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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 14/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Pilo e Nicola Re, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari,
Via Roma n. 95;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2
[...]
C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Fondo di Garanzia previdenza complementare
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto che alla data del 17.4.2013, termine dell'attività lavorativa per conto della aveva maturato € 7.331,33 a titolo di TFR versato al fondo di Controparte_3
previdenza complementare , cui aveva aderito il 31.5.2007, nonché € 981,40 CP_2
quale trattamento di fine rapporto rimasto in azienda.
3. A seguito del fallimento della predetta società, il sig. ha rappresentato di Pt_1 aver ottenuto l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' rispetto agli € 981,40 CP_1
rimasti in azienda, successivamente all'ammissione al passivo di detto credito.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver scoperto in epoca successiva che il datore di lavoro aveva omesso il versamento al Fondo della somma di € 7.331,33. CP_2
5. Rispetto a quest'ultima, il ricorrente ha poi ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento della con domanda ultratardiva. Controparte_3
6. Il sig. ha trasmesso dunque richiesta amministrativa per l'intervento del Pt_1
Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.
7. Non avendo ricevuto alcun riscontro dall' , nemmeno in sede di ricorso gerarchico, CP_1
parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, vantando il possesso dei requisiti per l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 con riferimento al suindicato credito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione della propria posizione previdenziale presso il fondo COMETA ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 80 del 1992 e per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_1
pagamento di euro 7.331,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della somma maggiore o minore emersa in corso di causa, in favore del Fondo Cometa ad integrazione della posizione previdenziale del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
8. Si è ritualmente costituito l , eccependo l'insussistenza dei presupposti per CP_1
l'accoglimento della domanda avversaria, atteso che dalla documentazione amministrativa trasmessa, nei modelli SR95 e SR98, non si evinceva l'indicazione circa i periodi di lavoro e le quote di TFR maturate in relazione agli stessi, essendo indicato unicamente l'importo del trattamento di fine rapporto ammesso al passivo della procedura fallimentare.
2 9. Mutata la persona del giudice, all'udienza del 28 gennaio 2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
11. In diritto, si osserva che l'intervento del Fondo di Garanzia presso per la previdenza CP_1 complementare è disciplinato all'art. 5 del d.lgs. 80 del 1992, che così stabilisce: “1.
Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_4
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
12. Nella presente fattispecie è incontestata l'adesione nel periodo di cui si discute al Fondo di previdenza complementare . La critica eccepita dall' si appunta invece CP_2 CP_1
sull'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno dell'imputazione dell'importo a titolo di trattamento di fine rapporto, non essendo adeguatamente compilate né la dichiarazione del curatore fallimentare, né quella del rappresentante del Fondo.
13. Tuttavia, sul punto è assorbente rilevare che il credito per cui è causa è stato ammesso allo stato passivo con imputazione del medesimo quale trattamento di fine rapporto. Invero, il sig. è stato ammesso al passivo fallimentare, reso esecutivo il 5 febbraio Pt_1
2019 (doc. 5-bis fasc. ricorrente) in mancanza di opposizioni (doc. 7 fasc. ricorrente), per il credito di € 7.331,33 “nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. Il credito ammesso in data odierna ha
3 origine differente rispetto al credito ammesso in precedenza trattandosi di credito per iscrizione a fondi complementari, in assenza dell'insinuazione del fondo predetto”.
14. Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ancorché con riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del
1982, ma i cui presupposti sono applicabili anche in relazione all'intervento a copertura dei versamenti omessi al fondo di previdenza complementare per quanto qui in analisi, secondo cui “Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale
Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165).
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1
mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenza n. 19277 del 2018, punto 18).
Nondimeno, tale definitività non preclude all di contestare i presupposti d'intervento CP_1
del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.
Questa Corte ha chiarito che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all «in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di CP_1
tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. VI-
L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2). L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia dev'essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 36)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 37789 del 2022).
15. Pertanto, se è vero che è necessario non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di
4 intervento del Fondo di Garanzia alla verifica giudiziale, pena la violazione dell'art. 24
Cost., tale riconoscimento è tuttavia finalizzato a tutelare il diritto del Fondo gestito dall' di preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di CP_1
garanzia e gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, con esclusione della possibilità di riproporre, all'interno della procedura fallimentare, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione. (Cass. civ., sentenza n. 19277 del
2018; Cass. civ., sentenza n. 16508 del 2010).
16. Ciò che dunque l può contestare è la sussistenza dei requisiti per la concreta CP_1
operatività del meccanismo previdenziale previsto per l'intervento sostitutivo del Fondo, accertati i quali non gli è tuttavia consentito di contestare i rapporti interni tra datore e lavoratore, vale a dire il credito e la sua misura quali si evincono dall'accertamento in sede concorsuale o all'esito della procedura esecutiva, pena la frustrazione della tutela concessa al lavoratore.
17. Per quanto concerne il caso di specie, l' ha contestato unicamente che dalla CP_1
documentazione trasmessa, che riportava il credito € 7.331,33 ammesso al passivo, senza indicazione dei periodi di maturazione del TFR, non fosse possibile far scattare l'intervento del Fondo di Garanzia.
18. Sennonché, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata, dalla documentazione prodotta emerge senz'altro la prova della sussistenza dei requisiti di operatività del meccanismo previdenziale, vale a dire l'obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto al fondo di previdenza complementare – accertato sulla base della certificazione unica 2014 emessa dal datore (doc. 1 fasc. ricorrente) e riconosciuto in sede di ammissione al passivo fallimentare - il cui ammontare e il titolo, per quanto sopra illustrato, non può essere rimesso in discussione.
19. Difatti, come sopra anticipato, il credito rivendicato da parte ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare con specifica imputazione quale trattamento di fine rapporto dovuto al fondo di previdenza complementare, in aggiunta al credito a titolo di TFR rimasto in azienda e ammesso già in precedenza. Ciò è sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dall' , a fondare l'esistenza del credito del sig. per il titolo dedotto, non CP_1 Pt_1 potendo l' opporre la mancata indicazione dei riferimenti dei singoli periodi di CP_1
5 maturazione del TFR, afferendo a ragioni interne al rapporto di lavoro e all'entità del credito già accertato.
20. Sicché, all'accertamento della sussistenza del credito descritto, consegue l'accoglimento del ricorso, con obbligo in capo all' di versare al Fondo l'importo lordo di CP_1 CP_2
€ 7.331,33, a titolo di integrazione della posizione previdenziale complementare a cui è iscritto il sig. . Pt_1
21. Le spese processuali tra la parte ricorrente e seguono la soccombenza e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
22. Nulla va invece disposto con riferimento alla posizione del Fondo , evocato CP_2
solo quale litisconsorte necessario, e non avendo comunque quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore del CP_1 CP_2
dell'importo lordo di € 7.331,33 per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi e CP_2
rivalutazione monetaria;
− condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 28/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Pilo e Nicola Re, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari,
Via Roma n. 95;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2
[...]
C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Fondo di Garanzia previdenza complementare
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto che alla data del 17.4.2013, termine dell'attività lavorativa per conto della aveva maturato € 7.331,33 a titolo di TFR versato al fondo di Controparte_3
previdenza complementare , cui aveva aderito il 31.5.2007, nonché € 981,40 CP_2
quale trattamento di fine rapporto rimasto in azienda.
3. A seguito del fallimento della predetta società, il sig. ha rappresentato di Pt_1 aver ottenuto l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' rispetto agli € 981,40 CP_1
rimasti in azienda, successivamente all'ammissione al passivo di detto credito.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver scoperto in epoca successiva che il datore di lavoro aveva omesso il versamento al Fondo della somma di € 7.331,33. CP_2
5. Rispetto a quest'ultima, il ricorrente ha poi ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento della con domanda ultratardiva. Controparte_3
6. Il sig. ha trasmesso dunque richiesta amministrativa per l'intervento del Pt_1
Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.
7. Non avendo ricevuto alcun riscontro dall' , nemmeno in sede di ricorso gerarchico, CP_1
parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, vantando il possesso dei requisiti per l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 con riferimento al suindicato credito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione della propria posizione previdenziale presso il fondo COMETA ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 80 del 1992 e per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_1
pagamento di euro 7.331,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della somma maggiore o minore emersa in corso di causa, in favore del Fondo Cometa ad integrazione della posizione previdenziale del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
8. Si è ritualmente costituito l , eccependo l'insussistenza dei presupposti per CP_1
l'accoglimento della domanda avversaria, atteso che dalla documentazione amministrativa trasmessa, nei modelli SR95 e SR98, non si evinceva l'indicazione circa i periodi di lavoro e le quote di TFR maturate in relazione agli stessi, essendo indicato unicamente l'importo del trattamento di fine rapporto ammesso al passivo della procedura fallimentare.
2 9. Mutata la persona del giudice, all'udienza del 28 gennaio 2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
11. In diritto, si osserva che l'intervento del Fondo di Garanzia presso per la previdenza CP_1 complementare è disciplinato all'art. 5 del d.lgs. 80 del 1992, che così stabilisce: “1.
Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_4
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
12. Nella presente fattispecie è incontestata l'adesione nel periodo di cui si discute al Fondo di previdenza complementare . La critica eccepita dall' si appunta invece CP_2 CP_1
sull'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno dell'imputazione dell'importo a titolo di trattamento di fine rapporto, non essendo adeguatamente compilate né la dichiarazione del curatore fallimentare, né quella del rappresentante del Fondo.
13. Tuttavia, sul punto è assorbente rilevare che il credito per cui è causa è stato ammesso allo stato passivo con imputazione del medesimo quale trattamento di fine rapporto. Invero, il sig. è stato ammesso al passivo fallimentare, reso esecutivo il 5 febbraio Pt_1
2019 (doc. 5-bis fasc. ricorrente) in mancanza di opposizioni (doc. 7 fasc. ricorrente), per il credito di € 7.331,33 “nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. Il credito ammesso in data odierna ha
3 origine differente rispetto al credito ammesso in precedenza trattandosi di credito per iscrizione a fondi complementari, in assenza dell'insinuazione del fondo predetto”.
14. Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ancorché con riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del
1982, ma i cui presupposti sono applicabili anche in relazione all'intervento a copertura dei versamenti omessi al fondo di previdenza complementare per quanto qui in analisi, secondo cui “Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale
Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165).
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che CP_1
mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenza n. 19277 del 2018, punto 18).
Nondimeno, tale definitività non preclude all di contestare i presupposti d'intervento CP_1
del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.
Questa Corte ha chiarito che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all «in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di CP_1
tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. VI-
L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2). L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia dev'essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 36)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 37789 del 2022).
15. Pertanto, se è vero che è necessario non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di
4 intervento del Fondo di Garanzia alla verifica giudiziale, pena la violazione dell'art. 24
Cost., tale riconoscimento è tuttavia finalizzato a tutelare il diritto del Fondo gestito dall' di preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di CP_1
garanzia e gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, con esclusione della possibilità di riproporre, all'interno della procedura fallimentare, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione. (Cass. civ., sentenza n. 19277 del
2018; Cass. civ., sentenza n. 16508 del 2010).
16. Ciò che dunque l può contestare è la sussistenza dei requisiti per la concreta CP_1
operatività del meccanismo previdenziale previsto per l'intervento sostitutivo del Fondo, accertati i quali non gli è tuttavia consentito di contestare i rapporti interni tra datore e lavoratore, vale a dire il credito e la sua misura quali si evincono dall'accertamento in sede concorsuale o all'esito della procedura esecutiva, pena la frustrazione della tutela concessa al lavoratore.
17. Per quanto concerne il caso di specie, l' ha contestato unicamente che dalla CP_1
documentazione trasmessa, che riportava il credito € 7.331,33 ammesso al passivo, senza indicazione dei periodi di maturazione del TFR, non fosse possibile far scattare l'intervento del Fondo di Garanzia.
18. Sennonché, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata, dalla documentazione prodotta emerge senz'altro la prova della sussistenza dei requisiti di operatività del meccanismo previdenziale, vale a dire l'obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto al fondo di previdenza complementare – accertato sulla base della certificazione unica 2014 emessa dal datore (doc. 1 fasc. ricorrente) e riconosciuto in sede di ammissione al passivo fallimentare - il cui ammontare e il titolo, per quanto sopra illustrato, non può essere rimesso in discussione.
19. Difatti, come sopra anticipato, il credito rivendicato da parte ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare con specifica imputazione quale trattamento di fine rapporto dovuto al fondo di previdenza complementare, in aggiunta al credito a titolo di TFR rimasto in azienda e ammesso già in precedenza. Ciò è sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dall' , a fondare l'esistenza del credito del sig. per il titolo dedotto, non CP_1 Pt_1 potendo l' opporre la mancata indicazione dei riferimenti dei singoli periodi di CP_1
5 maturazione del TFR, afferendo a ragioni interne al rapporto di lavoro e all'entità del credito già accertato.
20. Sicché, all'accertamento della sussistenza del credito descritto, consegue l'accoglimento del ricorso, con obbligo in capo all' di versare al Fondo l'importo lordo di CP_1 CP_2
€ 7.331,33, a titolo di integrazione della posizione previdenziale complementare a cui è iscritto il sig. . Pt_1
21. Le spese processuali tra la parte ricorrente e seguono la soccombenza e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
22. Nulla va invece disposto con riferimento alla posizione del Fondo , evocato CP_2
solo quale litisconsorte necessario, e non avendo comunque quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore del CP_1 CP_2
dell'importo lordo di € 7.331,33 per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi e CP_2
rivalutazione monetaria;
− condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 28/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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