Articolo 32 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 31Articolo 33
Versione
29 dicembre 1978
Art. 32.
Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.
I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonche' della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.
Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978