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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE CE SC, Presidente
DE IM MASSIMILIANO, TO
LUPI PIERSC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINEIGO AUTOTUT n. 3379 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: “si conclude affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento nn. 3379 (Imu anno 2014) e 3919 (Imu anno 2015) con ogni conseguenza di legge. Con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con distrazione.”.
Comune di Salerno (memorie dell'11.12.2025): “- voglia l'On.le Corte adita dichiarare inammissibile il ricorso essendo precluso l'accesso all'autotutela obbligatoria ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 10-quater della L. n. 212/2000, per intervenuta definitività della pretesa tributaria dell'Ente per l'imposta IMU 2014 e 2015, essendo decorso un anno dalla definitività degli atti (ritenuti viziati) per mancata impugnazione;
- in via gradata, dichiarare infondato il ricorso per le ulteriori argomentazioni;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, da determinare secondo giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.4.2025 al Comune di Salerno, e depositato il 20.5.2025, la Ricorrente_1
, in persona del legale rappresentante e a mezzo di procuratore costituito, ha chiesto l'annullamento del diniego tacito opposto dal Comune di Salerno alla richiesta di annullamento in autotutela, ex art. 10-quater della L. n. 212/2000, degli avvisi di accertamento nn. 3379 (IMU anno 2014) e 3919 (IMU anno 2015), divenuti definitivi, relativi all'immobile ubicato in Salerno, alla Indirizzo_1, censito in catasto al foglio Dati_Castali_1.
La ricorrente ha premesso che l'ente ha fatto rientrare il suddetto fabbricato nella categoria catastale D1, omettendo di considerare che tale immobile risultava registrato in catasto nella categoria F2 (cd. “immobile collabente”) fin dall'8.12.2004, il che lo rendeva esente da IMU. Ha allegato, inoltre, che il Comune ha già notificato, in relazione all'anno 2016, l'avviso di accertamento n. 619, fondato sul medesimo rilievo, e che la C.G.T. di Salerno, con la sentenza n. 1091/2023, ha accolto il ricorso di essa ricorrente, annullando integralmente l'atto impugnato, pronuncia che è stata confermata dalla C.T.R. Campania con la sentenza n. 7277/2024.
Ciò posto, ha chiesto l'annullamento dei sopra citati avvisi di accertamento, allegando che: a) l'immobile sottoposto a tassazione è divenuto di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. con il Decreto di Trasferimento emesso dal Tribunale di Salerno in data 15.09.2004 (n. Fall. 110/95, n. cron 6520); b) originariamente, l'unità immobiliare era destinata alla esposizione e vendita di mobili per camerette ed arredo interno di abitazioni;
per il decorso del tempo, e per l'assenza di interventi di manutenzione, il fabbricato si presenta come inagibile, tanto che, di fatto, non è mai stato utilizzato, sin dalla data di aggiudicazione di cui al citato decreto di trasferimento, presentandosi come fatiscente e venendo, per tale motivo, classificato, con variazione DOCFA del 3.5.2018, in classe F2, non imponibile ai fini IMU.
Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data
11.12.2025 la stessa parte resistente ha depositato memorie illustrative, insistendo nelle proprie ragioni. In data 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato memorie di controdeduzione, ribadendo le proprie allegazioni.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, è necessario rammentare che il diniego di autotutela è impugnabile non per ragioni individuali, al fine di sopperire alla mancata impugnazione dell'atto ormai definitivo, bensì per ragioni di interesse generale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318/2022, Rv.
66409801, alla cui dettagliata motivazione si rinvia).
Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego di rimozione in autotutela dell'atto impositivo, da parte dell'ente impositore, affermando profili di illegittimità del rifiuto opposto dal Comune che avrebbero dovuto, a suo dire, indurre quest'ultimo a riesaminare l'atto presupposto, onde procedere, se del caso, al suo annullamento, nonostante la definitività dell'avviso di accertamento, ma ciò in conseguenza di ragioni che erano già spendibili al momento della notifica dell'atto impositivo.
La contribuente non ha esplicitato per quale ragione ritenga che l'accoglimento delle sue contestazioni, e pertanto l'accoglimento dell'istanza di autotutela, avrebbe dovuto rappresentare per l'ente una necessità, originata dall'esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto.
A ciò si aggiunga che, come comprovato dal Comune, la ricorrente ha presentato istanza di annullamento in data 17.1.2025, impugnando il conseguente diniego in data 20.5.2025, mentre gli avvisi di accertamento per l'IMU 2014 e 2015 sono stati notificati, rispettivamente, in data 17.2.2020 e in data 28.11.2021, sicché
è spirato il termine consentito dall'art. 10-quater, comma 2, L. n. 212/2000 per esercitare l'autotutela (cfr. copia avvisi con relative prove della notificazione a mezzo PEC - all. n. 1 alla memoria dell'11.12.2025).
Le spese possono venire compensate, stante la novità della questione e tenuto conto del comportamento processuale dell'ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE CE SC, Presidente
DE IM MASSIMILIANO, TO
LUPI PIERSC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINEIGO AUTOTUT n. 3379 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: “si conclude affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento nn. 3379 (Imu anno 2014) e 3919 (Imu anno 2015) con ogni conseguenza di legge. Con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con distrazione.”.
Comune di Salerno (memorie dell'11.12.2025): “- voglia l'On.le Corte adita dichiarare inammissibile il ricorso essendo precluso l'accesso all'autotutela obbligatoria ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 10-quater della L. n. 212/2000, per intervenuta definitività della pretesa tributaria dell'Ente per l'imposta IMU 2014 e 2015, essendo decorso un anno dalla definitività degli atti (ritenuti viziati) per mancata impugnazione;
- in via gradata, dichiarare infondato il ricorso per le ulteriori argomentazioni;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, da determinare secondo giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.4.2025 al Comune di Salerno, e depositato il 20.5.2025, la Ricorrente_1
, in persona del legale rappresentante e a mezzo di procuratore costituito, ha chiesto l'annullamento del diniego tacito opposto dal Comune di Salerno alla richiesta di annullamento in autotutela, ex art. 10-quater della L. n. 212/2000, degli avvisi di accertamento nn. 3379 (IMU anno 2014) e 3919 (IMU anno 2015), divenuti definitivi, relativi all'immobile ubicato in Salerno, alla Indirizzo_1, censito in catasto al foglio Dati_Castali_1.
La ricorrente ha premesso che l'ente ha fatto rientrare il suddetto fabbricato nella categoria catastale D1, omettendo di considerare che tale immobile risultava registrato in catasto nella categoria F2 (cd. “immobile collabente”) fin dall'8.12.2004, il che lo rendeva esente da IMU. Ha allegato, inoltre, che il Comune ha già notificato, in relazione all'anno 2016, l'avviso di accertamento n. 619, fondato sul medesimo rilievo, e che la C.G.T. di Salerno, con la sentenza n. 1091/2023, ha accolto il ricorso di essa ricorrente, annullando integralmente l'atto impugnato, pronuncia che è stata confermata dalla C.T.R. Campania con la sentenza n. 7277/2024.
Ciò posto, ha chiesto l'annullamento dei sopra citati avvisi di accertamento, allegando che: a) l'immobile sottoposto a tassazione è divenuto di proprietà della Ricorrente_1 s.r.l. con il Decreto di Trasferimento emesso dal Tribunale di Salerno in data 15.09.2004 (n. Fall. 110/95, n. cron 6520); b) originariamente, l'unità immobiliare era destinata alla esposizione e vendita di mobili per camerette ed arredo interno di abitazioni;
per il decorso del tempo, e per l'assenza di interventi di manutenzione, il fabbricato si presenta come inagibile, tanto che, di fatto, non è mai stato utilizzato, sin dalla data di aggiudicazione di cui al citato decreto di trasferimento, presentandosi come fatiscente e venendo, per tale motivo, classificato, con variazione DOCFA del 3.5.2018, in classe F2, non imponibile ai fini IMU.
Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data
11.12.2025 la stessa parte resistente ha depositato memorie illustrative, insistendo nelle proprie ragioni. In data 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato memorie di controdeduzione, ribadendo le proprie allegazioni.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, è necessario rammentare che il diniego di autotutela è impugnabile non per ragioni individuali, al fine di sopperire alla mancata impugnazione dell'atto ormai definitivo, bensì per ragioni di interesse generale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318/2022, Rv.
66409801, alla cui dettagliata motivazione si rinvia).
Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego di rimozione in autotutela dell'atto impositivo, da parte dell'ente impositore, affermando profili di illegittimità del rifiuto opposto dal Comune che avrebbero dovuto, a suo dire, indurre quest'ultimo a riesaminare l'atto presupposto, onde procedere, se del caso, al suo annullamento, nonostante la definitività dell'avviso di accertamento, ma ciò in conseguenza di ragioni che erano già spendibili al momento della notifica dell'atto impositivo.
La contribuente non ha esplicitato per quale ragione ritenga che l'accoglimento delle sue contestazioni, e pertanto l'accoglimento dell'istanza di autotutela, avrebbe dovuto rappresentare per l'ente una necessità, originata dall'esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto.
A ciò si aggiunga che, come comprovato dal Comune, la ricorrente ha presentato istanza di annullamento in data 17.1.2025, impugnando il conseguente diniego in data 20.5.2025, mentre gli avvisi di accertamento per l'IMU 2014 e 2015 sono stati notificati, rispettivamente, in data 17.2.2020 e in data 28.11.2021, sicché
è spirato il termine consentito dall'art. 10-quater, comma 2, L. n. 212/2000 per esercitare l'autotutela (cfr. copia avvisi con relative prove della notificazione a mezzo PEC - all. n. 1 alla memoria dell'11.12.2025).
Le spese possono venire compensate, stante la novità della questione e tenuto conto del comportamento processuale dell'ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese