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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/09/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1530 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E C.F. , parte nata a CROTONE (KR) in [...] Controparte_1 C.F._2 30.05.68, rappresentata e difesa dall'avv. CAPRISTO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.07.24 ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Con l'atto Controparte_1 introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- L'odierna ricorrente ha contratto matrimonio con il SI. in data Controparte_1
01.09.01, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2001 - Numero 77 - Parte II - Serie A;
- Dalla loro unione sono nati due figli: in data 21.08.04 e Controparte_2 Persona_1 in data 30.08.09;
- Dopo i primi anni di serena convivenza l'equilibrio familiare è venuto a mancare ed è insorta un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
- La SI.ra proponeva ricorso per separazione giudiziale e, successivamente, i Pt_1 coniugi decidevano di trasformare la separazione in consensuale alle condizioni previste nell'accordo indicato nel verbale del 01.12.21;
- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 01/1/2021, con decreto n. cronol. 13462/2021 del 10/12/2021, reso nel giudizio n. 1460/2021 RG, il Tribunale omologava la separazione dei coniugi e disponeva l'affido condiviso dei figli R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 2 di 9
minori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale già di sua proprietà; veniva, altresì, regolato il diritto di visita del padre;
veniva posto a carico del l'obbligo di versare la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
veniva disposto che formalizzasse a Controparte_1 suo nome l'intestazione del veicolo in suo uso, all'epoca intestato alla SI.ra ; Pt_1
- Essendo trascorsi i termini di cui alla disciplina modificata dell'art. 3 co. I, lett. b) n. 2) della Legge n. 898/1970, la ricorrente intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Si evidenzia che la SI.ra ha sempre favorito il rapporto dei figli con il proprio Pt_1 padre, senza mai frapporre ostacoli;
- Il SI. però, omette di versare l'assegno di mantenimento stabilito nell'omologa CP_1 di separazione;
- Pertanto, la SI.ra si trova in serie difficoltà economiche, in quanto non riesce a Pt_1 far fronte ai bisogni quotidiani dei propri figli.
- Inoltre, questi ultimi necessitano di cure ortodontiche e, nonostante la ricorrente stia sottoponendo preventivi di spesa al lo stesso non acconsente a versare il 50% CP_1 di sua spettanza, con conseguenti danni per la salute dei figli.
- La SI.ra , da sola, non è in grado di far fronte a tali spese, anche in Pt_1 considerazione della circostanza che la figlia oggi frequenta l'università Controparte_2 e necessita di un ulteriore aiuto economico;
- Pertanto, seppur maggiorenne, poiché frequenta l'università di Controparte_2
Perugia, ad oggi, non produce un reddito proprio;
- Inoltre, il SI. non versa alcunché neppure per il figlio minore, mostrando il suo CP_1 disinteresse sia morale che materiale.
- In effetti, non ha alcun rapporto con i propri figli, salvo sporadici Controparte_1 contatti con la figlia. Si sottolinea che la figlia ha problemi di salute e Controparte_2 necessita di supporto psicologico. Nonostante tale consapevolezza il SI. CP_1 nonostante le reiterate richieste della qui deducente, non ha mai inteso dare il proprio assenso alla corresponsione del 50% del compenso dovuto allo specialista. Poiché la SI.ra non ha la forza economica per poter garantire tale assistenza medica alla Pt_1 figlia, non è stato possibile far iniziare alla stessa apposito percorso;
- Purtroppo la situazione è aggravata dalla circostanza che il insulta ed offende la CP_1 SI.ra a mezzo messaggi WhatsApp e ciò non permette una pacifica intesa sulle Pt_1 decisioni inerenti le eSIenze della prole;
- Si evidenzia che la SI.ra , nonostante i continui sforzi, non riesce a trovare Pt_1 un'attività lavorativa, anche in considerazione delle patologie da cui è affetta e, pertanto, la stessa si trova in enorme difficoltà economica;
- invece, svolge regolarmente attività lavorativa ed è percettore di Controparte_1 reddito. Nonostante ciò, come detto, non versa alcunché neppure per gli essenziali bisogni quotidiani dei propri figli. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il SI. in data 01/09/2001, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2001 - Numero 77 - Parte II - Serie A, con addebito a carico di Controparte_1
2) Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore di , Persona_1 Parte_1 stante il completo disinteresse morale e materiale mostrato da nei Controparte_1 confronti dello stesso, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte.
3) Porre a carico di il versamento della somma di € 400,00 mensili a Controparte_1 titolo di mantenimento della SI.ra . Parte_1 R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 3 di 9
4) Porre a carico di il versamento della somma di € 500,00 mensili a Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli.
5) Disporre che il SI. partecipi nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie necessarie per i figli che a titolo semplificativo indicate in atti;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.24, si è costituito
, il quale si è difeso come in atti ed ha concluso chiedendo al Tribunale adito Controparte_1 di: 1) Rigettare, in toto, le domande di addebito e di affidamento esclusivo del figlio minore,
, per come allegate e formulate da controparte;
Per_1
2) rigettare la domanda di accertare e liquidare, in favore della SI.ra , un Parte_1 assegno di mantenimento mensile di euro 400, poiché del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto;
3) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con rito concordatario;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, giusta ordinanza del 3.3.25 si è proceduto alla audizione del figlio minore della coppia. Successivamente, con ordinanza del 22.4.25, in relazione ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c., il giudice deSInato ha così disposto:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che:
1. quanto all'affidamento dei figli nulla debba essere disposto in relazione a , CP_2 trattandosi di studentessa universitaria maggiorenne;
in relazione a , invece, allo Per_1 stato degli atti non emergono elementi che consentono di derogare all'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, pari a tre pomeriggi a settimana, rimesso sostanzialmente all'accordo genitore-figlio;
2. in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento dei figli la casa familiare va assegnata alla ricorrente, la quale, peraltro, è già proprietaria;
3. in merito al contributo al mantenimento dei figli alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole, allo stato degli atti e tenuto conto del precario equilibrio economico delle parti, della titolarità degli immobili, dei rispettivi patrimoni e delle richieste formulate in atti, deve essere confermato l'importo già previsto in sede di separazione, pari a complessivi 500,00 euro, che il è tenuto a versare;
CP_1
4. tuttavia, letto l'art. 337 septies, comma 1, c.c. secondo cui per i figli maggiorenni “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, dispone che CP_1 provveda alla corresponsione di euro 300,00 direttamente nei confronti della figlia
[...] maggiorenne , fermo l'obbligo anche della madre di contribuire al mantenimento CP_2 della maggiorenne non economicamente autosufficiente;
5. dispone, poi, che provveda alla corresponsione di euro 200,00 da versarsi Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese in favore di a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , minorenne e, quindi, non economicamente autosufficiente;
Per_1
6. l'assegno unico sarà ripartito secondo quanto previsto dalla legge;
7. le spese extra assegno (straordinarie e non) relative ai figli vanno regolate come da dispositivo in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale;
8. Nella fase dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di «status», e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 4 di 9
nelle more si siano verificati fatti nuovi che conSIlino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Fatti non emersi allo stato degli atti, tenuto conto, peraltro, dell'assenza di un SInificativo squilibrio reddituale nonché della piena capacità occupazionale della ricorrente;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018;
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• Posto che la prova orale articolata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo non può essere ammessa per le seguenti ragioni: i capitolo 1), 9), 11), 12) è formulato in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
i capitoli 6) e 13) non sono oggetto di specifica contestazione;
i capitoli 2), 8) ha ad oggetto fatti negativi;
i capitoli 3), 4), 5), 7), 10) richiedono valutazioni che non possono essere demandate ad un teste;
• Rilevato che alcuna prova orale è stata articolata dalla parte resistente
• Ritenuto che gli interrogatori formali deferiti dalle parti non siano ammissibili nei procedimenti di separazione e divorzio in quanto si verte in materia di diritti di cui le parti non possono disporre;
• Considerato che in questo senso depone in modo decisivo il combinato disposto degli artt. 2731 e 2733 c.c.;
• Rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.2 c.p.c. nei procedimenti indicati dall'art. 473bis c.p.c.,
“con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare la integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”;
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
P.Q.M.
A. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1 e diritto di visita del padre, secondo quanto previsto in parte motiva;
B. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1 C. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
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D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 direttamente della figlia maggiorenne, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/ universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN - tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante; tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31-32- CP_3 34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
H. INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti presidenziali, non apparendo ragionevolmente profilabili esiti sostanzialmente difformi in sede di decisione definitiva - i coniugi faranno conoscere le loro determinazioni sull'invito di cui sopra nella parte finale delle memorie integrative;
I. NON AMMETTE le prove orali articolate dalle parti;
J. DISPONE che a mezzo della Cancelleria sia richiesto al Comando della Guardia Di Finanza competente per territorio di RICOSTRUIRE, previa visione degli atti di causa, sulla scorta di quanto emergente dalla consultazione delle Banche Dati e dei Pubblici Registri a disposizione dell'autorità procedente (nonché degli altri accertamenti eventualmente ritenuti necessari), le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e con particolare Parte_1 Controparte_1 riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale relativa agli anni 2023-2025 (ivi compresi importi percepiti a titolo di assegno unico, reddito cittadinanza, reddito inclusione e qualsiasi altro importo incassato anche a titolo assistenziale/previdenziale; la Guardia Di Finanza dovrà far pervenire presso la Cancelleria dello scrivente (preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata o ordinaria – in modo tale che la relazione possa essere acquisita direttamente al fascicolo telematico) relazione illustrativa deli accertamenti posti in essere e dei relativi risultati entro il termine del 15.6.25;
per l'esame degli esiti degli accertamenti nel contraddittorio delle parti nonché per CP_4 eventuale discussione orale all'udienza del 24.6.25 ore 10.00. L. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”
All'udienza del giorno 24.06.25 le parti hanno discusso e concluso come in atti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 6 di 9
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 10.12.21(v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Statuizioni accessorie. 3.1.Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3.2. Ovviamente, nessun addebito può essere disposto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di istituto proprio della sola separazione. 3.3. In relazione alle statuizioni accessorie, si precisa che, alla udienza del 25.6.25 le parti hanno precisato e discusso come in atti. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012). 3.4. In assenza di documentate sopravvenienze e di specifiche contestazioni, anche alla luce del tempo eSIuo trascorso tra l'adozione dei provvedimenti e la discussione orale, non può che essere integralmente confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, idonei a garantire un equilibrato assetto familiare post coniugale. Con la precisazione che la corresponsione dell'assegno direttamente nelle mani del maggiorenne è mera modalità adempitiva dell'obbligazione azionata con la domanda del genitore convivente (v. Cass. Civ. n.359 del 2014). 3.5. Per l'effetto, il Collegio non può che confermare quanto già statuito in ordine all'affidamento, collocazione, visite, assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli – ivi comprese le spese extra assegno e straordinarie - con ordinanza del 22.4.25, da intendersi integralmente riprodotta. Il contributo al mantenimento decorrerà sin dal momento della proposizione della domanda e sarà rivalutabile, secondo gli indici già indicati, a decorrere dal settembre del 2026.
4. L'assegno divorzile Nel momento in cui parte ricorrente ha esperito una domanda di “mantenimento” ha, ad avviso del Tribunale, implicitamente formulato una domanda di assegno divorzile.
L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, ratione temporis applicabile, stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 7 di 9
In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:
- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico – patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile. Si tratta di coordinate ermeneutiche fondamentali precisamente seguite anche dalla successiva giurisprudenza in materia a Sezioni Unite [v. S.U. n. 32198 del 2021 che testualmente ribadisce di “prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuità infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell'assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l'attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietà del caso concreto” per poi affermare a fini probatori che l'attore
“dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 8 di 9
professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”). Più recentemente S.U. 35385 del 2023, secondo cui “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio "fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità" - porta ad una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti", insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia”. Fine ultimo dell'assegno, quindi, è quello di riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, ma non più nell'ottica di uniformare le condizioni economiche dei coniugi al termine del rapporto di coniugio - dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite sine die -, bensì nella prospettiva di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno commisurato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge secondo un vero e proprio nesso eziologico. È necessario, quindi, verificare, in primo luogo, se dal divorzio sia derivato, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Se tale squilibrio non sussiste, neppure può porsi la questione della spettanza dell'assegno Solo ove tale disparità persista, e sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e quindi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, ovvero al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'assegno (almeno nella sua componente perequativo-compensativa) occorre la prova che il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 14161 del 2022; Cass. Civ. n. 9817 del 2023) Nel caso di specie, anche alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (v. relazione in atti) non sussiste uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti idoneo a giustificare la corresponsione dell'assegno. E' assorbente il rilievo per cui il lavora presso il ristorante di un amico per un CP_1 importo mensile non superiore a 1.000,00 euro e versa oltre la metà di quanto percepisce per il R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 9 di 9
mantenimento dei figli. Del resto, il resistente non gode neppure di una sistemazione abitativa autonoma, dimorando presso la casa dei genitori. Non sussiste, quindi, una sperequazione tra la posizione economica delle parti tale da giustificare la corresponsione dell'assegno.
5. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in Corigliano Rossano in data 01.09.01 TRA e Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati (atto n. 77, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2001); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità a quanto statuito con ordinanza del 22.4.25, da intendersi ivi integralmente riportata;
D. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 25.09.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1530 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E C.F. , parte nata a CROTONE (KR) in [...] Controparte_1 C.F._2 30.05.68, rappresentata e difesa dall'avv. CAPRISTO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.07.24 ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Con l'atto Controparte_1 introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- L'odierna ricorrente ha contratto matrimonio con il SI. in data Controparte_1
01.09.01, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2001 - Numero 77 - Parte II - Serie A;
- Dalla loro unione sono nati due figli: in data 21.08.04 e Controparte_2 Persona_1 in data 30.08.09;
- Dopo i primi anni di serena convivenza l'equilibrio familiare è venuto a mancare ed è insorta un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
- La SI.ra proponeva ricorso per separazione giudiziale e, successivamente, i Pt_1 coniugi decidevano di trasformare la separazione in consensuale alle condizioni previste nell'accordo indicato nel verbale del 01.12.21;
- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 01/1/2021, con decreto n. cronol. 13462/2021 del 10/12/2021, reso nel giudizio n. 1460/2021 RG, il Tribunale omologava la separazione dei coniugi e disponeva l'affido condiviso dei figli R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 2 di 9
minori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale già di sua proprietà; veniva, altresì, regolato il diritto di visita del padre;
veniva posto a carico del l'obbligo di versare la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
veniva disposto che formalizzasse a Controparte_1 suo nome l'intestazione del veicolo in suo uso, all'epoca intestato alla SI.ra ; Pt_1
- Essendo trascorsi i termini di cui alla disciplina modificata dell'art. 3 co. I, lett. b) n. 2) della Legge n. 898/1970, la ricorrente intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Si evidenzia che la SI.ra ha sempre favorito il rapporto dei figli con il proprio Pt_1 padre, senza mai frapporre ostacoli;
- Il SI. però, omette di versare l'assegno di mantenimento stabilito nell'omologa CP_1 di separazione;
- Pertanto, la SI.ra si trova in serie difficoltà economiche, in quanto non riesce a Pt_1 far fronte ai bisogni quotidiani dei propri figli.
- Inoltre, questi ultimi necessitano di cure ortodontiche e, nonostante la ricorrente stia sottoponendo preventivi di spesa al lo stesso non acconsente a versare il 50% CP_1 di sua spettanza, con conseguenti danni per la salute dei figli.
- La SI.ra , da sola, non è in grado di far fronte a tali spese, anche in Pt_1 considerazione della circostanza che la figlia oggi frequenta l'università Controparte_2 e necessita di un ulteriore aiuto economico;
- Pertanto, seppur maggiorenne, poiché frequenta l'università di Controparte_2
Perugia, ad oggi, non produce un reddito proprio;
- Inoltre, il SI. non versa alcunché neppure per il figlio minore, mostrando il suo CP_1 disinteresse sia morale che materiale.
- In effetti, non ha alcun rapporto con i propri figli, salvo sporadici Controparte_1 contatti con la figlia. Si sottolinea che la figlia ha problemi di salute e Controparte_2 necessita di supporto psicologico. Nonostante tale consapevolezza il SI. CP_1 nonostante le reiterate richieste della qui deducente, non ha mai inteso dare il proprio assenso alla corresponsione del 50% del compenso dovuto allo specialista. Poiché la SI.ra non ha la forza economica per poter garantire tale assistenza medica alla Pt_1 figlia, non è stato possibile far iniziare alla stessa apposito percorso;
- Purtroppo la situazione è aggravata dalla circostanza che il insulta ed offende la CP_1 SI.ra a mezzo messaggi WhatsApp e ciò non permette una pacifica intesa sulle Pt_1 decisioni inerenti le eSIenze della prole;
- Si evidenzia che la SI.ra , nonostante i continui sforzi, non riesce a trovare Pt_1 un'attività lavorativa, anche in considerazione delle patologie da cui è affetta e, pertanto, la stessa si trova in enorme difficoltà economica;
- invece, svolge regolarmente attività lavorativa ed è percettore di Controparte_1 reddito. Nonostante ciò, come detto, non versa alcunché neppure per gli essenziali bisogni quotidiani dei propri figli. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il SI. in data 01/09/2001, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2001 - Numero 77 - Parte II - Serie A, con addebito a carico di Controparte_1
2) Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore di , Persona_1 Parte_1 stante il completo disinteresse morale e materiale mostrato da nei Controparte_1 confronti dello stesso, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte.
3) Porre a carico di il versamento della somma di € 400,00 mensili a Controparte_1 titolo di mantenimento della SI.ra . Parte_1 R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 3 di 9
4) Porre a carico di il versamento della somma di € 500,00 mensili a Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli.
5) Disporre che il SI. partecipi nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie necessarie per i figli che a titolo semplificativo indicate in atti;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.24, si è costituito
, il quale si è difeso come in atti ed ha concluso chiedendo al Tribunale adito Controparte_1 di: 1) Rigettare, in toto, le domande di addebito e di affidamento esclusivo del figlio minore,
, per come allegate e formulate da controparte;
Per_1
2) rigettare la domanda di accertare e liquidare, in favore della SI.ra , un Parte_1 assegno di mantenimento mensile di euro 400, poiché del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto;
3) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con rito concordatario;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, giusta ordinanza del 3.3.25 si è proceduto alla audizione del figlio minore della coppia. Successivamente, con ordinanza del 22.4.25, in relazione ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c., il giudice deSInato ha così disposto:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che:
1. quanto all'affidamento dei figli nulla debba essere disposto in relazione a , CP_2 trattandosi di studentessa universitaria maggiorenne;
in relazione a , invece, allo Per_1 stato degli atti non emergono elementi che consentono di derogare all'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, pari a tre pomeriggi a settimana, rimesso sostanzialmente all'accordo genitore-figlio;
2. in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento dei figli la casa familiare va assegnata alla ricorrente, la quale, peraltro, è già proprietaria;
3. in merito al contributo al mantenimento dei figli alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole, allo stato degli atti e tenuto conto del precario equilibrio economico delle parti, della titolarità degli immobili, dei rispettivi patrimoni e delle richieste formulate in atti, deve essere confermato l'importo già previsto in sede di separazione, pari a complessivi 500,00 euro, che il è tenuto a versare;
CP_1
4. tuttavia, letto l'art. 337 septies, comma 1, c.c. secondo cui per i figli maggiorenni “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, dispone che CP_1 provveda alla corresponsione di euro 300,00 direttamente nei confronti della figlia
[...] maggiorenne , fermo l'obbligo anche della madre di contribuire al mantenimento CP_2 della maggiorenne non economicamente autosufficiente;
5. dispone, poi, che provveda alla corresponsione di euro 200,00 da versarsi Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese in favore di a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , minorenne e, quindi, non economicamente autosufficiente;
Per_1
6. l'assegno unico sarà ripartito secondo quanto previsto dalla legge;
7. le spese extra assegno (straordinarie e non) relative ai figli vanno regolate come da dispositivo in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale;
8. Nella fase dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di «status», e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 4 di 9
nelle more si siano verificati fatti nuovi che conSIlino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Fatti non emersi allo stato degli atti, tenuto conto, peraltro, dell'assenza di un SInificativo squilibrio reddituale nonché della piena capacità occupazionale della ricorrente;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018;
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• Posto che la prova orale articolata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo non può essere ammessa per le seguenti ragioni: i capitolo 1), 9), 11), 12) è formulato in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
i capitoli 6) e 13) non sono oggetto di specifica contestazione;
i capitoli 2), 8) ha ad oggetto fatti negativi;
i capitoli 3), 4), 5), 7), 10) richiedono valutazioni che non possono essere demandate ad un teste;
• Rilevato che alcuna prova orale è stata articolata dalla parte resistente
• Ritenuto che gli interrogatori formali deferiti dalle parti non siano ammissibili nei procedimenti di separazione e divorzio in quanto si verte in materia di diritti di cui le parti non possono disporre;
• Considerato che in questo senso depone in modo decisivo il combinato disposto degli artt. 2731 e 2733 c.c.;
• Rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.2 c.p.c. nei procedimenti indicati dall'art. 473bis c.p.c.,
“con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare la integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”;
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
P.Q.M.
A. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1 e diritto di visita del padre, secondo quanto previsto in parte motiva;
B. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1 C. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
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D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 direttamente della figlia maggiorenne, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/ universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN - tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante; tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31-32- CP_3 34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
H. INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti presidenziali, non apparendo ragionevolmente profilabili esiti sostanzialmente difformi in sede di decisione definitiva - i coniugi faranno conoscere le loro determinazioni sull'invito di cui sopra nella parte finale delle memorie integrative;
I. NON AMMETTE le prove orali articolate dalle parti;
J. DISPONE che a mezzo della Cancelleria sia richiesto al Comando della Guardia Di Finanza competente per territorio di RICOSTRUIRE, previa visione degli atti di causa, sulla scorta di quanto emergente dalla consultazione delle Banche Dati e dei Pubblici Registri a disposizione dell'autorità procedente (nonché degli altri accertamenti eventualmente ritenuti necessari), le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e con particolare Parte_1 Controparte_1 riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale relativa agli anni 2023-2025 (ivi compresi importi percepiti a titolo di assegno unico, reddito cittadinanza, reddito inclusione e qualsiasi altro importo incassato anche a titolo assistenziale/previdenziale; la Guardia Di Finanza dovrà far pervenire presso la Cancelleria dello scrivente (preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata o ordinaria – in modo tale che la relazione possa essere acquisita direttamente al fascicolo telematico) relazione illustrativa deli accertamenti posti in essere e dei relativi risultati entro il termine del 15.6.25;
per l'esame degli esiti degli accertamenti nel contraddittorio delle parti nonché per CP_4 eventuale discussione orale all'udienza del 24.6.25 ore 10.00. L. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”
All'udienza del giorno 24.06.25 le parti hanno discusso e concluso come in atti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 6 di 9
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 10.12.21(v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Statuizioni accessorie. 3.1.Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3.2. Ovviamente, nessun addebito può essere disposto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di istituto proprio della sola separazione. 3.3. In relazione alle statuizioni accessorie, si precisa che, alla udienza del 25.6.25 le parti hanno precisato e discusso come in atti. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012). 3.4. In assenza di documentate sopravvenienze e di specifiche contestazioni, anche alla luce del tempo eSIuo trascorso tra l'adozione dei provvedimenti e la discussione orale, non può che essere integralmente confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, idonei a garantire un equilibrato assetto familiare post coniugale. Con la precisazione che la corresponsione dell'assegno direttamente nelle mani del maggiorenne è mera modalità adempitiva dell'obbligazione azionata con la domanda del genitore convivente (v. Cass. Civ. n.359 del 2014). 3.5. Per l'effetto, il Collegio non può che confermare quanto già statuito in ordine all'affidamento, collocazione, visite, assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli – ivi comprese le spese extra assegno e straordinarie - con ordinanza del 22.4.25, da intendersi integralmente riprodotta. Il contributo al mantenimento decorrerà sin dal momento della proposizione della domanda e sarà rivalutabile, secondo gli indici già indicati, a decorrere dal settembre del 2026.
4. L'assegno divorzile Nel momento in cui parte ricorrente ha esperito una domanda di “mantenimento” ha, ad avviso del Tribunale, implicitamente formulato una domanda di assegno divorzile.
L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, ratione temporis applicabile, stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 7 di 9
In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:
- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico – patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile. Si tratta di coordinate ermeneutiche fondamentali precisamente seguite anche dalla successiva giurisprudenza in materia a Sezioni Unite [v. S.U. n. 32198 del 2021 che testualmente ribadisce di “prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuità infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell'assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l'attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietà del caso concreto” per poi affermare a fini probatori che l'attore
“dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 8 di 9
professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”). Più recentemente S.U. 35385 del 2023, secondo cui “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio "fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità" - porta ad una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti", insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia”. Fine ultimo dell'assegno, quindi, è quello di riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, ma non più nell'ottica di uniformare le condizioni economiche dei coniugi al termine del rapporto di coniugio - dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite sine die -, bensì nella prospettiva di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno commisurato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge secondo un vero e proprio nesso eziologico. È necessario, quindi, verificare, in primo luogo, se dal divorzio sia derivato, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Se tale squilibrio non sussiste, neppure può porsi la questione della spettanza dell'assegno Solo ove tale disparità persista, e sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e quindi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, ovvero al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'assegno (almeno nella sua componente perequativo-compensativa) occorre la prova che il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 14161 del 2022; Cass. Civ. n. 9817 del 2023) Nel caso di specie, anche alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (v. relazione in atti) non sussiste uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti idoneo a giustificare la corresponsione dell'assegno. E' assorbente il rilievo per cui il lavora presso il ristorante di un amico per un CP_1 importo mensile non superiore a 1.000,00 euro e versa oltre la metà di quanto percepisce per il R.G. n. 1530 del 2024 - Pag. 9 di 9
mantenimento dei figli. Del resto, il resistente non gode neppure di una sistemazione abitativa autonoma, dimorando presso la casa dei genitori. Non sussiste, quindi, una sperequazione tra la posizione economica delle parti tale da giustificare la corresponsione dell'assegno.
5. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in Corigliano Rossano in data 01.09.01 TRA e Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati (atto n. 77, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2001); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità a quanto statuito con ordinanza del 22.4.25, da intendersi ivi integralmente riportata;
D. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 25.09.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia