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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10862/2025
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPITANI Parte_1
IN e LE NI per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento di differenze retributive e tfr
Motivi in fatto e diritto
1. Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di condannare la convenuta in epigrafe indicata al pagamento in proprio favore di complessivi euro 6.365,98 a titolo di differenze retributive spettanti, per i mesi di agosto e settembre 2024 e del TFR maturato, come da conteggio allegato, in ragione dell'instaurato rapporto di lavoro tra le parti dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2024, data di cessazione di fatto del rapporto di lavoro.
2. Ha prodotto estratto del modello Unilav con indicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( doc. 2 fascicolo di parte) del 17 ottobre 2024 e buste paga per il periodo dal giugno 2022 ( con indicazione di assunzione a tempo indeterminato dal 1 giugno 2022 ( doc. 1 ) al luglio 2024, con l'inquadramento e l'orario full time ivi previsto, modello Cud 2024 per l'anno
2023 da cui risulta maturato TFR rimasto in azienda per l'importo di euro 2.784,71 ( doc. 9 ), conteggio delle somme prospettato come di credito ( doc. 4 ) ed estratto conto bancario ( doc. 3).
3. La convenuta regolarmente convenuta in giudizio non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
4. Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In ragione delle produzioni documentali offerte e dell'assenza di elementi di segno opposto agli atti, la domanda di pagamento risulta fondata e pertanto merita di essere accolta, come proposta. Parte convenuta non costituendosi non ha assolto all'onere probatorio incombente sull'avvenuto pagamento delle somme pretese ex adverso, richieste a titolo retributivo. Si osserva altresì che il conteggio sindacale posto a fondamento delle pretese merita di essere condiviso in ragione delle tabelle retributive prodotte in atti e della sua redazione alla luce dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente nel NL DI DU applicato dalla convenuta e dell'orario full time, documentato dalle buste paga prodotte e dal estratto del Modello Unilav prodotto.
6. La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma indicata in dispositivo, oltre accessori dalla data di ricezione della diffida ( 8 gennaio 2025 – doc. 5) al saldo.
7. Alla soccombenza della convenuta segue sua condanna alle spese di lite, nella misura in dispositivo con distrazione ai difensori antistatari, in applicazione del
D.M 147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 25 marzo 2025 , così provvede:
Pag. 2 di 3 1. - Accerta e dichiara l'avvenuta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2024 con orario full time ed inquadramento nel secondo livello NL DI DU;
2.Condanna parte convenuta a pagare al ricorrente complessivi euro 6.365, 98, al netto di cui Euro 1.339,71 per la mensilità di Agosto 2024, Euro 1.653,71 per la mensilità di Settembre 2024 ed Euro 3.372,56 a titolo di TFR, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dall' 8 gennaio
2025 al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2424, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori antistatari Avv.to ti CAPITANI IN e LE NI
Roma 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10862/2025
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPITANI Parte_1
IN e LE NI per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento di differenze retributive e tfr
Motivi in fatto e diritto
1. Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di condannare la convenuta in epigrafe indicata al pagamento in proprio favore di complessivi euro 6.365,98 a titolo di differenze retributive spettanti, per i mesi di agosto e settembre 2024 e del TFR maturato, come da conteggio allegato, in ragione dell'instaurato rapporto di lavoro tra le parti dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2024, data di cessazione di fatto del rapporto di lavoro.
2. Ha prodotto estratto del modello Unilav con indicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( doc. 2 fascicolo di parte) del 17 ottobre 2024 e buste paga per il periodo dal giugno 2022 ( con indicazione di assunzione a tempo indeterminato dal 1 giugno 2022 ( doc. 1 ) al luglio 2024, con l'inquadramento e l'orario full time ivi previsto, modello Cud 2024 per l'anno
2023 da cui risulta maturato TFR rimasto in azienda per l'importo di euro 2.784,71 ( doc. 9 ), conteggio delle somme prospettato come di credito ( doc. 4 ) ed estratto conto bancario ( doc. 3).
3. La convenuta regolarmente convenuta in giudizio non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
4. Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In ragione delle produzioni documentali offerte e dell'assenza di elementi di segno opposto agli atti, la domanda di pagamento risulta fondata e pertanto merita di essere accolta, come proposta. Parte convenuta non costituendosi non ha assolto all'onere probatorio incombente sull'avvenuto pagamento delle somme pretese ex adverso, richieste a titolo retributivo. Si osserva altresì che il conteggio sindacale posto a fondamento delle pretese merita di essere condiviso in ragione delle tabelle retributive prodotte in atti e della sua redazione alla luce dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente nel NL DI DU applicato dalla convenuta e dell'orario full time, documentato dalle buste paga prodotte e dal estratto del Modello Unilav prodotto.
6. La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma indicata in dispositivo, oltre accessori dalla data di ricezione della diffida ( 8 gennaio 2025 – doc. 5) al saldo.
7. Alla soccombenza della convenuta segue sua condanna alle spese di lite, nella misura in dispositivo con distrazione ai difensori antistatari, in applicazione del
D.M 147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 25 marzo 2025 , così provvede:
Pag. 2 di 3 1. - Accerta e dichiara l'avvenuta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2024 con orario full time ed inquadramento nel secondo livello NL DI DU;
2.Condanna parte convenuta a pagare al ricorrente complessivi euro 6.365, 98, al netto di cui Euro 1.339,71 per la mensilità di Agosto 2024, Euro 1.653,71 per la mensilità di Settembre 2024 ed Euro 3.372,56 a titolo di TFR, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dall' 8 gennaio
2025 al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2424, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori antistatari Avv.to ti CAPITANI IN e LE NI
Roma 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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