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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5813-2022 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Salomone (C.F. ) ed insieme allo stesso elettivamente domicilia presso il suo studio C.F._2 sito in Poggiomarino (NA) alla via Dante Alighieri n. 53, giusta procura agli atti
- OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1 C.F._3
Ambrosio (C.F. ) e Luigi Ambrosio (C.F. ), ed insieme agli C.F._4 C.F._5 stessi elettivamente domicilia presso il loro studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Emilio
Catapano, 7/15, giusta procura agli atti
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto;
obbligo di fare.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 I comma c.p.c., notificato in data 07.11.2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 18.10.2022, ad istanza di
[...]
, con il quale gli veniva intimato entro dieci giorni dalla notifica di eseguire le opere indciate CP_1 nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 365/2006 confermata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 355/2009 ovvero: “a) condanna il convenuto ( ad eliminare gli Parte_1
pagina 1 di 5 sbalzi dei solai che occupano la proprietà dell'attore ( , così come evidenziato dal C.t.u. Per m. 0,48 e Controparte_1
m. 1,75, come in motivazione;
b) condanna il convenuto alla chiusura delle finestre e balcone che si affaccia sul giardino dell'attore; c) condanna il convenuto all'abbattimento del cornicione, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza”.
In particolare l'opponente eccepiva:
-irregolarità formale e sostanziale per mancata trascrizione del titolo che si intende eseguire. L'atto di precetto notificato in data 18.10.2022 non riporta la decisione della Corte d'Appello di Napoli relativa alla sentenza n.355/2009 ma si limita ad indicare parte della sentenza emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata nella misura più favorevole all'opposto. , ponendo in esecuzione la Controparte_1 sentenza della Corte di Appello di Napoli, avrebbe dovuto, comunque, indicare le modalità riguardanti l'obbligo cui la stessa sentenza lo ha sottoposto. L'obbligo posto in capo a non può Controparte_1 essere differenziato nel tempo, ma è necessario mettere le due prestazioni contemporaneamente in esecuzione;
-difetto di legittimazione passiva. non è titolare dell'immobile di cui alla sentenza e Parte_1 pertanto, l'atto di precetto è stato eseguito in difformità a quanto stabilito dalla legge, non essendo lo stesso legittimato passivo;
-accertamento della responsabilità processuale aggravata – lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare legittima ed ammissibile l'opposizione; per l'effetto, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto notificato;
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo comma condannare al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 21.06.2023 si costituiva eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione.
In particolare evidenziava che:
-in merito al primo motivo. Il titolo (la sentenza) era stata già notificata all'opponente ed il precetto notificato successivamente riportava pedissequamente l'ordinanza di condanna che l'opponente deve eseguire così come disposto dalla Corte di Appello di Napoli, dichiarandosi sempre disponibile ad eseguire l'obbligazione su di lui gravante;
-in merito al secondo motivo di opposizione “difetto di legittimazione passiva”. Il giudizio è iniziato e continuato nei confronti di per cui gli effetti della sentenza si spiegano nei suoi Parte_1 confronti o eventuali aventi causa. Nessuna prova è stata data dall'opponente della carenza di legittimazione passiva in quanto la sentenza passata in cosa giudicata emessa dalla Corte di Appello spiega comunque i suoi effetti anche sui successivi aventi causa ex art. 111 c.p.c..
pagina 2 di 5 Concludeva chiedendo: “di rigettare la chiesta sospensiva non ricorrendone i presupposti di legge;
di rigettare l'opposizione per essere palesemente infondata in fatto e diritto;
ai sensi dell'art 96 c.p.c. condannare al pagamento Parte_1 della somma di euro duemila a titolo di risarcimento danni, o comunque, quella che il Giudice riterrà equa;
condannare al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione”. Parte_1
Con ordinanza del 23.10.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.1.2025.
Preliminarmente, occorre rilevare come, secondo un principio ampiamente consolidato, competa esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica della domanda, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dalle parti.
Nelle opposizioni esecutive, al fine della corretta qualificazione della domanda, occorre fare riferimento alla
“causa petendi” ed al “petitum”, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l' “an” e il “quantum” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n. 2010/2014).
L'opposizione de qua rientra nell'ambito normativo di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c., contestandosi da parte dell'opponente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo posto a fondamento dell'agire in executivis. Ed invero, le censure mosse dall'odierno opponente riguardano il diritto di a procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti. Controparte_1
Nello specifico, si rileva che a fronte dell'eccezione, sollevata da parte opponente, secondo cui l'atto di precetto notificato in data 18.10.2022 non riporta il contenuto della decisione della Corte d'Appello di
Napoli di cui alla sentenza n.355/2009 ma si limita ad indicare parte della sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata nella misura più favorevole all'opposto, quest'ultimo sostiene invece che nel precetto notificato è stato riportato integralmente il dispositivo di condanna emesso in via definitiva dalla Corte di
Appello, con sentenza n. 355 del 3/2/2009.
Pertanto, la questione preliminare che viene in rilievo nell'odierno giudizio è la verifica della rispondenza di quanto e come correttamente eseguire il comando contenuto nel titolo giurisdizionale azionato.
Ciò si risolve nell'interpretazione del giudicato portato dal titolo posto a base del precetto.
Va osservato, poi, che l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (Cass. N. 10806 del
5.6.2020). pagina 3 di 5 Inoltre, il creditore esecutante, ai sensi dell'art. 612 c.p.c, ha diritto a conseguire dal giudice dell'esecuzione un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione delle opere ritenute conformi -
o ancora conformi - al titolo esecutivo già azionato, ma non a vedersi sostituito il titolo originario con altro
(Cass. N. 19877/2013).
Infine, va ribadito che, allorquando vi sia incompatibilità tra il dispositivo e la motivazione, va data prevalenza ad una lettura coordinata dell'uno e dell'altro (v. sul punto, Cass. 21 giugno 2016, n. 12841, poi seguita, tra le altre, da Cass. 21 aprile 2017, n. 10150 e Cass. 9 agosto 2019, n. 21301, nonché, in precedenza, Cass. 5 aprile 2004, n. 6635), essendo in tal caso anche la motivazione munita di idoneità precettiva (Cass. 7 marzo 2017, n. 5703) e ciò certamente anche al fine di fornire precisazione quantitativa della portata di quanto stabilito in dispositivo (Cass. 10150/2017 cit.; Cass. 2 agosto 2003, n. 11779).
Fatta questa premessa, va evidenziato che l'opposto non ha depositato né la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 365/2006 né la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 355/2009, onde verificare la corrispondenza tra quanto indicato nel precetto e quanto riportato nel titolo esecutivo azionato. Inoltre non è dato valutare quale titolo esecutivo sia stato correttamente posto alla base del precetto, essendo tale verifica fondamentale per la specifica contestazione delle parti sul punto. L'importanza del titolo esecutivo risiede nel fatto che solo in sua presenza si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta. Più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere dinnanzi al giudice dell'esecuzione e la mancata produzione del titolo depone a favore della principale doglianza dell'opponente.
Tanto premesso, non potendo il Giudice procedere ad una verifica della rispondenza tra il comando contenuto nel titolo giurisdizionale azionato e quanto richiesto con il precetto notificato, l'opposizione va accolta restando assorbiti gli altri motivi.
Si rigetta la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria, in quanto non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, dandosi atto che, tenuto conto dell'oggetto della causa, si fa riferimento ai parametri da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, ad esclusione della fase istruttoria (non ricorrente nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
-condanna alla refusione, in favore del ricorrente, , delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge.
Torre Annunziata, 14/04/2025 pagina 4 di 5 Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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