Ordinanza cautelare 11 marzo 2015
Sentenza 2 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 11/03/2015, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00582/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2015, proposto da:
LM RO, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso Vittorio Fiasconaro in Palermo, Via Goethe 1;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della lettera prot. n. 7086 del 12/11/2014 emessa dal Servizio XXIV Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo - Dipartimento Reg. Lavoro, e ricevuta dal ricorrente il 21/11/2014
- del parere negativo reso dalla Questura di Palermo a supporto della decisione di cui al predetto atto;
- nonchè degli ulteriori pareri negativi resi in sede di riesame in data 12/6/2014 e 10/10/2014 (non conosciuti dal ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, pur in presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in giudizio, il provvedimento impugnato resiste comunque alle censure dedotte, in relazione al presupposto di fatto che ne giustifica l’adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
Respinge la domanda di sospensiva in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
Sebastiano Zafarana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO