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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 22.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7802/2024 R.G. promossa da
, n. il 08/01/1971 a NAPOLI (NA), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. RUSSO LAURA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale non era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984) ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
2. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 20.05.2024 e l'opposizione depositata in data 18.06.2024 .
3. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
2 Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU nominato in fase di atp ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile riconoscere il requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984 .
Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in trattamento farmacologico, esiti di intervento di mastectomia destra e linfadenectomia omolaterale per carcinoma duttale infiltrante in attuale follow-up clinico negativo per
3 ripresa di malattia, diabete mellito di tipo II in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali, spondiloartrosi cervico-lombare a lieve impegno funzionale, sindrome ansiosodepressiva” e che tali patologie singolarmente esaminate e globalmente valutate, non riducono in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro nell'espletamento della sua mansione (“autoferrotranviere e attualmente adibita a lavoro di ufficio”) o comunque in occupazioni confacenti alle di lui attitudini, tenuto conto del tipo di attività lavorativa esercitata, del sesso e dell'età.
Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nominato ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti, l'intero quadro patologico lamentato e l'incidenza delle singole patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente, in riferimento alle concrete mansioni svolte.
Il CTU nell'elaborato integrativo depositato in questa sede ha evidenziato: “Per quanto concerne la patologia cardiologica si fa presente che la ricorrente non mostra dispnea, né tachicardia, né palpitazioni, e quindi nessun sintomo o segno clinico che possa contribuire a ridurre la capacità di lavoro. Per poter stilare una classificazione NYHA sono necessari o segni clinici obiettivabili (non presenti in questo caso) o un esame ecocardiografico che attesti una frazione di eiezione del ventricolo sinitro ridotta (non presente). Per quanto concerne la patologia polmonare (bronchite asmatica cronica), per errore del sottoscritto non menzionata all'interno dell'elaborato peritale, si precisa che tale patologia richiede l'utilizzo di farmaci inalatori. Dalla consulenza pneumologica del
23/05/2024 risulta in terapia solo con beclometasone, un farmaco cortisonico utilizzato per dilatare le vie aeree e facilitare la respirazione riducendo i sintomi dell'asma quali tosse, senso di costrizione toracica o respito sibilante. Anche in questo caso, alla visita effettuata dal sottoscritto CTU, tali sintomi o segni non sono stati obiettivati. Pertanto tale patologia incide in maniere lieve sulle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente.”
Inoltre il nominato CTU, presa visione della documentazione successiva, ha altresì precisato: “Per quanto concerne la patologia polmonare (bronchite asmatica cronica), per errore del sottoscritto non menzionata all'interno dell'elaborato peritale, si precisa che tale patologia richiede l'utilizzo di farmaci inalatori. Dalla consulenza
4 pneumologica del 23/05/2024 risulta in terapia solo con beclometasone, un farmaco cortisonico utilizzato per dilatare le vie aeree e facilitare la respirazione riducendo i sintomi dell'asma quali tosse, senso di costrizione toracica o respito sibilante. Anche in questo caso, alla visita effettuata dal sottoscritto CTU, tali sintomi o segni non sono stati obiettivati. Pertanto tale patologia incide in maniere lieve sulle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente. La patologia oncologica non presente recidive, pertanto tale patologia non costituisce, al momento, alcun impedimento al normale svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente. La patologia ortopedica risulta essere a lieve impegno funzionale. All'esame obiettivo i movimenti a carico del rachide dorsale, delle ginocchia risultano non dolenti e possibili in autonomia. La sindrome ansioso-depressiva non risulta essere di grado severo, ed infatti non vi è traccia agli atti di ricoveri presso strutture psichiatriche, cosa che, in caso di grave quadro depressivo, tale situazione avrebbe certamente richiesto. Trattasi invece di forma lieve-moderata che incide in maniera lieve sulla mansioni lavorative che la ricorrente svolge.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche alla luce dell'integrazione disposta nella presente fase di opposizione, sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
5 Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
5. Quanto al governo delle spese di lite, la parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, non avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini previsti dall'art. 152
c.p.c.; sul punto, va evidenziato che, a parere di questo giudice, ai fini dell'esonero di cui all'art. 44 del comma 11 D.L. 269/03 ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario che l'autocertificazione avente ad oggetto il possesso di un reddito imponibile inferiore alla soglia di legge (concorrendo a tal fine anche il reddito dell'intero nucleo familiare) sia assunta nella piena consapevolezza e responsabilità dal dichiarante, nonché formulata in modo specifico e dettagliato con riferimento all'anno a cui essa va riferita (cfr. Cass. 5363 del 04/04/2012 nella quale la Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”). Le spese del giudizio di
ATP, liquidate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza
6 della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1 del giudizio di ATP e della presente opposizione che liquida in complessivi €
1890,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Aversa, 22.05.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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