TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3352/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 in proprio e quali eredi di (C.F. ) Persona_1 C.F._3 nato a [...] in data [...] e deceduto in data 26.08.2015 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Chiari del Foro di Rimini ( presso lo studio del quale sito a Email_1 Rimini in Via Sigismondo n. 46 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI contro avv. BELTRAMI Stefano (C.F. ) con studio a Rimini C.F._4 (47921 – RN) in Via Tina di Lorenzo n. 3 e domicilio digitale
Email_2
CONTUMACE
OGGETTO
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO
CONCLUSIONI
Per le parti attrici :
Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Avv. Stefano Beltrami e per l'effetto dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti, condannandolo
1 conseguentemente al pagamento a favore dei signori e Parte_1 Pt_2
delle seguenti somme:
[...]
1) € 2.600,00 complessivamente versati al professionista in esecuzione del mandato professionale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (25.07.2013) al saldo effettivo, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta congrua ed equa secondo giustizia;
2) € 2.680,87 corrisposti al CTU oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (21.03.2014) al saldo effettivo, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta congrua ed equa secondo giustizia;
3) € 3.386,43 versati al , oltre ad interessi legali e Parte_3 rivalutazione monetaria dalla debenza (24.03.2014) al saldo effettivo, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta congrua ed equa secondo giustizia;
4) € 3.265,81 versati al oltre ad interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla debenza (18.07.2013) al saldo effettivo, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta congrua ed equa secondo giustizia;
5) € 22.572,50, pari alla differenza tra l'indennità definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale e quella determinata dal CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (26.08.2011) al saldo effettivo, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta congrua ed equa secondo giustizia.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato e Parte_1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini Parte_2 l'avv. BELTRAMI Stefano perché venisse giudizialmente accertato il grave inadempimento del suddetto legale nello svolgimento dei suoi compiti professionali svolti nell'ambito della causa instaurata presso la Corte di Appello di GN avente ad oggetto l'opposizione alla indennità definitiva di esproprio ai sensi del D.P.R. 327 del 2001.
In particolare i ricorrenti ricostruivano correttamente la vicenda oggetto di causa nei seguenti termini testuali : “…Con decreto rep. n. 54 del 15.06.2009 il di Rimini disponeva l'esproprio di alcuni terreni di proprietà dei fratelli CP_1
, e , come da allegato comunicato Parte_1 Parte_2 Persona_1 ufficiale (doc. 1). I predetti signori quindi, contestata l'indennità provvisoria proposta dal in complessivi € 113.768,00 (doc. 2), Controparte_1 conferivano mandato all'Avv. Stefano Beltrami di Rimini – unitamente ad altri soggetti interessati – per presentare opposizione ai sensi del D.P.R. 327 del 2001 avverso l'indennità definitiva di esproprio rideterminata dalla Commissione
2 Provinciale, che aveva quantificato in complessivi € 279.020,00 quanto dovuto agli odierni ricorrenti (doc. 3). Veniva dunque incardinato il giudizio rubricato con numero di R.G. 2303/2011 presso la Corte di Appello di GN a cui prendevano parte quali controinteressati il e il Controparte_1 Parte_3 (doc. 4), procedimento in cui l'Ing. veniva nominato
[...] Persona_2 quale C.T.U. al fine di accertare l'ammontare dell'indennità effettivamente spettante ai predetti signori. Il consulente del Giudice concludeva il proprio elaborato peritale in data 15.03.2013 evidenziando che il valore effettivo del lotto di terreno espropriato ai signori , e Parte_1 Parte_2
era pari ad € 301.592,50 (doc. 5), pertanto maggiore di Persona_1 complessivi € 22.572,50 rispetto a quanto riconosciuto dalla Commissione Provinciale. Il procedimento si concludeva con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 09.04.2013, con cui la Corte di Appello di GN dichiarava inammissibile la domanda per tardività dell'opposizione erroneamente presentata con atto di citazione e non con ricorso (doc. 6). L'Avv. Stefano Beltrami proponeva quindi ricorso per cassazione avverso tale provvedimento e la Suprema Corte, con ordinanza n. 7157 del 22.03.2018, cassava l'ordinanza impugnata evidenziando:
“Nessuna decadenza, infatti, era maturata a carico degli opponenti atteso che la disposta (corretta e tempestivamente) conversione del rito, ad opera della corte bolognese, del giudizio introduttivo con citazione, invece che con ricorso … rinvia alla Corte d'Appello di GN, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione degli odierni ricorrenti e per la regolamentazione delle spese di questa fase” (doc. 7). Medio tempore veniva a mancare il sig. , Persona_1 ragione per cui la causa veniva riassunta in data 22.06.2018 innanzi alla Corte di Appello di GN dai signori e anche quali Parte_1 Parte_2 eredi del predetto signore (doc. 8), attribuendo al procedimento il numero di R.G. 2333/2018. Purtroppo l'Avv. Stefano Beltrami ometteva di notificare ritualmente ai convenuti il ricorso e il decreto di fissazione di udienza di comparizione per il giorno 27.11.2018, come risulta provato per tabulas dalla lettura degli allegati verbali di udienza che vengono prodotti in ordine cronologico (doc. 9). La Corte di Appello quindi, considerato che il difensore chiedeva la “concessione di nuovo termine per la notifica alle controparti, non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica del presente decreto di fissazione di udienza” concedeva il termine richiesto. Anche tale termine non veniva rispettato dal difensore, ragione per cui all'udienza del 30.04.2019 l'Avv. Stefano Beltrami chiedeva “il differimento della presente udienza, con la concessione di termine perentorio per la notifica alle controparti” e la Corte, dato formalmente atto che la notifica alle controparti era avvenuta senza il rispetto del termine a comparire, concedeva “termine perentorio fino al 20 maggio 2019” rinviando all'udienza del 09.07.2019. Si costituivano quindi in giudizio il e il eccependo “l'estinzione del Controparte_1 Parte_3
3 processo … per mancata rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei termini concessi dal giudice, ai sensi dell'art. 291 comma 3 c.p.c.”, come risulta provato per tabulas dalla lettura dei verbali di udienza. La Corte di Appello quindi, con ordinanza del 09.11.2021 (doc. 10), dichiarava estinto il giudizio di rinvio e l'intero processo sottolineando che: “Rileva la Corte che è fondata l'eccezione, sollevata dal e dal Controparte_1 Parte_3 di estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 393 cpc,
[...] essendosi verificata una causa di estinzione del presente giudizio di rinvio. In materia di procedimento sommario di cognizione, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine stabilito dal giudice non determina l'improcedibilità della domanda, stante la natura non perentoria del predetto termine. Di conseguenza il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (vedi Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2015, n. 19345; Cassazione civile, sez. I 06/03/2017 n. 5517). Orbene, parte ricorrente ha omesso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, portante la data del 5 luglio 2018, nel termine del 18 ottobre 2018, vale a dire nel termine trenta giorni prima della data fissata, ex art.702 bis cpc, per la costituzione di parte resistente (17 novembre 2018), in relazione all'udienza di prima comparizione del 27 novembre 2018. I ricorrenti non hanno poi effettuato la notifica nel nuovo termine concesso, scadente, come si è detto, il 24 gennaio 2019, da considerarsi perentorio, avendovi provveduto solo il 4 marzo 2019, vale a dire il giorno prima dell'udienza, che era stata fissata per il 5 marzo 2019, alla precedente udienza del 27 novembre 2018. I ricorrenti non hanno, peraltro, dimostrato (e neppure allegato, per la verità) che la mancata osservanza del termine perentorio da ultimo indicato fosse dipesa da causa ad essi non imputabile ed è perciò irrilevante la concessione di ulteriore termine, alla successiva udienza del 30 aprile 2019, in assenza dei presupposti di cui all'art.153 comma 2 cpc, disposizione, peraltro, neppure invocata dalla parte onerata della notifica”…”.
All'udienza del 24 giugno 2025 il Giudice , rilevata la ritualità della notifica del ricorso ex art. 281 decies cpc effettuata il giorno 14/01/2025 alle ore 09:48:48 a mezzo PEC proveniente da " ed Email_1 indirizzato a " in relazione alla prima Email_2 udienza fissata per il giorno 24\06\2025 e quindi nel rispetto del termine dilatorio previsto di quaranta giorni stabilito dall'art. 281 undecies cpc per il caso in cui il luogo della notificazione si trovi in Italia e che dagli atti risultava prova dell'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, dichiarava la contumacia dell'avv. BELTRAMI Stefano e fissava l'udienza di precisazione
4 delle conclusioni per il giorno 24 luglio 2025 ore 10,30 nella quale il difensore delle parti ricorrenti rassegnava le conclusioni riportate in atti .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale la domanda proposta da e nei confronti dell'avv. BELTRAMI Parte_1 Parte_2 Stefano è fondata e, dunque, va accolta.
Ai fini della decisione della presente controversia, preliminarmente, stante la natura contumaciale del presente giudizio, appare opportuna una breve premessa in merito al principio di non contestazione.
Come noto, l'art. 115 cpc prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove.
Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale.
Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Parallelamente il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto.
In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. Cpc non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116 primo comma cpc per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023).
5 Passando al merito della causa , va detto che sulla base della esaustiva documentazione allegata al ricorso (ed in particolare :
1. decreto rep. n. 54 del 15.06.2009 2. indennità provvisoria 3. Controparte_1 Controparte_1 indennità definitiva Commissione Provinciale;
4. ricorso introduttivo Avv. Stefano Beltrami;
5. elaborato peritale CTU Ing.
6. ordinanza Persona_2 ex art. 702 ter c.p.c. del 09.04.2013 Corte di Appello di GN;
7. ordinanza n. 7157 del 22.03.2018 Suprema Corte;
8. nota di deposito riassunzione Corte di Appello di GN;
9. verbali di udienza R.G. 2333/2018 in ordine cronologico;
10. ordinanza estintiva Corte di Appello di GN del 09.11.2021; 11. prova pagamento a favore del CTU per complessivi € 2.680,87; 12. prova pagamento a favore dell'Avv. Stefano Beltrami per complessivi € 2.600,00; 13. prova pagamento a favore del per complessivi € 3.386,43; 14. prova Parte_3 pagamento a favore del per complessivi € 3.265,81. 15. Controparte_1 richiesta risarcitoria trasmessa in data 01.06.2023; 16. avvio mediazione obbligatoria e verbale di mediazione negativa del 05.09.2024) risulta circostanza documentalmente provata dalle parti ricorrenti il fatto che il giudizio instaurato presso la Corte di Appello di GN avente ad oggetto l'opposizione alla indennità definitiva di esproprio ai sensi del D.P.R. 327 del 2001 sia stato dichiarato estinto per responsabilità esclusiva del difensore convenuto il quale non ha proceduto a notificare il ricorso nel termine perentorio concesso dalla Corte d'Appello, determinando in tale modo la decadenza dal diritto dei ricorrenti a percepire le indennità determinate dal CTU.
L'art. 54 comma 2 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che il termine di decadenza per proporre opposizione alla stima è di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio nel caso sia già stata effettuata una rideterminazione dell'indennità a mezzo della Commissione Provinciale espropri ex art. 41 D.P.R. 327/2001, motivo per il quale in considerazione della dichiarata estinzione del giudizio di opposizione, i ricorrenti hanno definitivamente perso il diritto di vedersi riconoscere l'indennità che era già stata rideterminata dal consulente del Giudice all'esito di C.T.U.
Si ricorda che l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
In un caso analogo Cass. Sez. III Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv. 657806
- 01) che ha affermato come l'avvocato sia tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona
6 fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio;
motivo per il quale l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio è fonte di responsabilità del difensore.
La violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso : dovendo il legale essere considerato totalmente inadempiente se l'inadempimento abbia cagionato (come nel caso di specie) la perdita del diritto del suo assistito, rendendo inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta;
in questo caso infatti la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente, pertanto non gli è dovuto alcun compenso (Cass. 4781/2013; Cass. 2638/2016; Cass. 24519/2018).
Nel caso di specie risulta evidente il grave errore in cui è incorso il professionista costituente un rilevante inadempimento del legale convenuto alla sua prestazione professionale che ha determinato la perdita definitiva del diritto dei ricorrenti di vedersi liquidare le indennità di esproprio rideterminate dal CTU nominato dalla Corte d'Appello di GN.
Va dunque dichiarato risolto il contratto di mandato professionale intercorso tra le parti e l'avv. BELTRAMI Stefano condannato al risarcimento dei danni documentati riportati dai ricorrenti pari a complessivi € 34.505,61, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, somma costituita dalle seguenti voci :
1) la somma versata dai ricorrenti al difensore avv. BELTRAMI Stefano per l'attività professionale prestata pari a complessivi € 2.600,00 (doc. 12) ;
2) la somma liquidata e corrisposta a favore del CTU dai fratelli el Pt_1 procedimento rubricato con numero di R.G. 2303/2011 presso la Corte d'Appello di GN (doc. 6) pari a complessivi € 2.680,87 (doc. 11) ;
3) le somme liquidate e corrisposte in ragione della soccombenza nel procedimento rubricato al numero di 2303/2011 R.G. presso la Corte d'Appello di GN (doc. 6) pari ad € 3.386,43 a favore del (doc. 13) e Parte_3 pari ad € 3.265,81 a favore del (doc. 14): Controparte_1
4) la somma pari alla differenza tra l'indennità riconosciuta dalla Commissione Provinciale (doc. 3) e quella poi determinata dal CTU (doc. 5) pari a complessivi
€ 22.572,50 ;
7 Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo .
Le spese di lite – comprensive del rimborso delle spese pari a € 518,00 per CU − seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da e Parte_1 in proprio e quali eredi di con ricorso Parte_2 Persona_1 depositato in data 19\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia dell'avv. BELTRAMI Stefano :
1) Accertato il grave inadempimento dell'avv. BELTRAMI Stefano , dichiara risolto il contratto di mandato professionale intercorso tra le parti e condanna l'avv. BELTRAMI Stefano al pagamento a favore di e Parte_1 a titolo risarcitorio della somma complessiva di € Parte_2 34.505,61, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, costituita dalle seguenti voci :
1) € 2.600,00 pari alla somma complessivamente versata al convenuto in esecuzione del mandato professionale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (25.07.2013) al saldo effettivo;
2) € 2.680,87 pari alla somma corrisposta al CTU oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (21.03.2014) al saldo effettivo;
3) € 6.652,24 pari alle somme liquidate e corrisposte in ragione della soccombenza nel procedimento rubricato al numero di 2303/2011 R.G. presso la Corte d'Appello di GN di cui € 3.386,43 in favore del e € Parte_3 3.265,81 in favore del : Controparte_1
4) € 22.572,50 pari alla differenza tra l'indennità definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale e quella determinata dal CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza (26.08.2011) al saldo effettivo.
2) CONDANNA l'avv. BELTRAMI Stefano al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in € 8.079,00 per compensi oltre ad esborsi pari a € 518,00, rimborso delle spese generali e IVA e CPA come per legge .
Così deciso a Rimini alla udienza pubblica del giorno 24\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
8 9