Sentenza 12 settembre 2003
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/09/2003, n. 13432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13432 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MERILLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN CO TA, in persona del Sig. Di OV ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO CAGGIULA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ORIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 12, presso l'Avvocato PIERFRANCESCO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PALMISANO, giusta procura a margine;
- resistente -
avverso la sentenza n. 91/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 01/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato PALMI SANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso nei confronti del Comune di Oria da SI Di RA - il quale, in relazione ad un contratto di appalto, stipulato con il predetto ente, per l'adattamento e manutenzione di alcuni locali, aveva chiesto il pagamento (in misura di L. 19.584.669) di lavori, ulteriori rispetto a quelli deliberati e convenuti, che assumeva effettuati per disposizione e con il controllo del direttore dei lavori - il Tribunale di Brindisi, confermando la sentenza di primo grado del Pretore di Oria, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto, ritenendo, viceversa, direttamente ed esclusivamente, legittimato il funzionario comunale - il direttore dei lavori appunto - che quei lavori extracontratto avrebbe disposto o consentito. E ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 23 comma 4 della l. 1989 n. 144; esclusa altresì l'esperibilità, nei confronti del Comune, (oltre che dell'azione, di arricchimento ex art. 2041 c.c., anche) dell'azione contrattuale di cui all'art. 103 r l. 1895 n. 350, in quanto - ad avviso del Tribunale - riferibile (quest'ultima) ad ipotesi, unicamente, di "variazioni arbitrarie" e non anche di "variazioni autorizzate", come quelle nella specie dedotte dall'impresa a fondamento della domanda di pagamento. Avverso la riferita sentenza, depositata l'1 febbraio 2000, il Di RA ha proposto ricorso per Cassazione.
Il Comune ha concluso oralmente in udienza, previo deposito della correlativa procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due motivi della impugnazione - con cui si denunzia violazione, rispettivamente, dell'art. 103 r.d. 1895 n. 350 e dell'art. 23, co. 4, l. 1989 n. 144, e che per la loro connessione, possono congiuntamente esaminarsi - sono ad avviso del Collegio fondati. Entrata è, infatti, la statuizione del Tribunale sia (in negativo) per il profilo della esclusa applicabilità della prima norma, sia (in positivo) per il profilo della operata applicazione della seconda alla fattispecie per cui è lite, concernente, secondo la prospettazione della domanda, esecuzione, da parte dell'appaltatore, di lavori extracontratto per disposizione, e con il controllo, del direttore dei lavori nominato dalla amministrazione comunale appaltante.
1.1. In materia di appalto di opere pubbliche, per principio a valenza generale, espresso, appunto, dal richiamato art. 103 r.d. n. 350/1895, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e "non previamente autorizzati" (per i quali, ex art. 342, co.
2. l. 1865 n. 2248 all. F, egli non ha diritto, di regola ad aumento di prezzo alcuno od indennizzo) possono (tuttavia) dar luogo, infatti, in via eccezionale a compenso, ove ricorra la quadruplice condizione che tali lavori:
a) formino oggetto di tempestiva riserva;
b) siano qualificati come "indispensabili in sede di collaudo;
c) siano riconosciuti per tali anche dall'amministrazione committente;
d) comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, "entro i limiti delle spese approvate" (cfr. sent.ze nn. 3263/90; 10726/92; 11365/96). E la tesi del Tribunale - che siffatta disciplina concerna le sole variazioni c.d. "arbitrarie", unilateralmente cioè effettuate dall'appaltatore, e non anche quelle in tesi assentite, od addirittura ordinate, dal direttore dei lavori - è smentita dal testo stesso della disposizione in esame.
La quale, al suo comma secondo, proprio a tale secondo evenienza, espressamente fa, invece, riferimento là dove stabilisce che l'ammissione delle opere non (preventivamente) autorizzate fatta dal collaudatore non libera i funzionari dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire".
Responsabilità che inerisce, in questo caso, al rapporto di impiego o locatizio, tra l'A. ed il direttore dei lavori che abbia agito quale organo (qual'è sul piano tecnico, ancorché non anche sul piano deliberativo) dell'ente committente, mentre, è nella diversa ipotesi che quel soggetto abbia operato come "falsus procurator", nel disporre lavori extracontratto, che lo stesso può essere personalmente chiamato ad indennizzare l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1398 c.c., come di recente puntualizzato da Cass. 2002 n. 6647.
1.2. Nè è poi sostenibile che alla appena esaminata disciplina si sovrapponga - per rapporto cronologico di posteriorità o logico di specialità - quella recata dal successivo art. 23 della l. 1989 n. 144, che ha introdotto la responsabilità (contrattuale) personale del funzionario di ente locale territoriale che abbia assunto impegni, per "acquisizione di beni o di servizi" o per "ordinazione di lavori di somma urgenza", senza preventiva delibera autorizzativa e ricognizione di copertura contabile.
Detta ultima disposizione (nel testo iniziale, in vigore nel periodo di riferimento) prevede, infatti, con specifico riguardo alla materia dei lavori pubblici (che qui propriamente viene in considerazione) che "il rapporto obbligatorio intercorre(a), ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato ed il funzionario", quando siano stati da quest'ultimo ordinati "lavori di somma urgenza" ("cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile", come ulteriormente poi specificato sub art. 35 del d.lgs 1995 n. 77) "non regolarizzati" nel termine perentorio all'uopo stabilito dalla norma stessa.
Ed è evidente la differenza di struttura e di "ratio", che intercorre tra la fattispecie così disciplinata e quella, invece, regolata dall'art. 103 del r.d. n. 350/1895. Una volta che, nell'ipotesi da ultimo considerata, l'interruzione del rapporto organico tra l'amministrazione ed il suo funzionario e l'emersione di una obbligazione personale di questi si giustifica in ragione della non riconducibilità dell'impegno da lui assunto ne' ad una precedente delibera autorizzatila (il che, nell'immediatezza, è consentito proprio per la "somma urgenza" di quei lavori) ne' alla prescritta successiva regolarizzazione, deliberativa e contabile. Mentre, nella ipotesi dei lavori addizionali, consentiti od ordinati all'appaltatore dal direttore dei lavori, l'obbligazione di pagamento resta pur sempre imputabile all'amministrazione, in quanto subordinata come detto, vuoi al requisito della inerenza in termini di "indispensabilità" di tali lavori a quelli già regolarmente appaltati, vuoi dal requisito della continenza del correlativo costo "entro i limiti delle spese approvate".
2. Nella fattispecie per cui è lite - venendo in discussione il compenso di lavori addizionali eseguiti (in tesi) nel quadro di un contratto di appalto sulla base di disposizioni e con il controllo del direttore dei lavori per ritenuta loro necessarietà, e non già di opera (non deliberate) ordinate direttamente dal funzionario per ragioni di urgenza - andava, quindi, applicata la disciplina sub art. 103 r.d. n. 350 cit., alla luce della quale avrebbe dovuto valutarsi, in concreto, la fondatezza o meno della domanda nei confronti dell'amministrazione e non già quella sub art. 23 l. 1989 n. 144 ai sensi della quale il Tribunale ha erroneamente, invece, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune convenuto.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio della causa - per nuovo esame nel merito alla stregua dei principi come sopra enunciati - alla Corte di appello di LE (atteso che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 1998 n. 51 è, appunto, la Corte territoriale, e non più il Tribunale, il giudice del gravame avverso le sentenze pronunziate dal Pretore prima della soppressione del correlativa ufficio;
cfr. Cass. n. 12836/1999). Il designato giudice del rinvio, provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di LE. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2003