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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/09/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 601/2023 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Marta n. 240, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Manuela Casablanca (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in foglio separato unito all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro
nata a [...] P.G. (ME) l'8 ottobre 1967, c. f.: CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Paolo Pino (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATA
e con l'intervento del P. M. - Sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. , Persona_1
_______________
Oggetto: appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza n. 706/2023 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. – sezione civile il 6 luglio 2023, in materia di scioglimento del matrimonio civile e statuizioni accessorie.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante principale: “si riporta a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio. Si insiste nel suo totale accoglimento e sull'acquisizione dei documenti allo stesso allegati essendo che, inoltre, la riforma c.d. TA non prevede preclusioni in ordine alla produzione documentale relativa alle dichiarazioni fiscali che attestano il patrimonio di un soggetto proprio a tutela dei minori coinvolti. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata/appellante incidentale: “insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria difensiva, depositata telematicamente, alla quale si riporta con conseguente rigetto di ogni avversa domanda”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello depositato il 31 luglio 2023 ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il CP_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, decidendo sulle domande da lui proposte, ha:
• pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Milazzo il 7 settembre
1995 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 120, parte 2, serie A, mandamento unico, anno 1995;
• ordinato all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e disposto che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venisse trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
• posto a carico del l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla Pt_1 CP_1 un assegno pari a € 250,00 per il mantenimento della IG , oltre rivalutazione annuale in ER2 base agli indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno pari a € 450,00 per ER il mantenimento della IG , oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie;
• dichiarato interamente compensate le spese del giudizio.
L'appellante ha contestato la pronuncia relativamente al capo dell'assegno di mantenimento in favore ER delle figlie e (secondo quanto si dirà meglio infra), nonché a quello relativo alle spese ER2 processuali, ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG;
in subordine, che fosse ridotto nella misura di € 250,00 e/o in ER2 quella ritenuta opportuna avuto riguardo alla documentazione reddituale versata in atti l'importo ER dell'assegno di mantenimento mensile dovuto da lui per la IG .
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P.G. - che vi ha apposto il visto -, disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo a quest'ultima, dopo l'espletata CP_1 rinnovazione, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 14 marzo 2024, resistendo
2 all'impugnazione, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto. Ha proposto, inoltre, appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna di controparte alle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante principale in questa sede, sollevata dalla nella comparsa di CP_1 costituzione.
In punto di diritto vale ricordare che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, ha previsto, per quanto di specifico interesse, che il ricorso introduttivo contenga, tra l'altro, “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intenda valersi e dei documenti che offre in comunicazione” (art. 473 bis.12, comma 1, lett.
f, c.p.c.).
Il primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c., poi, stabilisce che “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma”.
L'art. 473 bis.19 c.p.c. puntualizza, quindi, al primo comma, che “le decadenze previste dagli articoli
473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”; al secondo comma prevede che: “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
L'art. 473 bis.35, infine, con specifico riferimento al giudizio di appello, recita: “il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
3 Non essendo questa la sede per approfondire le problematiche relative al nuovo rito unico in materia di famiglia, persone e minori introdotto dalla cd. riforma TA (d. lgs. n. 149/2022 e ss. mm. ii.), vale qui semplicemente evidenziare che la legge in parola ha introdotto, anche per tale rito, un rigido sistema di preclusioni assertive e probatorie, analogo a quello previsto per il giudizio ordinario di cognizione, in virtù del quale, quanto al tema di specifico interesse ai fini della presente decisione, la produzione documentale (a prova diretta) da parte dell'attore deve avvenire unitamente al ricorso introduttivo o, al più, nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
il tutto a pena di decadenza, salvo, però, che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti
“indisponibili”, rispetto alle quali non operano le decadenze di cui ai citati articoli (a mente del primo comma dell'art. 473bis.19 c.p.c.).
In appello, poi, vige il divieto di nuove domande ed eccezioni nuove ed anche di nuovi mezzi di prova, salvo che trattasi di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili.
Giova, nondimeno, evidenziare che in grado di appello, col decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 473 bis.31 c.p.c., il Presidente “ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma”, e cioè: “a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Posto siffatto quadro processuale sinteticamente illustrato, nel caso di specie la documentazione prodotta dal in allegato all'atto di appello consta dei cedolini stipendiali relativi agli anni Pt_1
2021, 2022 e 2023 (sino al giugno 2023), della certificazione medica del 2016 relativa al figlio _4 nato (nell'anno 2011) dalla nuova unione, che ne attesta la malattia celiaca (diagnosticata nel 2016),
e della dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante la situazione patrimoniale dell'appellante, datata 28 luglio 2023, oltre che della dichiarazione di giacenza media dei rapporti bancari relativamente all'anno 2021: essa è stata esibita a supporto della critica alla sentenza di primo grado in punto di quantum dell'assegno mensile di mantenimento nei confronti della IG ER (maggiorenne) , nata il [...], posto a suo carico dal Tribunale per l'importo di €
450,00, di cui chiede qui la riduzione a € 250,00 (o ad altra misura ritenuta giusta).
Detta domanda va fatta rientrare tra quelle aventi ad oggetto diritti disponibili (dato il suo contenuto patrimoniale), come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 9882/2025 nel seguente passaggio testuale: “inoltre, l'art.473-bis.35 ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012: la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili,
4 rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per
l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (…)” (si veda sul punto anche Cass. civ. n. 11795/2021 che, nel vigore delle norme antecedenti alla riforma TA, con specifico riferimento alle statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi, ha affermato che essi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice).
Pure nella discussione ancora aperta tra i giuristi se possa o meno rientrare nell'ambito dei diritti indisponibili la materia del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente (oltre che quella dell'assegno divorzile, limitatamente però alla sua componente assistenziale), l'opinione che attualmente prevale è nel senso di circoscrivere i diritti economico-patrimoniali dei coniugi nell'ambito della categoria dei diritti disponibili e, in questa prospettiva, inammissibile deve essere ritenuta, siccome tardiva, la produzione documentale allegata dal all'atto di appello, Pt_1 concernente le condizioni di salute del figlio nato dalla nuova unione, così come i cedolini degli anni
2021, 2022 e 2023 (sino al mese di marzo 2023), l'autocertificazione relativa alla situazione patrimoniale e la dichiarazione di giacenza media dei rapporti bancari nell'anno 2021, in quanto non può evidentemente ricondursi al novero della “documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12 terzo comma” sopra detta.
Essa è, dunque, non utilizzabile in questa sede ostandovi il disposto del citato art. 473 bis.35 c.p.c., dovendosi all'uopo ribadire che, contrariamente a quanto dal sostenuto nell'atto di appello, Pt_1 non si è in presenza di diritti indisponibili (solo perché si tratta di ricorso in materia di famiglia), rilevando sul punto che la domanda in relazione alla quale i documenti medesimi sono stati prodotti concerne, come detto, la riduzione dell'assegno di mantenimento della IG maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Gli unici documenti cui può attribuirsi valenza probatoria in questa sede - in quanto atti di aggiornamento della situazione economica del (in base ad una interpretazione lata Pt_1 dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.31 c.p.c.) - sono i cedolini di aprile, maggio e giugno 2023, sopravvenuti rispetto al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dei quali si dirà più avanti, in sede di disamina del secondo motivo di appello.
1) APPELLO PRINCIPALE Parte_1
5 Venendo ora al merito dell'impugnazione, col primo motivo il critica la decisione del Pt_1
Tribunale di disporre un assegno di mantenimento in favore della IG , all'epoca del ricorso ER2 in appello ventottenne, obiettando che costei ha da sempre dimostrato capacità lavorativa e, com'è pacifico tra le parti, ha sempre svolto attività lavorativa sin da quando ha compiuto 18 anni.
Sostiene che la statuizione di prime cure non terrebbe conto dei principi di legge e dell'attuale giurisprudenza di legittimità, che, a partire dalla sentenza n. 1830/2011, ha da tempo affermato che l'accertamento relativo alla permanenza del presupposto per il diritto di ricevere il mantenimento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto di interesse ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari, dovendo la relativa valutazione essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, per non risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Aggiunge che, secondo la Suprema Corte, deve escludersi il diritto del figlio di ricevere il contributo al mantenimento qualora si sia già avviato ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentirgli una concreta prospettiva d'indipendenza economica e quando sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurargli di che sopperire alle normali esigenze di vita o, comunque, quando abbia raggiunto un'età tale da far presumere il conseguimento della capacità di provvedere a se stesso.
Assume, perciò, che alla luce di tali principi, valutati anche in rapporto alla regola dell'autoresponsabilità, andrebbe affermato che la IG (ormai ventottenne all'epoca del ER2 ricorso), la quale non ha in corso alcun progetto formativo a lungo termine e che da anni svolge attività lavorativa seppur a tempo determinato (da ultimo presso un centro scommesse, da oltre 6 anni), non abbia più diritto a ricevere il contributo al mantenimento, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado in parte qua.
Aggiunge, in chiusura, che alla revoca del contributo non osterebbe il fatto che la ragazza risiede ancora con la madre, essendo questa una sua libera scelta, ben essendo ella nelle condizioni di andare a vivere da sola;
il corso professionalizzante O.S.A. (la cui attestazione è stata prodotta in atti in primo grado dalla controparte), poi, sarebbe stato già completato nell'anno 2020, essendo perciò ella in possesso di un ulteriore titolo professionale che l'abilita a svolgere la relativa professione.
Chiede, infine, che, se del caso, la ragazza sia sentita dalla Corte, nell'esercizio dei relativi poteri istruttori, onde approfondire la sua situazione reddituale.
6 Il motivo è fondato.
Dagli atti del giudizio di primo grado, oltre che dalle allegazioni difensive delle parti nel presente grado di appello, risulta pacificamente che la IG (nata il [...], oggi ER2 ventinovenne) da diverso tempo (segnatamente dal luglio 2022) presta attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di una società operante nel settore delle attività di giochi e scommesse, con la mansione di “operatore di sale da gioco”, percependo uno stipendio netto medio mensile di circa € 300,00 (alla data del febbraio 2023, cui si riferisce l'ultima busta paga prodotta in atti riguardante ). Parte_2
Essendo questo un dato di fatto che risulta pacificamente ex actis, reputa la Corte di dovere accogliere il motivo di appello in esame, con conseguente declaratoria della cessazione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG maggiorenne , in riforma della pronuncia CP_2 ER2 impugnata che lo ha posto a carico dell'odierno appellante principale mediante il versamento (nelle mani dell'ex coniuge) dell'assegno mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile, oltre che, susseguentemente, dell'obbligo di partecipazione dell'uomo alle spese straordinarie nell'interesse della stessa IG (nella misura del 50%).
E ciò in virtù del principio di diritto vivente affermato dalla Suprema Corte con indirizzo più che consolidato secondo il quale il diritto del coniuge separato (o divorziato) di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore;
tale che l'eventuale perdita o la cessazione dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento del figlio (v. tra le tante Cass. Civ. nn. 40282/2021; 6509/2017;
26259/2005; 12477/2004).
Secondo il Giudice nomofilattico, invero, lo svolgimento, da parte del figlio maggiorenne, di un'attività retribuita, pure se prestata – come nella specie - in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, rappresenta un elemento significativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica da parte dello stesso, la quale esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale, al riguardo, pur avendo dato atto che la ragazza “lavora con continuità”, ha evidenziato che ella “percepisce un'entrata mensile modesta che, indubbiamente, non le consente di raggiungere
l'indipendenza economica”: ha richiamato in proposito la pronuncia n. 40286/2021 (rectius
40282/2021) della Suprema Corte.
7 A ben vedere, però, in questa pronuncia, sul punto specifico della ridotta misura della retribuzione percepita dal figlio maggiorenne – che non consente di affermare che egli abbia raggiunto davvero l'autosufficienza economica –, la Corte di cassazione rimanda ad un'altra precedente pronuncia che ha affermato lo stesso principio, con riferimento precipuo, però, al rapporto di apprendistato, che – va osservato – nella stessa interpretazione del Giudice nomofilattico in questa materia viene posto su un piano diverso rispetto al contratto lavorativo vero e proprio.
Reputa il Collegio che il convincimento del primo Giudice non sia condivisibile pur in presenza di un simile indirizzo del Giudice nomofilattico, non solo perché esso sembra riferirsi, appunto, al rapporto peculiare di apprendistato, ma soprattutto perché, specularmente al predetto indirizzo, si pone altro orientamento della Suprema Corte, per vero maggioritario, cui si accennava sopra, secondo il quale il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando
l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ. nn.
30540/2017; 1585/2014; 1761/2008).
Questo consolidato insegnamento giurisprudenziale è essenzialmente incentrato sul rilievo dirimente attribuito alla capacità di lavoro del figlio, da ritenersi sicuramente acquisita e dimostrata una volta che egli si sia immesso nel mondo del lavoro con una certa continuità – come nella specie è accaduto per la IG -; ciò che fa apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito dal figlio ER2 attualmente percepito, a meno che non sia dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso (v. Cass. civ. nn. 3769/2023; 19696/2019).
Circostanza (quest'ultima) che nella specie non è stata nemmeno allegata da chi di interesse.
Secondo la Suprema Corte, peraltro, nella verifica delle condizioni per il mantenimento dell'obbligo contributivo a carico del genitore nei confronti del figlio maggiorenne, oltre allo svolgimento di un'attività lavorativa, seppure modestamente retribuita, rileva anche l'età del figlio, in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto, si accompagna tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento da parte del genitore.
In questa prospettiva numerose e recenti sono le pronunce in cui il Giudice di legittimità ha affermato che il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, un'occupazione lavorativa stabile o che,
8 comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (tra le tante Cass. civ. nn. 12123/2024; 23133/2023; 19530/2023; 29264/2022; 23132/2022;
38366/2021).
Declinando tali principi nel caso di specie, rileva la Corte che lo svolgimento della suddetta attività lavorativa retribuita da parte della IG , oggi quasi trentenne, e dunque ampiamente ER2 maggiorenne, costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di un'idonea autosufficienza economica della ragazza, ma soprattutto della sua acquisita capacità professionale e di lavoro, tale che, indipendentemente dalla ridotta misura dello stipendio mensile da lei percepito (quanto meno in passato, sino al febbraio 2023, potendo ben darsi che attualmente sia aumentato) e dal fatto che trattasi di lavoro a tempo indeterminato, deve escludersi, in ogni caso, l'obbligo del genitore di contribuire al suo mantenimento, così come la reviviscenza dello stesso qualora dovesse cessare il rapporto di lavoro per scadenza del termine, tutte le volte in cui, come nella specie, siano mancati elementi di segno contrario, che sarebbe spettato alla resistente dedurre e provare (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
8892/2024).
A ciò aggiungasi che risulta dimostrato in atti anche che la ragazza ha di recente conseguito il titolo professionale di O.S.A., ulteriore indice di sua capacità reddituale, la quale consente di affermare, anche per questa via, la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre (così da ultimo
Cass. civ. n. 22075/2024, che ha affermato che “il completamento degli studi ed il conseguimento di un'abilitazione professionale da parte del figlio maggiorenne sono indici di capacità reddituale, ancorché precaria, per affermare la cessazione dell'obbligo di mantenimento”).
Ne discende che, in accoglimento del motivo di appello in esame e in riforma in parte qua della pronuncia impugnata, deve escludersi l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della IG - posto a suo carico dal Tribunale nella misura mensile di € 250,00, ER2 annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT - e quello, al primo strettamente connesso e consequenziale, di partecipare al pagamento delle spese straordinarie che la riguardano nella misura del 50%.
Col secondo motivo l'appellante si duole della quantificazione in € 450,00 dell'assegno mensile ER posto a suo carico per il mantenimento indiretto della IG (nata il [...]),
9 deducendo che il Tribunale non avrebbe motivato in maniera chiara il proprio convincimento e, in ogni caso, che, nell'avere affermato che egli ha depositato in giudizio “una documentazione reddituale del tutto lacunosa e difforme rispetto a quanto indicato difforme rispetto a quanto indicato nel decreto di fissazione dell'udienza essendosi limitato ad allegare la certificazione unica relativa all'ultimo triennio (dalla quale emerge un reddito annuale pari a circa € 47.000,00) ed un unico cedolino stipendiale”, avendo omesso di allegare “a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
(necessarie - a titolo meramente esemplificativo - a verificare la presenza di immobili messi a reddito); b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, avrebbe, a suo dire, trascurato di considerare che egli non formula annualmente dichiarazione dei redditi, ossia non elabora il modello 730 (non essendo obbligatorio per legge), ed è per questo che si è limitato a depositare le C.U. degli ultimi 3 anni, unitamente a qualche busta paga.
Aggiunge di non essere proprietario di beni mobili, né di beni immobili, né di quote societarie, tale per cui non avrebbe potuto produrre alcunché riguardo alla situazione patrimoniale mobiliare e/o immobiliare;
in ogni caso, in questa sede, produce (come detto in alto) le buste paga relative agli ultimi tre anni, nonché autocertificazione relativa al possesso di beni mobili e/o immobili, nonché la situazione aggiornata relativa al suo estratto conto: documentazione che, come si è spiegato in alto, non è utilizzabile in questa sede, in quanto tardivamente prodotta, non vertendosi in materia di diritti
“indisponibili”, salvo che per i cedolini successivi al ricorso introduttivo del primo grado (aprile, maggio e giugno 2023).
Sostiene che il proprio reddito netto mensile oscillerebbe tra i 500,00 e gli 800,00 € (sottratta la trattenuta di € 700,00 per il mantenimento delle figlie, che attualmente versa il Ministero della
Difesa), come si evince dall'allegata documentazione ed aggiunge che dal momento della separazione
(2012) ad oggi la propria situazione economica sarebbe peggiorata avendo egli formato una nuova famiglia con a carico un minore, di anni 12 (all'epoca del ricorso), affetto da celiachia dall'età _4 di due anni (giusta documentazione allegata all'atto di appello, non utilizzabile, come detto, per le stesse ragioni appena sopra richiamate), patologia che comporterebbe esborsi ingenti giornalieri sia per il mantenimento del bambino, che per le visite mediche (senza alcuna tipologia di aiuto e/o sussidio da parte dello Stato).
Chiede, perciò, che si riduca nella misura di € 250,00 mensili (o in quella ritenuta giusta) il contributo al mantenimento della IG , all'epoca del ricorso diciannovenne, diplomata con ottimi voti. ER3
Il motivo non merita accoglimento.
10 Sulla base della documentazione presente in atti e utilizzabile in questa sede, il dato economico ricavabile ai fini del decidere è che nell'anno 2022 (l'ultimo del quale è documentata per intero la sua situazione reddituale) il , sottufficiale della Marina Militare, ha percepito un reddito lordo Pt_1 di € 48.498,37, con ritenute IRPEF pari a € 13.666,68; l'ultima busta-paga presente in atti (utilizzabile in questa sede secondo quanto si è evidenziato in premessa) risale al giugno 2023, dove è attestato uno stipendio netto di € 652,08 (dal quale è già detratta la somma di € 700,00, trattenuta direttamente sulla busta-paga per il mantenimento mensile delle figlie).
Il reddito annuale lordo della infermiera professionale, nell'anno 2022 è stato pari a € CP_1
34.325,18 con ritenute IRPEF di € 7.488,13; l'ultima busta-paga presente in atti è del maggio 2023 e reca un importo netto di € 1.289,62.
In questo quadro, reputa la Corte di dovere confermare il quantum dell'assegno di mantenimento ER fissato in € 450,00 (annualmente rivalutabili) dal Tribunale per la IG , oggi ventunenne e studentessa universitaria, che appare congruo in rapporto ai parametri di cui al disposto del comma 4 dell'art. 337 ter c. c., che, nello stabilire l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Alla luce di quanto è stato sintetizzato sopra in punto di fatto, è evidente che le condizioni economico- patrimoniali e finanziarie dei due ex coniugi registrano un certo divario, seppure non elevato, a scapito della inoltre: CP_1
ER
• stante l'età della IG (oggi di anni ventuno) e le esigenze attuali ad essa correlate, che si accrescono, com'è noto, in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'età medesima
(giurisprudenza pacifica);
• valutato il tenore di vita avuto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che, pur se non provato specificamente, può considerarsi di valenza media in base alle professioni svolte dai coniugi e considerata la rispettiva documentazione reddituale, patrimoniale e quant'altro acquisito in atti (sebbene riferibile cronologicamente al periodo in cui era già cessata la convivenza della ragazza con i genitori, e tuttavia utile sul piano presuntivo al fine di poter considerare medio il tenore di vita avuto dalla IG in costanza di convivenza familiare);
• tenuto conto del tempo di permanenza della ragazza con il padre, di gran lunga inferiore a quello trascorso con la madre (con la quale coabita);
• avuto riguardo alle risorse economiche di entrambi i genitori, come sopra riportate;
11 • tenuto conto del presumibile valore economico delle cure personali e domestiche che ciascuno dei due genitori presta alla ragazza e considerata la verosimile maggiore valenza di quelle fornite dalla madre rispetto al padre, per il fatto stesso che con la prima coabita, la somma mensile di € 450,00 (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) stabilita dal Tribunale appare sicuramente congrua e rispondente a ciascuno dei criteri sopra indicati, in linea col principio di proporzionalità di cui al comma 4 del citato art. 337 ter c.c., laddove l'importo di € 250,00 invocato dal (così come un altro minore importo) sarebbe sottodimensionato e non proporzionale Pt_1 ai parametri di cui si è detto.
Non vale in senso contrario l'assunto dell'appellante circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto al fatto che ha formato un nuovo nucleo familiare, di cui fa parte il minore _4
(affetto da patologia celiaca), al cui mantenimento deve provvedere.
Si tratta, invero, pacificamente, di un fatto preesistente al momento dell'accordo di separazione, sede in cui le parti hanno concordato in € 700,00 la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal
(allora) per tutte e tre le figlie e, anche al di là del fatto che la celiachia del figlio minore Pt_1 dell'odierno appellante non è stata dedotta, né documentata in primo grado, in ogni caso prevale il dato che la necessità di provvedere al mantenimento del nuovo nucleo familiare era già presente all'epoca in cui le parti odierne contendenti hanno concordato le condizioni della separazione.
Né può sostenersi validamente che, in base alle complessive condizioni economiche del , Pt_1 egli non sia in grado di versare mensilmente un assegno dell'ammontare di € 450,00 per il ER mantenimento della IG a causa delle esigenze relative al nuovo nucleo familiare, vieppiù oggi che è venuto meno, a seguito della statuizione di questa Corte, l'esborso mensile di € 250,00 per il mantenimento della IG . ER2
Ne discende il rigetto del secondo motivo del gravame.
Il terzo motivo di appello principale si appunta sul capo relativo alle spese di lite, che il Tribunale ha dichiarato interamente compensate tra le parti: il sostiene che tale statuizione sarebbe Pt_1 illegittima ed erronea, con necessità di essere corretta anche nel quantum e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello, senza però spiegare le ragioni di tale critica.
Il motivo è evidentemente inammissibile poiché non affatto argomentato, fermo restando che esso rimane, comunque, assorbito nella rivisitazione ex officio delle spese del primo grado, conseguente ex art. 336, comma 1, c.p.c. al parziale accoglimento dell'appello (con parziale riforma della pronuncia di primo grado) secondo quanto si specificherà più avanti.
12 2) APPELLO INCIDENTALE ( . CP_1
Col gravame incidentale, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 473 bis.32 c.p.c. (essendosi ella costituita in giudizio 30 giorni prima dell'udienza), si duole della decisione del CP_1
Tribunale di compensazione delle spese di lite, obiettando che la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento in un'unica domanda articolata in più capi.
Il motivo non è fondato.
Vero è, in linea di principio, che, come sostiene l'appellante incidentale, la parte vittoriosa non può mai essere condannata al rimborso delle spese di lite, ma, nel caso in esame, al di là del fatto che la non potrebbe, a rigore, considerarsi interamente vittoriosa in primo grado, dove aveva CP_1
ER invocato per le due figlie ed un mantenimento di importo maggiore rispetto a quello ER2 liquidato dal primo Giudice, in ogni caso, pure in presenza di una parte totalmente vittoriosa, le spese ben possono essere compensate interamente tra le parti, senza violare in tal modo il divieto di condanna della parte vittoriosa alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (così ex multis Cass. civ. nn. 11068/2020;
17739/2016).
Rimane fermo, comunque, il fatto che, come si è detto sopra per il terzo motivo di appello principale, ogni doglianza relativa alla statuizione sulle spese di primo grado rimane assorbita nella loro rivisitazione ex officio conseguente, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., al parziale accoglimento dell'appello principale (con parziale riforma della pronuncia di primo grado).
Siffatta statuizione, invero, impone alla Corte, come si è appena accennato, di procedere d'ufficio - quale conseguenza ex art. 336, comma 1, c.p.c. della pronuncia di merito adottata - ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, da disporre unitamente a quelle del presente grado tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la reciproca soccombenza delle parti – essendo il , alla Pt_1 fine, risultato vittorioso sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG , ER2
13 ER ma perdente su quella di riduzione dell'importo mensile di mantenimento della IG - si reputa di dovere dichiarare interamente compensate tra esse le spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con ricorso depositato il 31 luglio 2023 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M. – sede, avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Barcellona P.G. - sezione Civile n. 706/2023 del 6 luglio 2023, nonché sull'appello incidentale da lei proposto con la comparsa depositata il 14 marzo 2024, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara venuto meno l'obbligo di di versare un assegno mensile di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne e, conseguentemente, anche l'obbligo di partecipazione del , nella ER2 Pt_1 misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse della stessa;
• rigetta nel resto l'appello principale;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio (assorbito, in questa statuizione ufficiosa, l'unico motivo di appello incidentale).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
14
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 601/2023 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Marta n. 240, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Manuela Casablanca (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in foglio separato unito all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro
nata a [...] P.G. (ME) l'8 ottobre 1967, c. f.: CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Paolo Pino (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATA
e con l'intervento del P. M. - Sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. , Persona_1
_______________
Oggetto: appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza n. 706/2023 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. – sezione civile il 6 luglio 2023, in materia di scioglimento del matrimonio civile e statuizioni accessorie.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante principale: “si riporta a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio. Si insiste nel suo totale accoglimento e sull'acquisizione dei documenti allo stesso allegati essendo che, inoltre, la riforma c.d. TA non prevede preclusioni in ordine alla produzione documentale relativa alle dichiarazioni fiscali che attestano il patrimonio di un soggetto proprio a tutela dei minori coinvolti. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata/appellante incidentale: “insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria difensiva, depositata telematicamente, alla quale si riporta con conseguente rigetto di ogni avversa domanda”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello depositato il 31 luglio 2023 ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il CP_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, decidendo sulle domande da lui proposte, ha:
• pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Milazzo il 7 settembre
1995 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 120, parte 2, serie A, mandamento unico, anno 1995;
• ordinato all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e disposto che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venisse trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
• posto a carico del l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla Pt_1 CP_1 un assegno pari a € 250,00 per il mantenimento della IG , oltre rivalutazione annuale in ER2 base agli indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno pari a € 450,00 per ER il mantenimento della IG , oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie;
• dichiarato interamente compensate le spese del giudizio.
L'appellante ha contestato la pronuncia relativamente al capo dell'assegno di mantenimento in favore ER delle figlie e (secondo quanto si dirà meglio infra), nonché a quello relativo alle spese ER2 processuali, ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG;
in subordine, che fosse ridotto nella misura di € 250,00 e/o in ER2 quella ritenuta opportuna avuto riguardo alla documentazione reddituale versata in atti l'importo ER dell'assegno di mantenimento mensile dovuto da lui per la IG .
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P.G. - che vi ha apposto il visto -, disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo a quest'ultima, dopo l'espletata CP_1 rinnovazione, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 14 marzo 2024, resistendo
2 all'impugnazione, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto. Ha proposto, inoltre, appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna di controparte alle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante principale in questa sede, sollevata dalla nella comparsa di CP_1 costituzione.
In punto di diritto vale ricordare che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, ha previsto, per quanto di specifico interesse, che il ricorso introduttivo contenga, tra l'altro, “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intenda valersi e dei documenti che offre in comunicazione” (art. 473 bis.12, comma 1, lett.
f, c.p.c.).
Il primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c., poi, stabilisce che “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma”.
L'art. 473 bis.19 c.p.c. puntualizza, quindi, al primo comma, che “le decadenze previste dagli articoli
473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”; al secondo comma prevede che: “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
L'art. 473 bis.35, infine, con specifico riferimento al giudizio di appello, recita: “il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
3 Non essendo questa la sede per approfondire le problematiche relative al nuovo rito unico in materia di famiglia, persone e minori introdotto dalla cd. riforma TA (d. lgs. n. 149/2022 e ss. mm. ii.), vale qui semplicemente evidenziare che la legge in parola ha introdotto, anche per tale rito, un rigido sistema di preclusioni assertive e probatorie, analogo a quello previsto per il giudizio ordinario di cognizione, in virtù del quale, quanto al tema di specifico interesse ai fini della presente decisione, la produzione documentale (a prova diretta) da parte dell'attore deve avvenire unitamente al ricorso introduttivo o, al più, nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
il tutto a pena di decadenza, salvo, però, che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti
“indisponibili”, rispetto alle quali non operano le decadenze di cui ai citati articoli (a mente del primo comma dell'art. 473bis.19 c.p.c.).
In appello, poi, vige il divieto di nuove domande ed eccezioni nuove ed anche di nuovi mezzi di prova, salvo che trattasi di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili.
Giova, nondimeno, evidenziare che in grado di appello, col decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 473 bis.31 c.p.c., il Presidente “ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma”, e cioè: “a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Posto siffatto quadro processuale sinteticamente illustrato, nel caso di specie la documentazione prodotta dal in allegato all'atto di appello consta dei cedolini stipendiali relativi agli anni Pt_1
2021, 2022 e 2023 (sino al giugno 2023), della certificazione medica del 2016 relativa al figlio _4 nato (nell'anno 2011) dalla nuova unione, che ne attesta la malattia celiaca (diagnosticata nel 2016),
e della dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante la situazione patrimoniale dell'appellante, datata 28 luglio 2023, oltre che della dichiarazione di giacenza media dei rapporti bancari relativamente all'anno 2021: essa è stata esibita a supporto della critica alla sentenza di primo grado in punto di quantum dell'assegno mensile di mantenimento nei confronti della IG ER (maggiorenne) , nata il [...], posto a suo carico dal Tribunale per l'importo di €
450,00, di cui chiede qui la riduzione a € 250,00 (o ad altra misura ritenuta giusta).
Detta domanda va fatta rientrare tra quelle aventi ad oggetto diritti disponibili (dato il suo contenuto patrimoniale), come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 9882/2025 nel seguente passaggio testuale: “inoltre, l'art.473-bis.35 ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012: la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili,
4 rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per
l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (…)” (si veda sul punto anche Cass. civ. n. 11795/2021 che, nel vigore delle norme antecedenti alla riforma TA, con specifico riferimento alle statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi, ha affermato che essi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice).
Pure nella discussione ancora aperta tra i giuristi se possa o meno rientrare nell'ambito dei diritti indisponibili la materia del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente (oltre che quella dell'assegno divorzile, limitatamente però alla sua componente assistenziale), l'opinione che attualmente prevale è nel senso di circoscrivere i diritti economico-patrimoniali dei coniugi nell'ambito della categoria dei diritti disponibili e, in questa prospettiva, inammissibile deve essere ritenuta, siccome tardiva, la produzione documentale allegata dal all'atto di appello, Pt_1 concernente le condizioni di salute del figlio nato dalla nuova unione, così come i cedolini degli anni
2021, 2022 e 2023 (sino al mese di marzo 2023), l'autocertificazione relativa alla situazione patrimoniale e la dichiarazione di giacenza media dei rapporti bancari nell'anno 2021, in quanto non può evidentemente ricondursi al novero della “documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12 terzo comma” sopra detta.
Essa è, dunque, non utilizzabile in questa sede ostandovi il disposto del citato art. 473 bis.35 c.p.c., dovendosi all'uopo ribadire che, contrariamente a quanto dal sostenuto nell'atto di appello, Pt_1 non si è in presenza di diritti indisponibili (solo perché si tratta di ricorso in materia di famiglia), rilevando sul punto che la domanda in relazione alla quale i documenti medesimi sono stati prodotti concerne, come detto, la riduzione dell'assegno di mantenimento della IG maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Gli unici documenti cui può attribuirsi valenza probatoria in questa sede - in quanto atti di aggiornamento della situazione economica del (in base ad una interpretazione lata Pt_1 dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.31 c.p.c.) - sono i cedolini di aprile, maggio e giugno 2023, sopravvenuti rispetto al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dei quali si dirà più avanti, in sede di disamina del secondo motivo di appello.
1) APPELLO PRINCIPALE Parte_1
5 Venendo ora al merito dell'impugnazione, col primo motivo il critica la decisione del Pt_1
Tribunale di disporre un assegno di mantenimento in favore della IG , all'epoca del ricorso ER2 in appello ventottenne, obiettando che costei ha da sempre dimostrato capacità lavorativa e, com'è pacifico tra le parti, ha sempre svolto attività lavorativa sin da quando ha compiuto 18 anni.
Sostiene che la statuizione di prime cure non terrebbe conto dei principi di legge e dell'attuale giurisprudenza di legittimità, che, a partire dalla sentenza n. 1830/2011, ha da tempo affermato che l'accertamento relativo alla permanenza del presupposto per il diritto di ricevere il mantenimento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto di interesse ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari, dovendo la relativa valutazione essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, per non risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Aggiunge che, secondo la Suprema Corte, deve escludersi il diritto del figlio di ricevere il contributo al mantenimento qualora si sia già avviato ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentirgli una concreta prospettiva d'indipendenza economica e quando sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurargli di che sopperire alle normali esigenze di vita o, comunque, quando abbia raggiunto un'età tale da far presumere il conseguimento della capacità di provvedere a se stesso.
Assume, perciò, che alla luce di tali principi, valutati anche in rapporto alla regola dell'autoresponsabilità, andrebbe affermato che la IG (ormai ventottenne all'epoca del ER2 ricorso), la quale non ha in corso alcun progetto formativo a lungo termine e che da anni svolge attività lavorativa seppur a tempo determinato (da ultimo presso un centro scommesse, da oltre 6 anni), non abbia più diritto a ricevere il contributo al mantenimento, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado in parte qua.
Aggiunge, in chiusura, che alla revoca del contributo non osterebbe il fatto che la ragazza risiede ancora con la madre, essendo questa una sua libera scelta, ben essendo ella nelle condizioni di andare a vivere da sola;
il corso professionalizzante O.S.A. (la cui attestazione è stata prodotta in atti in primo grado dalla controparte), poi, sarebbe stato già completato nell'anno 2020, essendo perciò ella in possesso di un ulteriore titolo professionale che l'abilita a svolgere la relativa professione.
Chiede, infine, che, se del caso, la ragazza sia sentita dalla Corte, nell'esercizio dei relativi poteri istruttori, onde approfondire la sua situazione reddituale.
6 Il motivo è fondato.
Dagli atti del giudizio di primo grado, oltre che dalle allegazioni difensive delle parti nel presente grado di appello, risulta pacificamente che la IG (nata il [...], oggi ER2 ventinovenne) da diverso tempo (segnatamente dal luglio 2022) presta attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di una società operante nel settore delle attività di giochi e scommesse, con la mansione di “operatore di sale da gioco”, percependo uno stipendio netto medio mensile di circa € 300,00 (alla data del febbraio 2023, cui si riferisce l'ultima busta paga prodotta in atti riguardante ). Parte_2
Essendo questo un dato di fatto che risulta pacificamente ex actis, reputa la Corte di dovere accogliere il motivo di appello in esame, con conseguente declaratoria della cessazione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG maggiorenne , in riforma della pronuncia CP_2 ER2 impugnata che lo ha posto a carico dell'odierno appellante principale mediante il versamento (nelle mani dell'ex coniuge) dell'assegno mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile, oltre che, susseguentemente, dell'obbligo di partecipazione dell'uomo alle spese straordinarie nell'interesse della stessa IG (nella misura del 50%).
E ciò in virtù del principio di diritto vivente affermato dalla Suprema Corte con indirizzo più che consolidato secondo il quale il diritto del coniuge separato (o divorziato) di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore;
tale che l'eventuale perdita o la cessazione dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento del figlio (v. tra le tante Cass. Civ. nn. 40282/2021; 6509/2017;
26259/2005; 12477/2004).
Secondo il Giudice nomofilattico, invero, lo svolgimento, da parte del figlio maggiorenne, di un'attività retribuita, pure se prestata – come nella specie - in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, rappresenta un elemento significativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica da parte dello stesso, la quale esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale, al riguardo, pur avendo dato atto che la ragazza “lavora con continuità”, ha evidenziato che ella “percepisce un'entrata mensile modesta che, indubbiamente, non le consente di raggiungere
l'indipendenza economica”: ha richiamato in proposito la pronuncia n. 40286/2021 (rectius
40282/2021) della Suprema Corte.
7 A ben vedere, però, in questa pronuncia, sul punto specifico della ridotta misura della retribuzione percepita dal figlio maggiorenne – che non consente di affermare che egli abbia raggiunto davvero l'autosufficienza economica –, la Corte di cassazione rimanda ad un'altra precedente pronuncia che ha affermato lo stesso principio, con riferimento precipuo, però, al rapporto di apprendistato, che – va osservato – nella stessa interpretazione del Giudice nomofilattico in questa materia viene posto su un piano diverso rispetto al contratto lavorativo vero e proprio.
Reputa il Collegio che il convincimento del primo Giudice non sia condivisibile pur in presenza di un simile indirizzo del Giudice nomofilattico, non solo perché esso sembra riferirsi, appunto, al rapporto peculiare di apprendistato, ma soprattutto perché, specularmente al predetto indirizzo, si pone altro orientamento della Suprema Corte, per vero maggioritario, cui si accennava sopra, secondo il quale il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando
l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ. nn.
30540/2017; 1585/2014; 1761/2008).
Questo consolidato insegnamento giurisprudenziale è essenzialmente incentrato sul rilievo dirimente attribuito alla capacità di lavoro del figlio, da ritenersi sicuramente acquisita e dimostrata una volta che egli si sia immesso nel mondo del lavoro con una certa continuità – come nella specie è accaduto per la IG -; ciò che fa apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito dal figlio ER2 attualmente percepito, a meno che non sia dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso (v. Cass. civ. nn. 3769/2023; 19696/2019).
Circostanza (quest'ultima) che nella specie non è stata nemmeno allegata da chi di interesse.
Secondo la Suprema Corte, peraltro, nella verifica delle condizioni per il mantenimento dell'obbligo contributivo a carico del genitore nei confronti del figlio maggiorenne, oltre allo svolgimento di un'attività lavorativa, seppure modestamente retribuita, rileva anche l'età del figlio, in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto, si accompagna tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento da parte del genitore.
In questa prospettiva numerose e recenti sono le pronunce in cui il Giudice di legittimità ha affermato che il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, un'occupazione lavorativa stabile o che,
8 comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (tra le tante Cass. civ. nn. 12123/2024; 23133/2023; 19530/2023; 29264/2022; 23132/2022;
38366/2021).
Declinando tali principi nel caso di specie, rileva la Corte che lo svolgimento della suddetta attività lavorativa retribuita da parte della IG , oggi quasi trentenne, e dunque ampiamente ER2 maggiorenne, costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di un'idonea autosufficienza economica della ragazza, ma soprattutto della sua acquisita capacità professionale e di lavoro, tale che, indipendentemente dalla ridotta misura dello stipendio mensile da lei percepito (quanto meno in passato, sino al febbraio 2023, potendo ben darsi che attualmente sia aumentato) e dal fatto che trattasi di lavoro a tempo indeterminato, deve escludersi, in ogni caso, l'obbligo del genitore di contribuire al suo mantenimento, così come la reviviscenza dello stesso qualora dovesse cessare il rapporto di lavoro per scadenza del termine, tutte le volte in cui, come nella specie, siano mancati elementi di segno contrario, che sarebbe spettato alla resistente dedurre e provare (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
8892/2024).
A ciò aggiungasi che risulta dimostrato in atti anche che la ragazza ha di recente conseguito il titolo professionale di O.S.A., ulteriore indice di sua capacità reddituale, la quale consente di affermare, anche per questa via, la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre (così da ultimo
Cass. civ. n. 22075/2024, che ha affermato che “il completamento degli studi ed il conseguimento di un'abilitazione professionale da parte del figlio maggiorenne sono indici di capacità reddituale, ancorché precaria, per affermare la cessazione dell'obbligo di mantenimento”).
Ne discende che, in accoglimento del motivo di appello in esame e in riforma in parte qua della pronuncia impugnata, deve escludersi l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della IG - posto a suo carico dal Tribunale nella misura mensile di € 250,00, ER2 annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT - e quello, al primo strettamente connesso e consequenziale, di partecipare al pagamento delle spese straordinarie che la riguardano nella misura del 50%.
Col secondo motivo l'appellante si duole della quantificazione in € 450,00 dell'assegno mensile ER posto a suo carico per il mantenimento indiretto della IG (nata il [...]),
9 deducendo che il Tribunale non avrebbe motivato in maniera chiara il proprio convincimento e, in ogni caso, che, nell'avere affermato che egli ha depositato in giudizio “una documentazione reddituale del tutto lacunosa e difforme rispetto a quanto indicato difforme rispetto a quanto indicato nel decreto di fissazione dell'udienza essendosi limitato ad allegare la certificazione unica relativa all'ultimo triennio (dalla quale emerge un reddito annuale pari a circa € 47.000,00) ed un unico cedolino stipendiale”, avendo omesso di allegare “a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
(necessarie - a titolo meramente esemplificativo - a verificare la presenza di immobili messi a reddito); b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, avrebbe, a suo dire, trascurato di considerare che egli non formula annualmente dichiarazione dei redditi, ossia non elabora il modello 730 (non essendo obbligatorio per legge), ed è per questo che si è limitato a depositare le C.U. degli ultimi 3 anni, unitamente a qualche busta paga.
Aggiunge di non essere proprietario di beni mobili, né di beni immobili, né di quote societarie, tale per cui non avrebbe potuto produrre alcunché riguardo alla situazione patrimoniale mobiliare e/o immobiliare;
in ogni caso, in questa sede, produce (come detto in alto) le buste paga relative agli ultimi tre anni, nonché autocertificazione relativa al possesso di beni mobili e/o immobili, nonché la situazione aggiornata relativa al suo estratto conto: documentazione che, come si è spiegato in alto, non è utilizzabile in questa sede, in quanto tardivamente prodotta, non vertendosi in materia di diritti
“indisponibili”, salvo che per i cedolini successivi al ricorso introduttivo del primo grado (aprile, maggio e giugno 2023).
Sostiene che il proprio reddito netto mensile oscillerebbe tra i 500,00 e gli 800,00 € (sottratta la trattenuta di € 700,00 per il mantenimento delle figlie, che attualmente versa il Ministero della
Difesa), come si evince dall'allegata documentazione ed aggiunge che dal momento della separazione
(2012) ad oggi la propria situazione economica sarebbe peggiorata avendo egli formato una nuova famiglia con a carico un minore, di anni 12 (all'epoca del ricorso), affetto da celiachia dall'età _4 di due anni (giusta documentazione allegata all'atto di appello, non utilizzabile, come detto, per le stesse ragioni appena sopra richiamate), patologia che comporterebbe esborsi ingenti giornalieri sia per il mantenimento del bambino, che per le visite mediche (senza alcuna tipologia di aiuto e/o sussidio da parte dello Stato).
Chiede, perciò, che si riduca nella misura di € 250,00 mensili (o in quella ritenuta giusta) il contributo al mantenimento della IG , all'epoca del ricorso diciannovenne, diplomata con ottimi voti. ER3
Il motivo non merita accoglimento.
10 Sulla base della documentazione presente in atti e utilizzabile in questa sede, il dato economico ricavabile ai fini del decidere è che nell'anno 2022 (l'ultimo del quale è documentata per intero la sua situazione reddituale) il , sottufficiale della Marina Militare, ha percepito un reddito lordo Pt_1 di € 48.498,37, con ritenute IRPEF pari a € 13.666,68; l'ultima busta-paga presente in atti (utilizzabile in questa sede secondo quanto si è evidenziato in premessa) risale al giugno 2023, dove è attestato uno stipendio netto di € 652,08 (dal quale è già detratta la somma di € 700,00, trattenuta direttamente sulla busta-paga per il mantenimento mensile delle figlie).
Il reddito annuale lordo della infermiera professionale, nell'anno 2022 è stato pari a € CP_1
34.325,18 con ritenute IRPEF di € 7.488,13; l'ultima busta-paga presente in atti è del maggio 2023 e reca un importo netto di € 1.289,62.
In questo quadro, reputa la Corte di dovere confermare il quantum dell'assegno di mantenimento ER fissato in € 450,00 (annualmente rivalutabili) dal Tribunale per la IG , oggi ventunenne e studentessa universitaria, che appare congruo in rapporto ai parametri di cui al disposto del comma 4 dell'art. 337 ter c. c., che, nello stabilire l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Alla luce di quanto è stato sintetizzato sopra in punto di fatto, è evidente che le condizioni economico- patrimoniali e finanziarie dei due ex coniugi registrano un certo divario, seppure non elevato, a scapito della inoltre: CP_1
ER
• stante l'età della IG (oggi di anni ventuno) e le esigenze attuali ad essa correlate, che si accrescono, com'è noto, in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'età medesima
(giurisprudenza pacifica);
• valutato il tenore di vita avuto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che, pur se non provato specificamente, può considerarsi di valenza media in base alle professioni svolte dai coniugi e considerata la rispettiva documentazione reddituale, patrimoniale e quant'altro acquisito in atti (sebbene riferibile cronologicamente al periodo in cui era già cessata la convivenza della ragazza con i genitori, e tuttavia utile sul piano presuntivo al fine di poter considerare medio il tenore di vita avuto dalla IG in costanza di convivenza familiare);
• tenuto conto del tempo di permanenza della ragazza con il padre, di gran lunga inferiore a quello trascorso con la madre (con la quale coabita);
• avuto riguardo alle risorse economiche di entrambi i genitori, come sopra riportate;
11 • tenuto conto del presumibile valore economico delle cure personali e domestiche che ciascuno dei due genitori presta alla ragazza e considerata la verosimile maggiore valenza di quelle fornite dalla madre rispetto al padre, per il fatto stesso che con la prima coabita, la somma mensile di € 450,00 (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) stabilita dal Tribunale appare sicuramente congrua e rispondente a ciascuno dei criteri sopra indicati, in linea col principio di proporzionalità di cui al comma 4 del citato art. 337 ter c.c., laddove l'importo di € 250,00 invocato dal (così come un altro minore importo) sarebbe sottodimensionato e non proporzionale Pt_1 ai parametri di cui si è detto.
Non vale in senso contrario l'assunto dell'appellante circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto al fatto che ha formato un nuovo nucleo familiare, di cui fa parte il minore _4
(affetto da patologia celiaca), al cui mantenimento deve provvedere.
Si tratta, invero, pacificamente, di un fatto preesistente al momento dell'accordo di separazione, sede in cui le parti hanno concordato in € 700,00 la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal
(allora) per tutte e tre le figlie e, anche al di là del fatto che la celiachia del figlio minore Pt_1 dell'odierno appellante non è stata dedotta, né documentata in primo grado, in ogni caso prevale il dato che la necessità di provvedere al mantenimento del nuovo nucleo familiare era già presente all'epoca in cui le parti odierne contendenti hanno concordato le condizioni della separazione.
Né può sostenersi validamente che, in base alle complessive condizioni economiche del , Pt_1 egli non sia in grado di versare mensilmente un assegno dell'ammontare di € 450,00 per il ER mantenimento della IG a causa delle esigenze relative al nuovo nucleo familiare, vieppiù oggi che è venuto meno, a seguito della statuizione di questa Corte, l'esborso mensile di € 250,00 per il mantenimento della IG . ER2
Ne discende il rigetto del secondo motivo del gravame.
Il terzo motivo di appello principale si appunta sul capo relativo alle spese di lite, che il Tribunale ha dichiarato interamente compensate tra le parti: il sostiene che tale statuizione sarebbe Pt_1 illegittima ed erronea, con necessità di essere corretta anche nel quantum e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello, senza però spiegare le ragioni di tale critica.
Il motivo è evidentemente inammissibile poiché non affatto argomentato, fermo restando che esso rimane, comunque, assorbito nella rivisitazione ex officio delle spese del primo grado, conseguente ex art. 336, comma 1, c.p.c. al parziale accoglimento dell'appello (con parziale riforma della pronuncia di primo grado) secondo quanto si specificherà più avanti.
12 2) APPELLO INCIDENTALE ( . CP_1
Col gravame incidentale, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 473 bis.32 c.p.c. (essendosi ella costituita in giudizio 30 giorni prima dell'udienza), si duole della decisione del CP_1
Tribunale di compensazione delle spese di lite, obiettando che la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento in un'unica domanda articolata in più capi.
Il motivo non è fondato.
Vero è, in linea di principio, che, come sostiene l'appellante incidentale, la parte vittoriosa non può mai essere condannata al rimborso delle spese di lite, ma, nel caso in esame, al di là del fatto che la non potrebbe, a rigore, considerarsi interamente vittoriosa in primo grado, dove aveva CP_1
ER invocato per le due figlie ed un mantenimento di importo maggiore rispetto a quello ER2 liquidato dal primo Giudice, in ogni caso, pure in presenza di una parte totalmente vittoriosa, le spese ben possono essere compensate interamente tra le parti, senza violare in tal modo il divieto di condanna della parte vittoriosa alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (così ex multis Cass. civ. nn. 11068/2020;
17739/2016).
Rimane fermo, comunque, il fatto che, come si è detto sopra per il terzo motivo di appello principale, ogni doglianza relativa alla statuizione sulle spese di primo grado rimane assorbita nella loro rivisitazione ex officio conseguente, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., al parziale accoglimento dell'appello principale (con parziale riforma della pronuncia di primo grado).
Siffatta statuizione, invero, impone alla Corte, come si è appena accennato, di procedere d'ufficio - quale conseguenza ex art. 336, comma 1, c.p.c. della pronuncia di merito adottata - ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, da disporre unitamente a quelle del presente grado tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la reciproca soccombenza delle parti – essendo il , alla Pt_1 fine, risultato vittorioso sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG , ER2
13 ER ma perdente su quella di riduzione dell'importo mensile di mantenimento della IG - si reputa di dovere dichiarare interamente compensate tra esse le spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con ricorso depositato il 31 luglio 2023 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M. – sede, avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Barcellona P.G. - sezione Civile n. 706/2023 del 6 luglio 2023, nonché sull'appello incidentale da lei proposto con la comparsa depositata il 14 marzo 2024, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara venuto meno l'obbligo di di versare un assegno mensile di € 250,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne e, conseguentemente, anche l'obbligo di partecipazione del , nella ER2 Pt_1 misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse della stessa;
• rigetta nel resto l'appello principale;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio (assorbito, in questa statuizione ufficiosa, l'unico motivo di appello incidentale).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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