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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia BARONE Presidente
Dott. Angelo PIRAINO ConSIliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA ConSIliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2018 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
da
, in persona del Sindaco pro tempore, RT
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Siragusa, pec Email_1
attore in riassunzione contro avv. , Controparte_1
n.q. di curatore pro tempore dell'eredità giacente di , deceduta a Persona_1
il 10 gennaio 2016 Pt_1
convenuta in riassunzione contumace
e nei confronti di
, n.q. di legittimaria chiamata all'accettazione Controparte_2
dell'eredità di , deceduta a il 10 gennaio 2016 Persona_1 Pt_1
Convenuta in riassunzione contumace
e nei confronti di
, n.q. di legittimaria chiamata all'accettazione Controparte_3
dell'eredità di , deceduta a il 10 gennaio 2016 Persona_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASO NAPOLI, pec Email_2
1 convenuta in riassunzione
Conclusioni per il Comune:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, attenendosi ai principi esposti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.29634/2017, resa nella causa iscritta al numero di ruolo 27742/2014, e nel decidere l'atto di appello proposto dalla SI.ra
con atto di citazione in appello del 07 luglio 2008, formulato dalla Persona_1
medesima SI.ra avverso la sentenza n. 423/2007 del Tribunale Ordinario di Per_1
Marsala, ed iscritto (l'atto di appello) al numero di RG n. 1316/2008 degli affari contenziosi civili della Corte di Appello di Palermo: 1. rigetti integralmente l'appello proposto siccome inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto ovvero con qualsivoglia altra statuizione porlo nel nulla. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
condannando, per l'effetto, l'appellante, e per lei l'eredità giacente in persona del suo curatore, ovvero gli eventuali eredi che dovessero accettare successivamente l'eredità, alla restituzione della somma di € 76.648,00, pagata dal
per effetto della cassata sentenza n. 1104/2014 della Corte di Appello RT
di Palermo, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
2. in subordine, e nell'ipotesi in cui fosse riconosciuta la responsabilità del RT
, e nei limiti della domanda formulata dalla medesima appellante, ridurre il
[...]
danno per l'aliquota di responsabilità che sarà riconosciuta imputabile alla SI.ra
[...]
nella causazione del danno e condannare per l'effetto la SI.ra , e Per_1 Persona_1
per lei l'eredità giacente in persona del suo curatore, ovvero gli eventuali eredi che dovessero accettare successivamente l'eredità, al pagamento della differenza tra quanto già pagato dal e quanto liquidato oltre interessi legali;
3. in ogni RT
caso, liquidare le spese del procedimento di cassazione RG n. 27742/2014, ponendole definitivamente a carico della SI.ra , e per lei l'eredità giacente in persona Persona_1
del suo curatore, ovvero gli eventuali eredi che dovessero accettare successivamente
l'eredità;
4. in ogni caso ancora, condannare la SI.ra , e per lei l'eredità Persona_1
giacente in persona del suo curatore, ovvero gli eventuali eredi che dovessero accettare successivamente l'eredità, al pagamento delle spese di lite maturate nel giudizio di appello, sia nella presente fase, sia in quella che si è chiusa con la sentenza n. 1104/2014,
2 che è stata cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29634/2017, resa nel succitato giudizio di cassazione RG n. 27742/2014.
Conclusioni per : Controparte_3
voglia l‟Ecc.ma Corte di Appello di Palermo attenendosi ai principi esposti dalla
Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.29634/2017 resa nella causa iscritta al
n.27742/2014 e nel decidere il giudizio di appello proposto da con atto Persona_1
del 7.7.2008 RITENERE E DICHIARARE provato il fatto illecito della Pubblica
Amministrazione ed il relativo nesso causale tra fatto e danno;
RITENERE E
DICHIARARE, per l'effetto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione;
CONDANNARE il a risarcire il danno non patrimoniale ammontante RT
ad € 76.648,00 (comprensivo di rivalutazione ed interessi) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
CONDANNARE il a liquidare le spese RT
del procedimento di Cassazione e di codesto procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 423/2007, pubblicata il 18 luglio 2007, il Tribunale di Palermo, inquadrata la responsabilità invocata nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Persona_1 RT
per i danni asseritamente subiti in seguito al sinistro occorsole il 31 agosto
[...]
2001, quando inciampava su una buca, profonda e non segnalata, insistente sulla strada pubblica, ritenendo insussistente l'addotta situazione insidiosa e precisando che l'accaduto avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza ed escludendo la responsabilità dell'amministrazione comunale.
Il Tribunale ha, in ogni caso, escluso la responsabilità dell'ente civico anche ex art. 2051
c.c., individuando il caso fortuito nella condotta colposa della danneggiata e ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 1104/2014, pubblicata il 3 luglio 2014, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza gravata, accogliendo l'appello proposto da , Persona_1
ha condannato il al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, RT
3 che, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sono stati quantificati in € 76.648,00.
3.Con ordinanza n. 29634/2017, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso formulato dall'ente civico, che aveva lamentato che la Corte territoriale avesse escluso che costituisse inammissibile mutatio libelli la richiesta della appellante di ricondurre la responsabilità del alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in luogo Pt_1
di quella di cui all'art. 2043, invocato in prime cure. Ha invero rilevato la S.C. che la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di una domanda nuova - non perché la responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisse profilo nuovo e diverso rispetto a quella ex art. 2043 c.c. azionata in primo grado, bensì – perché la questione doveva ritenersi rientrare nel potere di qualificazione giuridica del fatto spettante al giudice del merito, sulla scorta delle allegazioni della parte, nella fattispecie ritenute idonee dalla Corte
territoriale ad integrare la fattispecie ex art. 2051 c.c.
Ha tuttavia chiarito la S.C. che, nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non emergeva l'allegazione di elementi caratterizzanti la responsabilità ex art. 2051 c.c. Ha quindi precisato la S.C. che la decisione da parte del giudice del rinvio dovrà essere emessa sulla base dei criteri della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso – con cui il aveva lamentato la Pt_1
violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la colpa della danneggiata non integrasse caso fortuito per il sol fatto che il sinistro si era verificato nel normale utilizzo della cosa, ossia la strada -, la S.C. ha accolto l'ultimo motivo, con il quale il aveva lamentato la violazione Pt_1
dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato l'ente civico al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta dalla danneggiate, così pronunciando ultra petita.
4. Con atto di riassunzione ex art. 392 depositato il 15 marzo 2018, il RT
ha riassunto il giudizio e concluso chiedendo il rigetto del gravame e la
[...]
condanna di controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza cassata.
4 5.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, sono rimasti contumaci sia l'avv. CP_1
, n.q. di curatore dell'eredità giacente di , medio tempore
[...] Persona_1
deceduta, sia , chiamata all'eredità. Controparte_2
Con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 28 giugno 2018, si è invece costituita , concludendo come in epigrafe. Controparte_3
6. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 19 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello proposto da avverso la sentenza n. 423/2007 del Persona_1
Tribunale di Palermo è infondato e non può pertanto trovare accoglimento, per le motivazioni che seguono.
8. Giova innanzi tutto ricordare che il giudizio di rinvio di cui all'art. 394 c.p.c. è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di
Cassazione), in sostituzione di quella cassata: ciò comporta che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di constatato errore. Resta, quindi, preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di
Cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che tendono a rimettere in discussione tale thema decidendum al fine di conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. Ord.
22/09/2022, n. 27736; Cass. civ., Sez. I, 29/01/2019, n. 2467).
9. Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione n.
29634/2017, ha chiarito che “l'ente pubblico, …, nella specie secondo la domanda, risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., sicchè
…il giudice del rinvio dovrà verificare se il danneggiato abbia provato il fatto illecito della
5 P.A. e il nesso causale, mentre ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi o limitativi della propria responsabilità”.
10. Nel caso di specie, il Tribunale pronunciandosi sulla domanda risarcitoria proposta da
- che aveva esposto di essere rovinosamente caduta, il 21 agosto Persona_1
2001, mentre percorreva a piedi la via Stefano Bilardello, a causa di una buca abbastanza profonda e non segnalata, procurandosi la frattura del collo del femore sinistro - ha innanzi tutto ricondotto la domanda alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, escluso che lo stato dei luoghi presentasse una situazione insidiosa, ossia un pericolo occulto. Tanto ha evinto il Tribunale dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice che rendeva palese che la sconnessione dell'asfalto fosse visibile e agevolmente evitabile, trattandosi di un avvallamento del manto stradale di assai modeste proporzioni, anche con riguardo alla profondità, perfettamente avvistabile a distanza e dunque facilmente superabile, tale quindi da non richiedere la necessità di alcuna segnalazione, proprio perché non idoneo a generare una situazione di pericolo occulto per gli utenti, ossia una insidia o un trabocchetto. Il Tribunale ha escluso anche il requisito soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo, stante le modeste proporzioni della suddetta sconnessione, che rendevano del tutto prevedibile l'anomalia in parola.
Il Tribunale ha infine escluso anche la responsabilità dell'ente civico ex art. 2051 c.c., alla luce del censurabile comportamento della attrice che, in condizioni di piena visibilità - alle ore 9.00 del giorno 21 agosto -, ben avrebbe potuto avvedersi della sconnessione, se solo avesse prestato la dovuta attenzione, usando l'ordinaria diligenza.
11. Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 9 luglio 2008, ha interposto gravame lamentandone l'erroneità per non avere il Persona_1
Giudice di prime cure accolto la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che sebbene non espressamente richiamata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primi grado, era stata implicitamente invocata ove era stata evidenziata la sussistenza in capo al convenuto di un potere di vigilanza sulla cosa e chiesta la sua condanna Pt_1
per omessa e insufficiente custodia. Ha ulteriormente argomentato l'appellante che la domanda risarcitoria era stata fondata proprio sul presupposto dell'omessa manutenzione
6 della strada pubblica, cosicché erroneamente il Giudice aveva ritenuto che non fosse stato dedotto alcun profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c.
12. L'appello non può trovare accoglimento e la sentenza n. 423/2007 resa il 18 luglio
2007 dal Tribunale di Palermo deve essere confermata.
Con l'unico motivo di gravame, infatti, l'appellante ha invocato la tutela risarcitoria ex art. 2051 c.c. E tuttavia, come anticipato, la S.C. con l'ordinanza di rimessione ha chiarito che il , secondo la domanda formulata in primo grado, era RT
chiamato a rispondere dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043
c.c.
Il motivo è quindi infondato.
Quanto al capo della sentenza di prime cure con il quale il Tribunale ha escluso la sussistenza della responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2043 c.c., deve rilevarsi che lo stesso non è stato gravato da appello ed è quindi passato in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Da tanto discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure.
13. Le spese di lite del , per l'appello, il giudizio di legittimità RT
e il presente giudizio di rinvio, visto l'art. 91 c.p.c. - liquidate come in parte dispositiva - sono poste a carico dell'eredità giacente di . Persona_1
Le spese di lite di e di Controparte_2 Controparte_3
, legittimarie chiamate all'accettazione dell'eredità di ,
[...] Persona_1
devono invece essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Persona_1 RT
avverso la sentenza n. 423/2007 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 18
[...]
luglio 2007; condanna l'eredità giacente di , deceduta a il 10 gennaio Persona_1 Pt_1
2016, in persona del curatore p.t. avv. , alla restituzione in favore Controparte_1
del dell'importo di € 76.648,00 percepito dalla de cuius in RT
7 esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1104/2014, oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al saldo;
condanna l'eredità giacente di , deceduta a il 10 gennaio Persona_1 Pt_1
2016, in persona del curatore p.t. avv. , alla rifusione in favore Controparte_1
del delle spese di lite dell'appello, liquidate in € 4.760,00, del RT
giudizio di legittimità, liquidate in € 3.650,00 e del giudizio di rinvio, liquidate in €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite di e di Controparte_2 CP_3
, n.q. di legittimarie chiamate all'accettazione dell'eredità di
[...] [...]
. Per_1
Così deciso nella camera di conSIlio del 2 ottobre 2024
Il ConSIliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Maria Letizia Barone
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