Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1974, n. 3999
CASS
Sentenza 5 dicembre 1974

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Avvenuto l'accertamento giudiziale di crediti incerti e illiquidi, gli interessi, per l'effetto retroattivo della sentenza, decorrono sulla somma dichiarata dovuta dal giorno della domanda. ( V 1285'68, mass n 332846).*

La mancata indicazione nella ricevuta di ritorno di un piego raccomandato, (contenente un atto affidato alla notificazione per posta),del rapporto intercorrente tra destinatario e consegnatario (di famiglia, di servizio ecc) non produce la nullita della notificazione, ma una semplice irritualita che comporta, per chi della notificazione intenda avvalersi, l'Onere di dimostrare l'esistenza del rapporto stesso, idoneo per la vigente normativa a legittimare la ricezione del piego. Agli effetti su indicati, il concetto di convivenza va inteso in senso ampio, comprensivo cioe di qualsiasi rapporto che, per la stabilita e la frequenza di diretti contatti tra familiari, lascia fondatamente presumere che l'atto, consegnato nell'abitazione del destinatario, verra effettivamente a conoscenza di quest'ultimo. ( V 2871'69, mass n 342683; 2457'68, mass n 334877).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1974, n. 3999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3999
    Data del deposito : 5 dicembre 1974

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