Articolo 3 della Legge 25 marzo 1985, n. 106
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1985
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attivita' preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonche' alla certificazione relativa alla predetta attivita' preparatoria, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985
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