Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RGN 1304 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1304/2025 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARUZZI LEONARDO in
[...]
forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione all'esito di procedimento per negoziazione assistita del 2022 dalla quale non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del figlio e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Carpino in data 24/09/1994 tra , Parte_1
nato a [...] in data [...], e Parte_2
nato a [...] in data [...], (atto n. 33 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 23 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro