Art. 1.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .