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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 110/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio;
Parte ricorrente nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante con sede in Via Righi n. 27, Novara c.a.p. 28100
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale Parte_1
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• come confermato dal parere reso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'attività della cooperativa resistente rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e, pertanto, ad essa risulta applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione
1 coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• al contrario, l'esposizione nei confronti dell'erario determina certamente il superamento della soglia massima dei debiti, tenuto conto che la stessa risulta superiore ad euro
4.000.000,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pignoramenti con esito negativo
2) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2019;
3) irreperibilità della debitrice.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in VIA AUGUSTO RIGHI 27
[...] P.IVA_2
NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il dott. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 10.7.2025 alle ore 12.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
2 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio;
Parte ricorrente nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante con sede in Via Righi n. 27, Novara c.a.p. 28100
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale Parte_1
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• come confermato dal parere reso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'attività della cooperativa resistente rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e, pertanto, ad essa risulta applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione
1 coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• al contrario, l'esposizione nei confronti dell'erario determina certamente il superamento della soglia massima dei debiti, tenuto conto che la stessa risulta superiore ad euro
4.000.000,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pignoramenti con esito negativo
2) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2019;
3) irreperibilità della debitrice.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in VIA AUGUSTO RIGHI 27
[...] P.IVA_2
NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il dott. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 10.7.2025 alle ore 12.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
2 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
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