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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G.L., promossa da
AN PE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Di
Giacomo e Antonino Di Giacomo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv.
Grazia Guerra ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria- ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 10.1.2024, ha esposto di essere invalido civile, con prestazione assistenziale di invalidità civile dal 4.10.2017 (doc. lett. A fasc. ricorrente) e di avere ricevuto, il 3.2.2023, comunicazione con cui l'Inps gli chiedeva la restituzione della somma di euro 7.849,23 a titolo di indebito maturato sulla pensione n. 07781448 per la corresponsione delle prestazioni assistenziali, somma sulla quale dal mese di aprile 2023 al mese di gennaio 2024 parte ricorrente ha restituito un importo pari a euro
109,02 mensili (doc. lett. C fasc. ricorrente).
Il ricorrente, pertanto, lamentando l'illegittimità dell'indebito contestato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'indebito contestato per superamento dei redditi dall'INPS in p.l.r.t. pari ad €
7.849,23 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all'INPS; b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l'INPS – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall'INPS o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario oltre al rimborso del contributo unificato”.
L'Inps si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, avendo accertato il superamento, dall'anno 2020, del limite
2 reddituale personale con gli importi di lavoro dipendente percepiti (anno
2020: limite reddituale pari a € 4.926,35, accertati redditi per € 5.399,84; anno 2021: limite reddituale pari a € 4.931,29, accertati redditi per €
5.415,35; anno 2022: limite reddituale € 5.025,02, accertati redditi per €
5.955,20) ed avendo il ricorrente omesso ogni dichiarazione fiscale, con conseguente elaborazione di indebito di euro 7.489,23 per il periodo dall'1.1.2021 al 31.1.2023, non potendosi ravvisare la buona fede dell'accipiens nei casi di mancata comunicazione all'Istituto della situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione stessa, come nel caso di specie in cui il ricorrente non ha dichiarato i propri redditi dall'anno 2020 in poi, che sono stati accertati essere superiori ai limiti previsti dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità.
E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, dopo la concessione di termine per il deposito di note scritte sino al 21.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 35, comma 8, della legge n. 14/2009, poi abrogato dal D.L. n.
78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, poi modificato dal D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell'anno successivo…. Per consentire
3 agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno”.
L'invio periodico dei modelli reddituali all'ente previdenziale è un obbligo per il beneficiario della pensione e l'omissione di tale adempimento è certamente rilevante e legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, in presenza di redditi accertati superiori ai limiti previsti dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità.
La Suprema Corte, sulla questione, ha osservato che “la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore, che come tale informa anche la disciplina successiva di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cass. Civ., Sez. lav., 1° dicembre 2009, n. 25309).
Deve quindi ritenersi che quando l'indebita erogazione derivi dalla
“omessa o incompleta segnalazione” di atti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, quest'ultimo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto l'omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo (Cass. n. 10721/2005,
n. 25309/2009), richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della ripetizione dell'indebito, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, quale “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale” (Cass. n. 26036/2019, n. 28771/2018).
4 Nel caso in esame, l'indebito contestato dall'Inps al ricorrente (doc. lett. B fasc. ricorrente), è stato generato a fronte di una verifica reddituale relativa agli anni dal 2020 in poi che ha fatto emergere redditi del ricorrente incompatibili con la prestazione di invalidità civile percepita dallo stesso dal 2017.
Il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale per gli anni cui si riferisce l'indebito, risultando irrilevanti le dichiarazioni dei redditi depositate riferiti alla sig.ra AR AR AT (doc. lett. E fasc. ricorrente).
La presenza dei redditi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione, tali da comportare il superamento dei limiti di reddito legislativamente prescritti per il riconoscimento dell'assegno sociale, impone di escludere una condizione di non consapevolezza tale da impedire la ripetibilità delle somme ugualmente erogate dall'Istituto nonostante la mancanza del requisito reddituale.
Si ritiene, inoltre, che non possa farsi leva sul principio di affidamento ingenerato nel percettore dal prolungato comportamento inerte dell'ente, posto che nella specie l'Inps ha sollecitato l'inoltro di dati reddituali che influissero sulla prestazione in godimento (provvedimento TE08 del
15.2.2018: “Le ricordo che lei e tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della prestazione. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente” - doc. n. 1 fac. Inps).
Come evidenziato da recente giurisprudenza “è del tutto evidente che, qualora invece il pensionato non abbia mai presentato né la dichiarazione dei redditi né la comunicazione agli enti previdenziali, come è pacifico nel caso di specie, non avrebbe senso esonerarlo dalla comunicazione di cui
5 all'art. 35, comma 10-bis, perché tale esonero priverebbe l'ente della possibilità di attingere al dato reddituale dell'assicurato. Né può rilevare in contrario la circostanza che l'interessato goda solo di redditi pensionistici e non siano intervenute modifiche, perché ciò che l'art. 35, comma 10-bis intende garantire è che l'ente previdenziale possa attingere, seppure nella modalità meno gravosa per il pensionato, ai dati reddituali di quest'ultimo.
Come correttamente affermato dall'INPS, in conclusione, sia per la lettera stessa dell'art. 35, comma 10-bis, sia per le ragioni sistematiche indicate nella circolare 195/2015, l'esonero dalla comunicazione non compete al pensionato che non abbia comunicato in precedenza i propri redditi all'Agenzia delle entrate o all'Istituto e ciò nemmeno ove egli possegga solo redditi da pensione e non siano intervenute negli anni variazione della situazione reddituale”. (Corte Appello Roma n. 555/2024 e n. 3073/2023).
Non si ritiene che ricorrano, nel caso di specie, i requisiti posti dalla Corte
Costituzionale n. 8/2023 a fondamento dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede da un ente pubblico, sulla base della giurisprudenza in tema di indebito assistenziale che richiama l'interpretazione giurisprudenziale della Corte EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, che ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, considerato che l'attribuzione delle somme è avvenuta a seguito dell'omessa dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente.
Non si ravvisa, pertanto, un affidamento legittimo del ricorrente sulla continuità di un beneficio nonostante il superamento dei limiti reddituali, suscettibile di essere tutelato.
6 Le somme oggetto di trattenuta rispondono alla regola propriamente civilistica dell'art. 1242 cod. civ., in ragione del quale, in presenza di due debiti certi liquidi ed esigibili l'Inps può inequivocabilmente operare le trattenute ed estinguere senza ulteriori azioni processuali l'obbligazione di pagamento verso il pensionato e quella di restituzione di quest'ultimo. La legittimità dell'operazione è stata del resto già confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato che l'art. 69 della legge n. 153/69 “non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione…” (cfr. Cass.
12040/2003; nello stesso senso Cass. n. 9001/2003 e Cass. n.
7063/2011).
L'istituto della compensazione operato nel caso de quo risulta, pertanto, legittimo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la particolarità della questione trattata e il contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Così provvede definitivamente tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate;
Busto Arsizio, 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G.L., promossa da
AN PE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Di
Giacomo e Antonino Di Giacomo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv.
Grazia Guerra ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria- ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 10.1.2024, ha esposto di essere invalido civile, con prestazione assistenziale di invalidità civile dal 4.10.2017 (doc. lett. A fasc. ricorrente) e di avere ricevuto, il 3.2.2023, comunicazione con cui l'Inps gli chiedeva la restituzione della somma di euro 7.849,23 a titolo di indebito maturato sulla pensione n. 07781448 per la corresponsione delle prestazioni assistenziali, somma sulla quale dal mese di aprile 2023 al mese di gennaio 2024 parte ricorrente ha restituito un importo pari a euro
109,02 mensili (doc. lett. C fasc. ricorrente).
Il ricorrente, pertanto, lamentando l'illegittimità dell'indebito contestato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'indebito contestato per superamento dei redditi dall'INPS in p.l.r.t. pari ad €
7.849,23 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all'INPS; b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l'INPS – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall'INPS o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario oltre al rimborso del contributo unificato”.
L'Inps si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, avendo accertato il superamento, dall'anno 2020, del limite
2 reddituale personale con gli importi di lavoro dipendente percepiti (anno
2020: limite reddituale pari a € 4.926,35, accertati redditi per € 5.399,84; anno 2021: limite reddituale pari a € 4.931,29, accertati redditi per €
5.415,35; anno 2022: limite reddituale € 5.025,02, accertati redditi per €
5.955,20) ed avendo il ricorrente omesso ogni dichiarazione fiscale, con conseguente elaborazione di indebito di euro 7.489,23 per il periodo dall'1.1.2021 al 31.1.2023, non potendosi ravvisare la buona fede dell'accipiens nei casi di mancata comunicazione all'Istituto della situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione stessa, come nel caso di specie in cui il ricorrente non ha dichiarato i propri redditi dall'anno 2020 in poi, che sono stati accertati essere superiori ai limiti previsti dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità.
E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, dopo la concessione di termine per il deposito di note scritte sino al 21.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 35, comma 8, della legge n. 14/2009, poi abrogato dal D.L. n.
78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, poi modificato dal D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell'anno successivo…. Per consentire
3 agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno”.
L'invio periodico dei modelli reddituali all'ente previdenziale è un obbligo per il beneficiario della pensione e l'omissione di tale adempimento è certamente rilevante e legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, in presenza di redditi accertati superiori ai limiti previsti dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità.
La Suprema Corte, sulla questione, ha osservato che “la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore, che come tale informa anche la disciplina successiva di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cass. Civ., Sez. lav., 1° dicembre 2009, n. 25309).
Deve quindi ritenersi che quando l'indebita erogazione derivi dalla
“omessa o incompleta segnalazione” di atti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, quest'ultimo può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto l'omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo (Cass. n. 10721/2005,
n. 25309/2009), richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della ripetizione dell'indebito, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, quale “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale” (Cass. n. 26036/2019, n. 28771/2018).
4 Nel caso in esame, l'indebito contestato dall'Inps al ricorrente (doc. lett. B fasc. ricorrente), è stato generato a fronte di una verifica reddituale relativa agli anni dal 2020 in poi che ha fatto emergere redditi del ricorrente incompatibili con la prestazione di invalidità civile percepita dallo stesso dal 2017.
Il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale per gli anni cui si riferisce l'indebito, risultando irrilevanti le dichiarazioni dei redditi depositate riferiti alla sig.ra AR AR AT (doc. lett. E fasc. ricorrente).
La presenza dei redditi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione, tali da comportare il superamento dei limiti di reddito legislativamente prescritti per il riconoscimento dell'assegno sociale, impone di escludere una condizione di non consapevolezza tale da impedire la ripetibilità delle somme ugualmente erogate dall'Istituto nonostante la mancanza del requisito reddituale.
Si ritiene, inoltre, che non possa farsi leva sul principio di affidamento ingenerato nel percettore dal prolungato comportamento inerte dell'ente, posto che nella specie l'Inps ha sollecitato l'inoltro di dati reddituali che influissero sulla prestazione in godimento (provvedimento TE08 del
15.2.2018: “Le ricordo che lei e tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della prestazione. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente” - doc. n. 1 fac. Inps).
Come evidenziato da recente giurisprudenza “è del tutto evidente che, qualora invece il pensionato non abbia mai presentato né la dichiarazione dei redditi né la comunicazione agli enti previdenziali, come è pacifico nel caso di specie, non avrebbe senso esonerarlo dalla comunicazione di cui
5 all'art. 35, comma 10-bis, perché tale esonero priverebbe l'ente della possibilità di attingere al dato reddituale dell'assicurato. Né può rilevare in contrario la circostanza che l'interessato goda solo di redditi pensionistici e non siano intervenute modifiche, perché ciò che l'art. 35, comma 10-bis intende garantire è che l'ente previdenziale possa attingere, seppure nella modalità meno gravosa per il pensionato, ai dati reddituali di quest'ultimo.
Come correttamente affermato dall'INPS, in conclusione, sia per la lettera stessa dell'art. 35, comma 10-bis, sia per le ragioni sistematiche indicate nella circolare 195/2015, l'esonero dalla comunicazione non compete al pensionato che non abbia comunicato in precedenza i propri redditi all'Agenzia delle entrate o all'Istituto e ciò nemmeno ove egli possegga solo redditi da pensione e non siano intervenute negli anni variazione della situazione reddituale”. (Corte Appello Roma n. 555/2024 e n. 3073/2023).
Non si ritiene che ricorrano, nel caso di specie, i requisiti posti dalla Corte
Costituzionale n. 8/2023 a fondamento dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede da un ente pubblico, sulla base della giurisprudenza in tema di indebito assistenziale che richiama l'interpretazione giurisprudenziale della Corte EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, che ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, considerato che l'attribuzione delle somme è avvenuta a seguito dell'omessa dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente.
Non si ravvisa, pertanto, un affidamento legittimo del ricorrente sulla continuità di un beneficio nonostante il superamento dei limiti reddituali, suscettibile di essere tutelato.
6 Le somme oggetto di trattenuta rispondono alla regola propriamente civilistica dell'art. 1242 cod. civ., in ragione del quale, in presenza di due debiti certi liquidi ed esigibili l'Inps può inequivocabilmente operare le trattenute ed estinguere senza ulteriori azioni processuali l'obbligazione di pagamento verso il pensionato e quella di restituzione di quest'ultimo. La legittimità dell'operazione è stata del resto già confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato che l'art. 69 della legge n. 153/69 “non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione…” (cfr. Cass.
12040/2003; nello stesso senso Cass. n. 9001/2003 e Cass. n.
7063/2011).
L'istituto della compensazione operato nel caso de quo risulta, pertanto, legittimo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la particolarità della questione trattata e il contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Così provvede definitivamente tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate;
Busto Arsizio, 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
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