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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO MI IG IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 CO Annoni e Leonardo Frattesi nel cui studio in Roma, Via Udine 6 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale , con gli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Immacolata Russo e Alessandro Panico, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC – Email_1
Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4500 pubblicata il 12/3/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso al Tribunale di Roma, la chiedeva ed otteneva il 20.02.2019 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3947/19, nei confronti di intimante il Parte_1 pagamento della somma di € 529.094,64, risultante da fatture. Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 21.02.2019, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1 29.03.2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva:
“revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3947/2019 del 20.2.2019, rg. 9216/2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque contestato in quanto il credito non è certo né liquido né esigibile a mente dell'art. 633 e ss. cpc e dichiarare pertanto che nulla è dovuto alla Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel
[...] precisare le conclusioni nei successivi atti la chiedeva, altresì, Pt_1
“condannare la a restituire alla il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo di € 544.945,19 da quest'ultima corrisposto in favore di in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto con provvedimento del 16.12.2019, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Con sentenza non definitiva 19078/22 del 28.12.2022 veniva rigettata l'eccezione di inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, con la quale veniva nominato CTU il dr. Persona_1 cui veniva conferito il seguente quesito “ sulla base del contratto in atti e degli allegati allo stesso, dica se la contabilizzazione operata dell' opposta e posta a fondamento del d.i. opposto sia avvenuta con l'applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti;
in caso di risposta negativa a detto quesito, provveda a determinare l'ammontare delle somme spettanti all'opposta sulla base delle pattuizioni di cui sopra”, con fissazione dell'udienza del 14.03.2023 per il conferimento dell'incarico. Depositata la CTU, all'udienza del 04.07.2023 tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23.07.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “revoca il DI 3947/2019; condanna parte opponente alla corresponsione in favore della della somma di € 102.775,12; pone Controparte_1
pag. 2 di 5 definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da separata ordinanza;
condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.598,00 oltre oneri come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con la sentenza non definitiva sopra citata, si dava atto che: “esaminando poi le contestazioni attinenti al quantum preteso dall'opposta ed ai conseguenti dedotti errori nella fatturazione, deve rilevarsi che ha dettagliatamente contestato alcune voci di Pt_1 prezzo per servizi resi in quanto predisposte unilateralmente dalla CP_1 in violazione delle modalità contrattuali, tali da determinare una
[...] contabilità abnorme rispetto a quella dovuta. Dall' esame del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti, in particolare, risulta che il prezzo da richiedere doveva essere calcolato esclusivamente quale € /km in quanto già onnicomprensivo di ogni onere accessorio di talché a fronte della sollevata eccezione, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare apposita ctu”. Ciò posto, espletata la CTU, il dott. concludeva affermando:” Per_1 il valore complessivo delle prestazioni oggetto della fattura n. 163 del 31.07.2018 azionata è di € 102.775,12 (netto IVA) pari alla somma di € 45.042,72 (prestazioni codificate con P.15 a), P.15 b) e P15 c) ed € 57.732,40 (prestazioni codificate con P.13 e P.21)”. Atteso, quindi, che le conclusioni del C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri. In conclusione, quindi, stante la revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma di € 102.775,12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 529.096,64 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma – limitatamente ai capi meglio individuati in narrativa - della sentenza parziale del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 19078 pubblicata in data 28/12/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 4500/2024 pubblicata in data 12 marzo 2024, entrambe rese nel procedimento R.G. 23988/2019: (a) in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dalla Parte_1
pag. 3 di 5 e, conseguentemente, respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla (b) in accoglimento del II motivo di Controparte_1 appello, accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla nel giudizio di primo grado sia in ordine alla mancata prova Parte_1 da parte della del credito reclamato nell'an e nel Controparte_1 quantum, sia in ordine alla incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito medesimo e, conseguentemente, respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla (c) in accoglimento del Controparte_1 III motivo di appello, accertare e dichiarare l'obbligo della
[...] a restituire alla quanto da quest'ultima Controparte_1 Parte_1 corrisposto in provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3947/2019 successivamente revocato e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
a restituire alla il complessivo importo di € 544.945,19,
[...] Parte_1 ovvero, in subordine, nell'ipotesi di conferma del credito accertato dalla sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 4500/2024, il minore importo di € 442.170.07 determinato detraendo dalla predetta somma di € 544.945,19 l'importo di € 102.775,12 ritenuto riconoscibile in favore della dalla predetta sentenza definitiva n. Controparte_1 4500/2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, in tutti i casi oltre agli interessi legali decorrenti dalla data dell'eseguito pagamento e sino al soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione del contributo unificato versato per il presente giudizio di appello.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, disporre la riunione del presente appello con quello proposto da pendente innanzi Controparte_1 Codesta Corte di Appello di Roma, Sez. IV, Cons. Rel. dott.ssa Carpinelli Matilde, RG n. 5299/24, con prima udienza fissata per il 3/4/25; 2) in ogni caso, respingere l'appello proposto da in p.l.r.p.t., in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato, per le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con conferma solo in parte qua della sentenza non definitiva n. 19078/2022 del 28/12/22, nonché della sentenza definitiva n. 4500/2024, pubblicata il 12/3/2024, entrambe rese dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XI, sul procedimento RG 23988/2019; 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15% forfettario, con attribuzione agli Avv.ti Immacolata Russo e Alessandro Panico, antistatari.”
All'udienza del 18/4/2025 veniva richiesto rinvio sul presupposto che fosse stato raggiunto un accordo transattivo e che occorresse verificare la conciliazione della lite, tuttavia, all'udienza del 3/10/2025 le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
pag. 4 di 5 La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 4500 pubblicata il 12/3/2024 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO MI IG IR AN ZZ
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO MI IG IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 CO Annoni e Leonardo Frattesi nel cui studio in Roma, Via Udine 6 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale , con gli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Immacolata Russo e Alessandro Panico, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC – Email_1
Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4500 pubblicata il 12/3/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso al Tribunale di Roma, la chiedeva ed otteneva il 20.02.2019 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3947/19, nei confronti di intimante il Parte_1 pagamento della somma di € 529.094,64, risultante da fatture. Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 21.02.2019, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1 29.03.2019 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva:
“revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3947/2019 del 20.2.2019, rg. 9216/2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e comunque contestato in quanto il credito non è certo né liquido né esigibile a mente dell'art. 633 e ss. cpc e dichiarare pertanto che nulla è dovuto alla Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel
[...] precisare le conclusioni nei successivi atti la chiedeva, altresì, Pt_1
“condannare la a restituire alla il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo di € 544.945,19 da quest'ultima corrisposto in favore di in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto con provvedimento del 16.12.2019, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Con sentenza non definitiva 19078/22 del 28.12.2022 veniva rigettata l'eccezione di inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data, con la quale veniva nominato CTU il dr. Persona_1 cui veniva conferito il seguente quesito “ sulla base del contratto in atti e degli allegati allo stesso, dica se la contabilizzazione operata dell' opposta e posta a fondamento del d.i. opposto sia avvenuta con l'applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti;
in caso di risposta negativa a detto quesito, provveda a determinare l'ammontare delle somme spettanti all'opposta sulla base delle pattuizioni di cui sopra”, con fissazione dell'udienza del 14.03.2023 per il conferimento dell'incarico. Depositata la CTU, all'udienza del 04.07.2023 tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23.07.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “revoca il DI 3947/2019; condanna parte opponente alla corresponsione in favore della della somma di € 102.775,12; pone Controparte_1
pag. 2 di 5 definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate come da separata ordinanza;
condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.598,00 oltre oneri come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con la sentenza non definitiva sopra citata, si dava atto che: “esaminando poi le contestazioni attinenti al quantum preteso dall'opposta ed ai conseguenti dedotti errori nella fatturazione, deve rilevarsi che ha dettagliatamente contestato alcune voci di Pt_1 prezzo per servizi resi in quanto predisposte unilateralmente dalla CP_1 in violazione delle modalità contrattuali, tali da determinare una
[...] contabilità abnorme rispetto a quella dovuta. Dall' esame del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti, in particolare, risulta che il prezzo da richiedere doveva essere calcolato esclusivamente quale € /km in quanto già onnicomprensivo di ogni onere accessorio di talché a fronte della sollevata eccezione, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare apposita ctu”. Ciò posto, espletata la CTU, il dott. concludeva affermando:” Per_1 il valore complessivo delle prestazioni oggetto della fattura n. 163 del 31.07.2018 azionata è di € 102.775,12 (netto IVA) pari alla somma di € 45.042,72 (prestazioni codificate con P.15 a), P.15 b) e P15 c) ed € 57.732,40 (prestazioni codificate con P.13 e P.21)”. Atteso, quindi, che le conclusioni del C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri. In conclusione, quindi, stante la revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata alla corresponsione della somma di € 102.775,12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 529.096,64 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma – limitatamente ai capi meglio individuati in narrativa - della sentenza parziale del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 19078 pubblicata in data 28/12/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 4500/2024 pubblicata in data 12 marzo 2024, entrambe rese nel procedimento R.G. 23988/2019: (a) in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dalla Parte_1
pag. 3 di 5 e, conseguentemente, respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla (b) in accoglimento del II motivo di Controparte_1 appello, accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla nel giudizio di primo grado sia in ordine alla mancata prova Parte_1 da parte della del credito reclamato nell'an e nel Controparte_1 quantum, sia in ordine alla incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito medesimo e, conseguentemente, respingere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla (c) in accoglimento del Controparte_1 III motivo di appello, accertare e dichiarare l'obbligo della
[...] a restituire alla quanto da quest'ultima Controparte_1 Parte_1 corrisposto in provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3947/2019 successivamente revocato e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
a restituire alla il complessivo importo di € 544.945,19,
[...] Parte_1 ovvero, in subordine, nell'ipotesi di conferma del credito accertato dalla sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, sez. XI, n. 4500/2024, il minore importo di € 442.170.07 determinato detraendo dalla predetta somma di € 544.945,19 l'importo di € 102.775,12 ritenuto riconoscibile in favore della dalla predetta sentenza definitiva n. Controparte_1 4500/2024, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, in tutti i casi oltre agli interessi legali decorrenti dalla data dell'eseguito pagamento e sino al soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione del contributo unificato versato per il presente giudizio di appello.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, disporre la riunione del presente appello con quello proposto da pendente innanzi Controparte_1 Codesta Corte di Appello di Roma, Sez. IV, Cons. Rel. dott.ssa Carpinelli Matilde, RG n. 5299/24, con prima udienza fissata per il 3/4/25; 2) in ogni caso, respingere l'appello proposto da in p.l.r.p.t., in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato, per le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con conferma solo in parte qua della sentenza non definitiva n. 19078/2022 del 28/12/22, nonché della sentenza definitiva n. 4500/2024, pubblicata il 12/3/2024, entrambe rese dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XI, sul procedimento RG 23988/2019; 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15% forfettario, con attribuzione agli Avv.ti Immacolata Russo e Alessandro Panico, antistatari.”
All'udienza del 18/4/2025 veniva richiesto rinvio sul presupposto che fosse stato raggiunto un accordo transattivo e che occorresse verificare la conciliazione della lite, tuttavia, all'udienza del 3/10/2025 le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
pag. 4 di 5 La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 4500 pubblicata il 12/3/2024 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO MI IG IR AN ZZ
pag. 5 di 5