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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 47/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari in data 14 febbraio 2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Simone Pisano, presso il cui studio in Sassari, via A. Diaz n. 3 è elettivamente domiciliata,
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata,
appellata
Pagina 1 e
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata
All'udienza del 24/01/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2310/2021 depositata unitamente al
verbale di udienza del 16/07/2021 (143/2020 R.G. Tribunale di Cagliari - Giudice Dott. Caschili),
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale,
rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed
onorari; – In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale,
condannare il sig. al risarcimento dell'intero ammontare corrispostogli per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile sito in Budoni, - Loc. Tanaunella, distinto in N.C.E.U. al foglio 15, part.
5101, pari ad € 180.700,81”. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' convenne in Controparte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la società e CP_2 CP_2 Parte_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico stipulato in data 24.5.2017 a rogito notaio rep. 13344 racc. 8232 mediante il Per_1
Pagina 2 quale Co.gerl. 2000 aveva ceduto a la proprietà dell'immobile in Budoni, via Ettore n. Parte_1
8, distinto al catasto al foglio 15, part. 5101. A sostegno della domanda la parte attrice dedusse: di essere creditrice della 2000 in relazione a numerose cartelle di pagamento per crediti CP_2
erariali e previdenziali, notificate tra il 2007 ed il 2016 e mai contestate, per un importo complessivo di € 190.836,00; che la società debitrice, nel 2017, si era liberata dell'unico fabbricato di sua proprietà, residuando in capo ad essa solamente appezzamenti di terreno inidonei a soddisfare il credito;
che sull'immobile ceduto era iscritta un'ipoteca erariale, relativa alle cartelle notificate prima del 9.7.2013; che la cessione doveva essere qualificata a titolo gratuito, in quanto nell'atto di compravendita le parti avevano dato atto che l'intero prezzo, pari a € 180.700,00, sarebbe stato pagato -inverosimilmente- mediante assegni e bonifici risalenti agli anni 2001/2003.
Si costituì in giudizio la quale contestò l'avversa pretesa, evidenziando che la Parte_1
compravendita del 2013 era stata stipulata in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal padre con la società 2000 negli anni duemila, il cui prezzo era stato integralmente pagato CP_2
mediante mezzi tracciati di pagamento indicati dettagliatamente nel contratto di compravendita. La
convenuta concluse, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, non essendo, al momento del rogito, a conoscenza dei debiti della . CP_2 CP_2
La causa fu istruita con prova documentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 2310/2021, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decise nei seguenti termini: …disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo: - accoglie la domanda e per
l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto Controparte_1
pubblico stipulato il 24.5.2017 a rogito rep. 13344 racc. 8232 mediante il quale Per_1 CP_2
ha ceduto a la proprietà dell'immobile in Budoni, via Ettore n. 8, CP_2 Parte_1
distinto al catasto al foglio 15 part. 5101. - condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore
dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in € 4.015,00 per compenso di avvocato, oltre
spese generali e accessori di legge ed in € 786,00 per esborsi”.
Ritenne il Tribunale, a fondamento della pronuncia:
Pagina 3 1. sussistente il requisito dell'esistenza del credito, avendo l'attrice documentato di essere titolare di un credito relativo a plurime cartelle di pagamento notificate e mai contestate da CP_2 CP_2
2. ricorrente l'eventus damni, avendo l'attrice provato l'esistenza di un atto pregiudizievole,
consistente nell'alienazione della proprietà dell'unico fabbricato di proprietà della debitrice,
presumibilmente idoneo, sulla base di una verifica ex ante, a compromettere la possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria;
ciò a fronte della mancata prova circa la capacità
patrimoniale della debitrice e la capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il credito;
3. sussistente la scientia damni, in capo alla Co.gerl. , consistente nella consapevolezza di CP_2
arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore erariale, avendo ricevuto tra il 2007 ed il 2016 la notifica di un numero consistente di cartelle di pagamento per importo ingente e, ciononostante provveduto alla cessione dell'immobile dopo il ricevimento dell'ultima, essendo, per contro,
irrilevante indagare lo stato soggettivo dell'acquirente dovendosi qualificare l'atto di cessione Pt_1
a titolo gratuito, non avendo la convenuta in alcun modo documentato l'effettività dei pagamenti indicati nell'atto di compravendita.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1. l'erronea qualifica dell'atto dispositivo come gratuito, trattandosi invece di una compravendita, come dimostrerebbero gli assegni, i bonifici e il preliminare di vendita, non prodotti in primo grado per indisponibilità materiale degli stessi, e di cui era chiesta l'ammissione in appello;
2. l'ingiusto rigetto dell'istanza istruttoria di ammissione dell'interrogatorio formale di
, amministratore della società venditrice. Controparte_3
Si è costituita l' e ha resistito, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Pagina 4 All'udienza del 10.06.2022, l'avv. Pisano, difensore di parte appellante, ha confermato che la notificazione alla non era andata a buon fine. La Corte, pertanto, ha rinviato lam CP_2 CP_2
trattazione all'udienza del 16.16.2022 autorizzando il rinnovo della notificazione alla . CP_2 CP_2
All'udienza del 16.12.2022, l'appellante ha chiesto venisse dichiarata la contumacia della
, ma la Corte, con ordinanza riservata in data 5.01.2023, rilevato che la notifica CP_2 CP_2
dell'atto d'appello della , di cui era stato disposto il rinnovo, non era andata a buon CP_2 CP_2
fine per irreperibilità, ha disposto il rinnovo della notificazione nel rispetto dei termini di comparizione a cura dell'appellante, rinviando all'udienza del 19.05.2023.
All'udienza del 19.05.2023 nessuno è comparso, e la Corte, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ha fissato nuova udienza per il 09.06.2023. A tale udienza l'appellante ha chiesto ulteriore termine per una nuova notifica nei confronti di . La Corte, con ordinanza riservata del CP_2 CP_2
23.06.2023, rilevata l'intenzione dell'appellante di procedere alla notifica dell'atto d'appello nei confronti del legale rappresentante della , , non essendo stato CP_2 CP_2 Controparte_3
possibile effettuare la notifica alla Società, presso la sede legale di quest'ultima, ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nel rispetto dei termini di comparizione, e fissato per la verifica l'udienza del primo dicembre 2023. Tale udienza è stata poi rinviata d'ufficio al 13.12.2024. In tale udienza la Corte rilevata la mancata produzione telematica della documentazione comprovante l'avvenuta notifica, ha rinviato la causa all'udienza del 10.01.2025,
ma con istanza del 16.12.2024, l'avv. Pisano ha comunicato di non aver eseguito mediante
raccomandata la notifica al legale rappresentante della del rinvio disposto con CP_2 CP_2
ordinanza del 16/02/2023 e ha chiesto che venisse disposto rinvio dell'udienza prevista per il
10.01.2025, concedendo un congruo termine al fine di notificare gli atti al legale rappresentante della All'udienza fissata l'appellante ha insistito sull'istanza di rimessione in Controparte_2
termini già formulata in atti e la Corte ritenuto non potesse essere assegnato all'appellante un ulteriore termine per provvedere al rinnovo della notificazione dell'atto d'appello nei confronti della
Pagina 5 ha rigettato l'istanza e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24 CP_2 CP_2
gennaio 2024, data in cui ha trattenuto la causa a decisione.
***
Il Collegio rileva come, secondo il disposto dell'art. 291 c.p.c., l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello entro il termine perentorio assegnato (a prescindere dalla mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel provvedimento, stante la chiara previsione dell'art. 291 c.p.c.) determina l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art. 307 c. 4 c.p.c. (in arg. cfr.
da ultimo, C. Cass. sez. 2, n. 13637 del 30/05/2017). In tal senso deve dunque pronunciare questo
Collegio, non avendo l' appellante provveduto - peraltro all'esito dell'assegnazione di plurimi termini - ad effettuare il rinnovo della notifica della citazione in appello, nei confronti della società
entro il termine perentorio indicato da ultimo, ma neppure tardivamente. Le CP_2 CP_2
spese seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione fino a euro 260.000,00, nei minimi tariffari per l'estrema semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione istruttoria, non tenutasi, e con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.498,50 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 6 3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 47/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari in data 14 febbraio 2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Simone Pisano, presso il cui studio in Sassari, via A. Diaz n. 3 è elettivamente domiciliata,
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata,
appellata
Pagina 1 e
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata
All'udienza del 24/01/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2310/2021 depositata unitamente al
verbale di udienza del 16/07/2021 (143/2020 R.G. Tribunale di Cagliari - Giudice Dott. Caschili),
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale,
rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed
onorari; – In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale,
condannare il sig. al risarcimento dell'intero ammontare corrispostogli per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile sito in Budoni, - Loc. Tanaunella, distinto in N.C.E.U. al foglio 15, part.
5101, pari ad € 180.700,81”. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' convenne in Controparte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la società e CP_2 CP_2 Parte_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico stipulato in data 24.5.2017 a rogito notaio rep. 13344 racc. 8232 mediante il Per_1
Pagina 2 quale Co.gerl. 2000 aveva ceduto a la proprietà dell'immobile in Budoni, via Ettore n. Parte_1
8, distinto al catasto al foglio 15, part. 5101. A sostegno della domanda la parte attrice dedusse: di essere creditrice della 2000 in relazione a numerose cartelle di pagamento per crediti CP_2
erariali e previdenziali, notificate tra il 2007 ed il 2016 e mai contestate, per un importo complessivo di € 190.836,00; che la società debitrice, nel 2017, si era liberata dell'unico fabbricato di sua proprietà, residuando in capo ad essa solamente appezzamenti di terreno inidonei a soddisfare il credito;
che sull'immobile ceduto era iscritta un'ipoteca erariale, relativa alle cartelle notificate prima del 9.7.2013; che la cessione doveva essere qualificata a titolo gratuito, in quanto nell'atto di compravendita le parti avevano dato atto che l'intero prezzo, pari a € 180.700,00, sarebbe stato pagato -inverosimilmente- mediante assegni e bonifici risalenti agli anni 2001/2003.
Si costituì in giudizio la quale contestò l'avversa pretesa, evidenziando che la Parte_1
compravendita del 2013 era stata stipulata in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal padre con la società 2000 negli anni duemila, il cui prezzo era stato integralmente pagato CP_2
mediante mezzi tracciati di pagamento indicati dettagliatamente nel contratto di compravendita. La
convenuta concluse, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, non essendo, al momento del rogito, a conoscenza dei debiti della . CP_2 CP_2
La causa fu istruita con prova documentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 2310/2021, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decise nei seguenti termini: …disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo: - accoglie la domanda e per
l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto Controparte_1
pubblico stipulato il 24.5.2017 a rogito rep. 13344 racc. 8232 mediante il quale Per_1 CP_2
ha ceduto a la proprietà dell'immobile in Budoni, via Ettore n. 8, CP_2 Parte_1
distinto al catasto al foglio 15 part. 5101. - condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore
dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in € 4.015,00 per compenso di avvocato, oltre
spese generali e accessori di legge ed in € 786,00 per esborsi”.
Ritenne il Tribunale, a fondamento della pronuncia:
Pagina 3 1. sussistente il requisito dell'esistenza del credito, avendo l'attrice documentato di essere titolare di un credito relativo a plurime cartelle di pagamento notificate e mai contestate da CP_2 CP_2
2. ricorrente l'eventus damni, avendo l'attrice provato l'esistenza di un atto pregiudizievole,
consistente nell'alienazione della proprietà dell'unico fabbricato di proprietà della debitrice,
presumibilmente idoneo, sulla base di una verifica ex ante, a compromettere la possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria;
ciò a fronte della mancata prova circa la capacità
patrimoniale della debitrice e la capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il credito;
3. sussistente la scientia damni, in capo alla Co.gerl. , consistente nella consapevolezza di CP_2
arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore erariale, avendo ricevuto tra il 2007 ed il 2016 la notifica di un numero consistente di cartelle di pagamento per importo ingente e, ciononostante provveduto alla cessione dell'immobile dopo il ricevimento dell'ultima, essendo, per contro,
irrilevante indagare lo stato soggettivo dell'acquirente dovendosi qualificare l'atto di cessione Pt_1
a titolo gratuito, non avendo la convenuta in alcun modo documentato l'effettività dei pagamenti indicati nell'atto di compravendita.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1. l'erronea qualifica dell'atto dispositivo come gratuito, trattandosi invece di una compravendita, come dimostrerebbero gli assegni, i bonifici e il preliminare di vendita, non prodotti in primo grado per indisponibilità materiale degli stessi, e di cui era chiesta l'ammissione in appello;
2. l'ingiusto rigetto dell'istanza istruttoria di ammissione dell'interrogatorio formale di
, amministratore della società venditrice. Controparte_3
Si è costituita l' e ha resistito, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Pagina 4 All'udienza del 10.06.2022, l'avv. Pisano, difensore di parte appellante, ha confermato che la notificazione alla non era andata a buon fine. La Corte, pertanto, ha rinviato lam CP_2 CP_2
trattazione all'udienza del 16.16.2022 autorizzando il rinnovo della notificazione alla . CP_2 CP_2
All'udienza del 16.12.2022, l'appellante ha chiesto venisse dichiarata la contumacia della
, ma la Corte, con ordinanza riservata in data 5.01.2023, rilevato che la notifica CP_2 CP_2
dell'atto d'appello della , di cui era stato disposto il rinnovo, non era andata a buon CP_2 CP_2
fine per irreperibilità, ha disposto il rinnovo della notificazione nel rispetto dei termini di comparizione a cura dell'appellante, rinviando all'udienza del 19.05.2023.
All'udienza del 19.05.2023 nessuno è comparso, e la Corte, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ha fissato nuova udienza per il 09.06.2023. A tale udienza l'appellante ha chiesto ulteriore termine per una nuova notifica nei confronti di . La Corte, con ordinanza riservata del CP_2 CP_2
23.06.2023, rilevata l'intenzione dell'appellante di procedere alla notifica dell'atto d'appello nei confronti del legale rappresentante della , , non essendo stato CP_2 CP_2 Controparte_3
possibile effettuare la notifica alla Società, presso la sede legale di quest'ultima, ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nel rispetto dei termini di comparizione, e fissato per la verifica l'udienza del primo dicembre 2023. Tale udienza è stata poi rinviata d'ufficio al 13.12.2024. In tale udienza la Corte rilevata la mancata produzione telematica della documentazione comprovante l'avvenuta notifica, ha rinviato la causa all'udienza del 10.01.2025,
ma con istanza del 16.12.2024, l'avv. Pisano ha comunicato di non aver eseguito mediante
raccomandata la notifica al legale rappresentante della del rinvio disposto con CP_2 CP_2
ordinanza del 16/02/2023 e ha chiesto che venisse disposto rinvio dell'udienza prevista per il
10.01.2025, concedendo un congruo termine al fine di notificare gli atti al legale rappresentante della All'udienza fissata l'appellante ha insistito sull'istanza di rimessione in Controparte_2
termini già formulata in atti e la Corte ritenuto non potesse essere assegnato all'appellante un ulteriore termine per provvedere al rinnovo della notificazione dell'atto d'appello nei confronti della
Pagina 5 ha rigettato l'istanza e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24 CP_2 CP_2
gennaio 2024, data in cui ha trattenuto la causa a decisione.
***
Il Collegio rileva come, secondo il disposto dell'art. 291 c.p.c., l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello entro il termine perentorio assegnato (a prescindere dalla mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel provvedimento, stante la chiara previsione dell'art. 291 c.p.c.) determina l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art. 307 c. 4 c.p.c. (in arg. cfr.
da ultimo, C. Cass. sez. 2, n. 13637 del 30/05/2017). In tal senso deve dunque pronunciare questo
Collegio, non avendo l' appellante provveduto - peraltro all'esito dell'assegnazione di plurimi termini - ad effettuare il rinnovo della notifica della citazione in appello, nei confronti della società
entro il termine perentorio indicato da ultimo, ma neppure tardivamente. Le CP_2 CP_2
spese seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione fino a euro 260.000,00, nei minimi tariffari per l'estrema semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione istruttoria, non tenutasi, e con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.498,50 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 6 3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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