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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5413/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
06/10/2023 da
(P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in NAPOLI, via V. ARANGIO RUIZ 107, presso l'Avv. ANTONIO
ESPOSITO, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in ODERZO, viale CP_1 P.IVA_2
GASPARINETTI 2, presso l'Avv. GIOVANNI DAL MONEGO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1943/2023, in quanto infondato in fatto e diritto e, per conseguenza, dichiarare che nulla è dovuto dalla impresa individuale alla per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1 Controparte_1
- In via meramente subordinata: revocare il d.i. n. 1943/2023, previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte, determinando la somma effettivamente dovuta dalla odierna opponente secondo giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 “Vero è che all'atto della consegna della merce di cui alla fattura n. 3374/22 al cliente finale, sig.
quest'ultimo rilevava e contestava alla impresa la presenza di difetti di laccatura Per_1 Parte_1
sulla bordatura delle ante della cucina ed il melamminico utilizzato era di spessore così sottile da lasciare intravedere la struttura in legno, ed in generale difetti di finitura delle ante, nonché vizi all'elemento terminale colonna;
2. “Vero è che la merce di cui alla fattura n.3374/22 appena ricevuta dalla veniva Parte_1
consegnata al proprio cliente presso cui veniva effettuato il primo controllo;
3. “Vero è che la merce di cui alla fattura n. 4797/22 era merce che doveva sostituire quella che presentava vizi di cui alla fattura n.3374/22, ma presentava anch'essa problemi consistenti in ante di misura diversa da quella necessaria e carente di un pannello”;
4. “Vero è che la fornitura al sig. allo stato risulta ancora incompleta”; Per_1
5. “Vero è che la pretendeva il pagamento anche della merce consegnata in sostituzione Controparte_1
dicendosi disponibile solo ad applicare sulla stessa uno sconto ulteriore del 25%”;
6. “Vero è che i mobili da cucina indicati nella fattura n.3363/2022 presentavano i bordi e gli angoli delle ante in vetro scalfiti”;
7. “Vero è che i difetti riscontrati sulla merce di cui alla fattura n.3363/22 risultano denunciati il giorno stesso della scoperta a mezzo denuncia telefonica al referente di zona della;
Controparte_1
8. ”Vero è che i vizi che presentava la merce di cui alla fattura n.3363/22 venivano risolti a propria cura e spese dal sig. che si rivolgeva ad un artigiano di Napoli”. Parte_1
Si indicano a testi i sigg.ri: 1) , via Quintiliano n.20 – Giugliano in Campania Testimone_1
(NA).
Inoltre parte opponente insiste per l'ammissione di ctu sulla cucina e sulla merce in sostituzione di cui alle fatture nn. 3374/22 e 4797/22 al fine di valutare il prezzo reale di detta merce.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito: Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi sia del decreto ingiuntivo che della causa di merito.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero”:
1) Vero la merce di cui alla fattura n. 4797 del 30.09.2022 è stata consegnata in sostituzione della merce di cui alle fatture n. 3374 e n. 3363 del 01.07.2022?
2) Vero che era stato stabilito fra le parti che la merce di cui alla fattura n. 4797 del 30.09.2022 doveva essere pagata con uno sconto del 25% sul prezzo di listino?
3) Vero che la merce di cui alla fattura n. 3363 del 01.07.2022 è stata contestata per la prima volta con mail del 20.11.2022?
Si indicano quali testi:
a) residente a [...]1; Tes_2
b) residente a [...]. Tes_3
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria a quella articolata da controparte con gli stessi testi già indicati e con riserva di altri indicarne.
Ci si oppone sin d'ora alla richiesta CTU in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio ed esplorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6.10.2023, la ditta individuale Parte_1
propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2023 emesso, in favore di
per il mancato pagamento delle fatture nn. 3363/2022, 3374/2022 e CP_1
4797/2022, per la complessiva somma di € 23.397,96.
Sostiene l'opponente che la domanda monitoria dovrebbe essere dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Eccepisce, inoltre, l'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deduce, infine, l'infondatezza della pretesa creditoria in fatto e in diritto.
Afferma, sul punto, che:
- la merce indicata nelle fatture azionate è risultata affetta da vizi e difetti tali da renderla invendibile;
- i vizi sarebbero stati denunciati tempestivamente;
- la fornitura di cui alla fattura n. 3374/22 sarebbe stata interamente contestata dal cliente finale;
- le denunce dei difetti sono state effettuate con mail del 24.7.2022 e per le vie brevi e, successivamente, con mail del 20.11.22, con la quale la odierna opponente metteva a disposizione della tutte le ante difettose per il ritiro (che non è mai Controparte_1
avvenuto).
Secondo l'opponente la società invece di ritirare la marce difettosa, avrebbe Controparte_1
fornito merce in sostituzione, chiedendone nuovamente il pagamento, seppur con uno sconto del 25%, ed emettendo la fattura n.4797/2022, anch'essa azionata nel procedimento monitorio: le somme richieste con tale ultima fattura non sarebbero dovute in quanto riferite a merce in sostituzione di merce difettosa.
Inoltre, l'opponente afferma che anche la merce inviata in sostituzione presentava vizi tempestivamente denunciati.
Anche la fattura n. 3363/2022, infine, sarebbe stata emessa relativamente a merce difettosa, contestata con mail del 20.11.2022: i vizi relativi a tale fornitura, non essendo stati risolti dalla società opposta, sarebbero stati eliminati dalla impresa opponente a proprie spese per evitare contenziosi con il cliente finale.
Deduce ancora l'opponente di aver tentato di risolvere bonariamente la vertenza, nonostante i difetti della merce consegnata riscontrando, però, l'opposizione di controparte, la quale avrebbe proposto una scrittura transattiva in cui si prevedeva il pagamento integrale di tutta la merce, anche di quella difettosa, ritenuta perciò inaccettabile dall'odierno opponente che, dunque, la rifiutava.
L'opponente, alla luce di quanto esposto, ritiene quindi che il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria sia giustificato dall'inadempimento dell'opposta. si è costituita con comparsa di risposta del 31.1.2024 chiedendo la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata anche solo per l'importo non contestato di €. 11.403,79 di cui alle fatture 3363
e 3374 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduce l'opposta: - di avere tempestivamente proposto la definizione bonaria del problema relativo alla fornitura di cui alla fattura n. 3374/2022 con una fornitura di ante, con diversa finitura, ad un prezzo scontato del 25%, come risulta dalla fattura n. 4797 del 30.07.2022;
- di aver ritenuto accettata tale proposta in quanto, con mail del 3.10.2022, l'opponente confermava il pagamento delle precedenti fatture n. 3363/2022 e n. 3374/2022, trasmettendo una contabile di pagamento nella cui causale era indicato il pagamento delle due fatture;
- di aver ricevuto dall'opponente, peraltro, successiva conferma del pagamento con mail del 4.10.2022 nonostante, poi, nel corso della stessa giornata tale ordine sia stato revocato.
L'opposta eccepisce, altresì, che nella successiva mail del 20.11.2022 l'opponente aveva proposto il pagamento dilazionato delle fatture n. 3363 e 3374 mediante l'emissione di n.
36 titoli cambiari da €. 567,75 l'uno, chiedendo solo in quella occasione per la prima volta il ritiro dell'ultima fornitura, quella accettata quale soluzione bonaria per le contestazioni relative alle prime due fatture.
Secondo l'opposta, infine, nel corso della trattativa sulla dilazione del pagamento delle fatture, poi azionate in sede monitoria, l'opponente avrebbe riconosciuto di avere un debito di € 24.000 e, precisamente con la mail del 9.2.2023.
Con ordinanza del 2.12.2024, è stata preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita in quanto non prevista per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella stessa ordinanza si è rilevato che, con l'eccezione di inadempimento in relazione alla sussistenza di vizi nelle forniture, l'opponente ha implicitamente riconosciuto sia l'avvenuta consegna delle stesse forniture, sia la conformità dei prezzi praticati agli accordi contrattuali intercorsi: su tali presupposti è stata concessa la provvisoria esecuzione del
D.I. opposto.
Con la stessa ordinanza, rigettate le istanze istruttorie in quanto superflue alla luce della documentazione dimessa in atti, e ritenuta la causa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note in sostituzione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. Con successiva ordinanza del 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies 3° co. c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali
(art. 2697 c.c., cpv.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Questo comporta che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. e ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c.e segg.).
Va ricordato, tuttavia, che un fatto allegato da una parte può essere considerato pacifico e, quindi, può essere posto a base della decisione, quando esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero questa imposti le proprie difese su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371/2003).
Come già rilevato nella precedente ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, la denuncia dei vizi delle forniture è logicamente incompatibile con il disconoscimento della consegna delle stesse e con la - peraltro generica - prospettazione della non conformità dei prezzi agli accordi contrattuali: questo implica che l'onere probatorio in capo all'opposta, seppur indirettamente, deve considerarsi assolto.
Resta, quindi, da accertare se e quali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, il debitore opponente abbia provato in corso di causa. Dalla corrispondenza via mail intercorsa tra le parti (che la ditta opponente non contesta essere ad essa riferibile), allegata in maniera incompleta dall'opponente ma integrata dalle allegazioni dell'opposta, emerge chiaramente l'intenzione dell'opponente di voler saldare le fatture oggetto della controversia.
Si veda il doc. 2 di parte convenuta opposta, in cui l'opponente fa riferimento all'invio di una contabile a saldo delle fatture nn. 3363/22 e 3374/22, che non avrebbe avuto giustificazione laddove la merce oggetto della seconda - come invece sostenuto - fosse stata affetta da vizi.
Vizi peraltro mai riconosciuti dalla convenuta opposta, che aveva proposto la fornitura di nuove ante, con diversa finitura e con applicazione di uno sconto del 25% (si tratta della merce di cui alla fattura n. 4797/2022), esclusivamente in funzione “dell'ottimo rapporto commerciale appena instaurato” (doc. 1 parte convenuta opposta).
La trattativa intercorsa via mail tra le parti appare piuttosto incentrata sulle modalità di pagamento e su quanto più o meno favorevole dovesse essere la dilazione di pagamento concessa all'opponente.
Anche i denunciati vizi sono stati utilizzati dall'opponente con lo scopo di ottenere una dilazione di pagamento quanto più possibile frazionata nel tempo.
Bisogna, peraltro, concordare con l'opposta che la mail del 9.2.2023, che aveva quale oggetto proprio la “definizione del debito € 24.000,00”, insieme al precedente pagamento delle prime due fatture, revocato nello stesso giorno in cui con una prima mail è stata allegata una contabile della banca che comunicava l'avvenuto pagamento e, in riscontro ad esplicita richiesta dell'opposta (confermato con successiva mail), l'opponente ha riconosciuto più volte il debito, ritardandone il pagamento con trattative condotte con un comportamento contrario a buona fede.
L'opponente, in conclusione, ha ottenuto lo sconto del 25% sulla terza fornitura quale accettazione della proposta di soluzione bonaria a fronte della contestazione di difetti - mai riconosciuti dall'opposta - sulle due precedenti forniture e, riconoscendo un debito di
€ 24.000,00, ha intrapreso delle trattative al fine di ottenere una importante dilazione del pagamento stesso, mai però effettuato, neppure in parte.
L'opposizione va, pertanto rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da €
5.201 ad € 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1943/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 3816/2023 in data 21.8.2023;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3816/2023;
- condanna la ditta individuale , in persona del titolare pro tempore Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in € 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Treviso, 27/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5413/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
06/10/2023 da
(P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in NAPOLI, via V. ARANGIO RUIZ 107, presso l'Avv. ANTONIO
ESPOSITO, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in ODERZO, viale CP_1 P.IVA_2
GASPARINETTI 2, presso l'Avv. GIOVANNI DAL MONEGO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1943/2023, in quanto infondato in fatto e diritto e, per conseguenza, dichiarare che nulla è dovuto dalla impresa individuale alla per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1 Controparte_1
- In via meramente subordinata: revocare il d.i. n. 1943/2023, previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte, determinando la somma effettivamente dovuta dalla odierna opponente secondo giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 “Vero è che all'atto della consegna della merce di cui alla fattura n. 3374/22 al cliente finale, sig.
quest'ultimo rilevava e contestava alla impresa la presenza di difetti di laccatura Per_1 Parte_1
sulla bordatura delle ante della cucina ed il melamminico utilizzato era di spessore così sottile da lasciare intravedere la struttura in legno, ed in generale difetti di finitura delle ante, nonché vizi all'elemento terminale colonna;
2. “Vero è che la merce di cui alla fattura n.3374/22 appena ricevuta dalla veniva Parte_1
consegnata al proprio cliente presso cui veniva effettuato il primo controllo;
3. “Vero è che la merce di cui alla fattura n. 4797/22 era merce che doveva sostituire quella che presentava vizi di cui alla fattura n.3374/22, ma presentava anch'essa problemi consistenti in ante di misura diversa da quella necessaria e carente di un pannello”;
4. “Vero è che la fornitura al sig. allo stato risulta ancora incompleta”; Per_1
5. “Vero è che la pretendeva il pagamento anche della merce consegnata in sostituzione Controparte_1
dicendosi disponibile solo ad applicare sulla stessa uno sconto ulteriore del 25%”;
6. “Vero è che i mobili da cucina indicati nella fattura n.3363/2022 presentavano i bordi e gli angoli delle ante in vetro scalfiti”;
7. “Vero è che i difetti riscontrati sulla merce di cui alla fattura n.3363/22 risultano denunciati il giorno stesso della scoperta a mezzo denuncia telefonica al referente di zona della;
Controparte_1
8. ”Vero è che i vizi che presentava la merce di cui alla fattura n.3363/22 venivano risolti a propria cura e spese dal sig. che si rivolgeva ad un artigiano di Napoli”. Parte_1
Si indicano a testi i sigg.ri: 1) , via Quintiliano n.20 – Giugliano in Campania Testimone_1
(NA).
Inoltre parte opponente insiste per l'ammissione di ctu sulla cucina e sulla merce in sostituzione di cui alle fatture nn. 3374/22 e 4797/22 al fine di valutare il prezzo reale di detta merce.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito: Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi sia del decreto ingiuntivo che della causa di merito.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero”:
1) Vero la merce di cui alla fattura n. 4797 del 30.09.2022 è stata consegnata in sostituzione della merce di cui alle fatture n. 3374 e n. 3363 del 01.07.2022?
2) Vero che era stato stabilito fra le parti che la merce di cui alla fattura n. 4797 del 30.09.2022 doveva essere pagata con uno sconto del 25% sul prezzo di listino?
3) Vero che la merce di cui alla fattura n. 3363 del 01.07.2022 è stata contestata per la prima volta con mail del 20.11.2022?
Si indicano quali testi:
a) residente a [...]1; Tes_2
b) residente a [...]. Tes_3
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria a quella articolata da controparte con gli stessi testi già indicati e con riserva di altri indicarne.
Ci si oppone sin d'ora alla richiesta CTU in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio ed esplorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6.10.2023, la ditta individuale Parte_1
propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2023 emesso, in favore di
per il mancato pagamento delle fatture nn. 3363/2022, 3374/2022 e CP_1
4797/2022, per la complessiva somma di € 23.397,96.
Sostiene l'opponente che la domanda monitoria dovrebbe essere dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Eccepisce, inoltre, l'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deduce, infine, l'infondatezza della pretesa creditoria in fatto e in diritto.
Afferma, sul punto, che:
- la merce indicata nelle fatture azionate è risultata affetta da vizi e difetti tali da renderla invendibile;
- i vizi sarebbero stati denunciati tempestivamente;
- la fornitura di cui alla fattura n. 3374/22 sarebbe stata interamente contestata dal cliente finale;
- le denunce dei difetti sono state effettuate con mail del 24.7.2022 e per le vie brevi e, successivamente, con mail del 20.11.22, con la quale la odierna opponente metteva a disposizione della tutte le ante difettose per il ritiro (che non è mai Controparte_1
avvenuto).
Secondo l'opponente la società invece di ritirare la marce difettosa, avrebbe Controparte_1
fornito merce in sostituzione, chiedendone nuovamente il pagamento, seppur con uno sconto del 25%, ed emettendo la fattura n.4797/2022, anch'essa azionata nel procedimento monitorio: le somme richieste con tale ultima fattura non sarebbero dovute in quanto riferite a merce in sostituzione di merce difettosa.
Inoltre, l'opponente afferma che anche la merce inviata in sostituzione presentava vizi tempestivamente denunciati.
Anche la fattura n. 3363/2022, infine, sarebbe stata emessa relativamente a merce difettosa, contestata con mail del 20.11.2022: i vizi relativi a tale fornitura, non essendo stati risolti dalla società opposta, sarebbero stati eliminati dalla impresa opponente a proprie spese per evitare contenziosi con il cliente finale.
Deduce ancora l'opponente di aver tentato di risolvere bonariamente la vertenza, nonostante i difetti della merce consegnata riscontrando, però, l'opposizione di controparte, la quale avrebbe proposto una scrittura transattiva in cui si prevedeva il pagamento integrale di tutta la merce, anche di quella difettosa, ritenuta perciò inaccettabile dall'odierno opponente che, dunque, la rifiutava.
L'opponente, alla luce di quanto esposto, ritiene quindi che il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria sia giustificato dall'inadempimento dell'opposta. si è costituita con comparsa di risposta del 31.1.2024 chiedendo la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata anche solo per l'importo non contestato di €. 11.403,79 di cui alle fatture 3363
e 3374 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduce l'opposta: - di avere tempestivamente proposto la definizione bonaria del problema relativo alla fornitura di cui alla fattura n. 3374/2022 con una fornitura di ante, con diversa finitura, ad un prezzo scontato del 25%, come risulta dalla fattura n. 4797 del 30.07.2022;
- di aver ritenuto accettata tale proposta in quanto, con mail del 3.10.2022, l'opponente confermava il pagamento delle precedenti fatture n. 3363/2022 e n. 3374/2022, trasmettendo una contabile di pagamento nella cui causale era indicato il pagamento delle due fatture;
- di aver ricevuto dall'opponente, peraltro, successiva conferma del pagamento con mail del 4.10.2022 nonostante, poi, nel corso della stessa giornata tale ordine sia stato revocato.
L'opposta eccepisce, altresì, che nella successiva mail del 20.11.2022 l'opponente aveva proposto il pagamento dilazionato delle fatture n. 3363 e 3374 mediante l'emissione di n.
36 titoli cambiari da €. 567,75 l'uno, chiedendo solo in quella occasione per la prima volta il ritiro dell'ultima fornitura, quella accettata quale soluzione bonaria per le contestazioni relative alle prime due fatture.
Secondo l'opposta, infine, nel corso della trattativa sulla dilazione del pagamento delle fatture, poi azionate in sede monitoria, l'opponente avrebbe riconosciuto di avere un debito di € 24.000 e, precisamente con la mail del 9.2.2023.
Con ordinanza del 2.12.2024, è stata preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita in quanto non prevista per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella stessa ordinanza si è rilevato che, con l'eccezione di inadempimento in relazione alla sussistenza di vizi nelle forniture, l'opponente ha implicitamente riconosciuto sia l'avvenuta consegna delle stesse forniture, sia la conformità dei prezzi praticati agli accordi contrattuali intercorsi: su tali presupposti è stata concessa la provvisoria esecuzione del
D.I. opposto.
Con la stessa ordinanza, rigettate le istanze istruttorie in quanto superflue alla luce della documentazione dimessa in atti, e ritenuta la causa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note in sostituzione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. Con successiva ordinanza del 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies 3° co. c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali
(art. 2697 c.c., cpv.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Questo comporta che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. e ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c.e segg.).
Va ricordato, tuttavia, che un fatto allegato da una parte può essere considerato pacifico e, quindi, può essere posto a base della decisione, quando esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero questa imposti le proprie difese su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371/2003).
Come già rilevato nella precedente ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, la denuncia dei vizi delle forniture è logicamente incompatibile con il disconoscimento della consegna delle stesse e con la - peraltro generica - prospettazione della non conformità dei prezzi agli accordi contrattuali: questo implica che l'onere probatorio in capo all'opposta, seppur indirettamente, deve considerarsi assolto.
Resta, quindi, da accertare se e quali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, il debitore opponente abbia provato in corso di causa. Dalla corrispondenza via mail intercorsa tra le parti (che la ditta opponente non contesta essere ad essa riferibile), allegata in maniera incompleta dall'opponente ma integrata dalle allegazioni dell'opposta, emerge chiaramente l'intenzione dell'opponente di voler saldare le fatture oggetto della controversia.
Si veda il doc. 2 di parte convenuta opposta, in cui l'opponente fa riferimento all'invio di una contabile a saldo delle fatture nn. 3363/22 e 3374/22, che non avrebbe avuto giustificazione laddove la merce oggetto della seconda - come invece sostenuto - fosse stata affetta da vizi.
Vizi peraltro mai riconosciuti dalla convenuta opposta, che aveva proposto la fornitura di nuove ante, con diversa finitura e con applicazione di uno sconto del 25% (si tratta della merce di cui alla fattura n. 4797/2022), esclusivamente in funzione “dell'ottimo rapporto commerciale appena instaurato” (doc. 1 parte convenuta opposta).
La trattativa intercorsa via mail tra le parti appare piuttosto incentrata sulle modalità di pagamento e su quanto più o meno favorevole dovesse essere la dilazione di pagamento concessa all'opponente.
Anche i denunciati vizi sono stati utilizzati dall'opponente con lo scopo di ottenere una dilazione di pagamento quanto più possibile frazionata nel tempo.
Bisogna, peraltro, concordare con l'opposta che la mail del 9.2.2023, che aveva quale oggetto proprio la “definizione del debito € 24.000,00”, insieme al precedente pagamento delle prime due fatture, revocato nello stesso giorno in cui con una prima mail è stata allegata una contabile della banca che comunicava l'avvenuto pagamento e, in riscontro ad esplicita richiesta dell'opposta (confermato con successiva mail), l'opponente ha riconosciuto più volte il debito, ritardandone il pagamento con trattative condotte con un comportamento contrario a buona fede.
L'opponente, in conclusione, ha ottenuto lo sconto del 25% sulla terza fornitura quale accettazione della proposta di soluzione bonaria a fronte della contestazione di difetti - mai riconosciuti dall'opposta - sulle due precedenti forniture e, riconoscendo un debito di
€ 24.000,00, ha intrapreso delle trattative al fine di ottenere una importante dilazione del pagamento stesso, mai però effettuato, neppure in parte.
L'opposizione va, pertanto rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da €
5.201 ad € 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1943/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 3816/2023 in data 21.8.2023;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3816/2023;
- condanna la ditta individuale , in persona del titolare pro tempore Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in € 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Treviso, 27/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon