Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21904 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUDICE GABRIELE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. SIFO SABRINA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2024 il procuratore del ricorrente ha così concluso:
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chiede dunque assegnarsi la causa a sentenza, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma degli accordi di separazione raggiunti e rigetto di tutto quanto domandato ex adverso
Il procuratore della resistente ha così concluso:
E' presente per la resistente l'avv.to Sabrina Sifo, la quale nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta ne chiede l'integrale accoglimento con tutte le conseguenze di legge. Impugna specificatamente il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie integrative depositate nonché tutti gli scritti e le avverse note di trattazione unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente.
Si riporta alle memorie ex art. 183 IV co cpc e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, in particolare alla prova diretta e contraria articolata, impugnando l'avversa articolazione chiedendone il rigetto
In caso di mancata ammissione dei mezzi istruttori chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 07/08/1982 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando si erano separati consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile in data
13.10.2021; che nei patti della separazione nulla era stato pattuito per il mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio senza altre statuizioni.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava (si riporta testualmente dalla comparsa di costituzione):
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… Dal medesimo ricorso si evincono esclusivamente fatti, rispetto ai quali
è necessario fare luce anche per inquadrare la posizione dei soggetti processuali nell'ambito del trascorso rapporto.
Il IG. ha sempre svolto l'attività di imprenditore edile con diverse Pt_1
società le cui quote erano anche a nome della moglie. Una di queste società era la
M.R.G. Immobiliare srl con sede in Portici al C.so Garibaldi n. 168 in cui il marito cedeva le sue quote, non dicendo nulla alla moglie, e rendendo la società di fatto non più operante ed indebitata.
Nonostante la IG.ra abbia, per salvaguardare i figli, in particolare CP_1
la figlia, , che è anche uno degli amministratore delle società paterne, Per_1
ed abbia, con il loro aiuto, cercato di tamponare il disastro economico lasciato dal padre alla propria famiglia di origine, è stata dalla separazione ad oggi aggredita da debiti di ogni natura.
Da ultimo ha subito persino il pignoramento al suo conto alle poste dove aveva degli ultimi risparmi.
Di contro la posizione economica del ricorrente, rispetto alla separazione,
è nettamente migliorata, infatti lo stesso si è liberato di tutte le posizioni debitorie lasciando la moglie ricoperta di debiti, a titolo esemplificativo si allega la cartella dell'Agenzia delle Entrate notificata successivamente la separazione.
Il IG. attualmente gestisce due lavanderie a gettoni una Parte_1
ubicata in Napoli – Soccavo alla Vi detta Pacifico n. 20 e l'altra in Napoli –
Pianura alla Via Vecchia Comunale.
La IG.ra non è impegnata in alcuna relazione invece il IG. CP_1
subito dopo la separazione ha iniziato una convivenza, nella casa della Pt_1
sua famiglia di origine in Napoli alla Via Spadari n. 13, con la IG.ra CP_2
di origine rumena che mantiene totalmente.
[...]
La resistente è disoccupata, ha un'età che non le permette di poter entrare nel mondo del lavoro, non ha mai lavorato salvo prestare il suo nome al marito per le società ed inoltre è stata dichiarata dall'Inps invalida all'80%.
L'immobile di Napoli alla Via Domenico Padula n. 123 è intestato alla resistente, ed è l'unico immobile di sua proprietà.
I figli (nata a [...] [...]), (nata a [...] l'[...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) sono tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
indipendenti.
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La IG.ra si trova in gravissime condizioni economiche, ben CP_1
conosciute dal ricorrente, ed è aiutata dai figli.
Tutto ciò premesso, concludeva: che l'Ill.mo Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. disponga un assegno di Parte_1
mantenimento in favore della moglie di euro 450,00 mensili, Controparte_1
entro il cinque di ogni mese con adeguamento Istat automatico
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; non ammesse le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè l'accordo di separazione consensuale dei coniugi raggiunto innanzi all'Ufficiale dello Stato civile in data 13.10.2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'unica ulteriore domanda da esaminare è quella relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile.
In via pregiudiziale, va osservato che erroneamente la resistente chiede
“l'assegno di mantenimento” mentre ovviamente avrebbe dovuto chiedere
“l'assegno di divorzio”.
Sempre in via pregiudiziale, il ricorrente ha eccepito la decadenza della domanda poiché la resistente non l'avrebbe proposta con la memoria integrativa.
L'eccezione è infondata in quanto la domanda era già stata proposta con la comparsa di costituzione in fase presidenziale.
Nel merito la domanda è assolutamente infondata.
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Una prima considerazione deriva dalla circostanza, puntualmente evidenziata dal ricorrente, che in sede di separazione consensuale nulla i coniugi avevano pattuito in ordine al mantenimento della IG.ra . CP_1
Ferma restando l'autonomia dei due istituti, il tempo estremamente ridotto tra il raggiungimento dell'accordo di separazione e la proposizione della domanda nel presente giudizio avrebbe meritato una spiegazione da parte della richiedente.
Si aggiunga che le allegazioni fornite a sostegno della richiesta sono prive di una indicazione temporale così che risulta difficile se non impossibile collocare la presunta difficoltà economica della IG.ra e la presunta migliorata CP_1
condizione reddituale nel marito in una data successiva alla separazione.
Anzi, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 949/2022, prodotta dalla stessa resistente, avente ad oggetto il trasferimento delle quote della MRG
Immobiliare dal ad altri soggetti non emerge affatto che si sia trattato di Pt_1
un'operazione fraudolenta finalizzata a “scaricare” i debiti sociali sulla IG.ra
. CP_1
Dunque, non risulta provata l'affermazione contenuta nella comparsa una di queste società era la M.R.G. Immobiliare srl con sede in Portici al C.so
Garibaldi n. 168 in cui il marito cedeva le sue quote, non dicendo nulla alla moglie, e rendendo la società di fatto non più operante ed indebitata.
In ogni caso, a prescindere dal rigetto della domanda, va osservato che il giudizio è stato promosso dalla IG.ra anni prima della separazione CP_1
consensuale così che appare altamente inverosimile che, qualora fosse stato necessario sistemare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi non l'avrebbero fatto in sede di separazione.
Più in generale, le affermazioni della moglie sono talmente vaghe (ed indimostrate) che è impossibile individuare le cause dell'attuale condizione della stessa: nulla è stato provato in ordine alla natura ed all'origine della rilevante esposizione debitoria.
Si aggiunga che le allegazioni (si ribadisce molto generiche) sembrano riguardare più le vicende societarie che non il rapporto matrimoniale.
La resistente non si preoccupa, in alcun maniera, di offrire delle argomentazioni a sostegno della domanda come insegna la Suprema Corte: nulla allega in ordine ai sacrifici effettuati o al contributo fornito durante il matrimonio e,
d'altro canto, non ricollega l'attuale indebitamento della istante al matrimonio se
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non in virtù dell'accusa, come si è già osservato indimostrata, al marito di essersi spogliato dei debiti lasciandoli alla moglie.
Esclusa, dunque, la prova in ordine alla componente perequativo – compensativa, l'assegno non può essere neppure riconosciuto in funzione assistenziale atteso che l'istante non ha provato la IGnificativa disparità reddituale.
Infatti, nell'autocertificazione depositata su sollecitazione del g.i. la IG.ra ammette solo di essere proprietaria della casa ove abita e di essere titolare CP_1 di una pensione sociale di circa € 400,00 al mese e nulla riferisce in ordine ai canoni di locazione incassati per quattro posti auto, circostanza allegata dal marito e mai contestata.
Sebbene nell'ordinanza con cui il g.i. non ha ammesso le prove sia stato chiarito che la circostanza in esame non era stata contestata in nessun atto processuale (neppure successivo all'ordinanza), la difesa ha depositato la predetta autocertificazione che, in assenza di qualsiasi spiegazione sulla palese contraddizione, risulta priva di attendibilità.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] (NA) il 05.07.1954, in [...] in data [...];
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n.86, parte II, serie A, sez. W, anno 1982);
3. rigetta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
4. condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
2.900,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 11.10.2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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