Articolo 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264
Articolo 1Articolo 3
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16 agosto 1927
Art. 2.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

Entrata in vigore il 16 agosto 1927
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