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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2022, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali soci di C.F._2 Controparte_1
(P.IVA: ), elettivamente domiciliati in Bologna, via Nazario Sauro n.
[...] P.IVA_1
1/2, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Bacillieri e Carol Giordani, che li rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pistoia, via Controparte_2 C.F._3
Cino da Pistoia n. 2, presso lo studio dell'avv. Marco Del Pinto, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e , Parte_1 Parte_2 premesso d'aver incaricato nel 2010 la dott.ssa alla gestione contabile e Controparte_2 agli adempimenti fiscali propri e della società e Controparte_1
pagina 1 di 9 denunciando errori commessi nella redazione e nell'invio delle dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni d'imposta 2013 e 2015, forieri di avvisi di accertamento ricevuti sia dai soci che dalla società, hanno evocato in giudizio la professionista per farne valere la responsabilità e ottenerne la condanna a risarcirgli tutti i danni subiti, quantificabili complessivamente in € 77.421,74, di cui € 19.451,78 per il sig. € 45.484,34 per Pt_1 la sig.ra , ed € 12.485,62 per la società. Pt_2
Si costituiva in giudizio , eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Bologna, e in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito della vicenda, chiedeva la reiezione delle domande avversarie, poiché infondate, e in subordine invocava il concorso di colpa dei sigg. e nella causazione dei pretesi danni, ai sensi dell'art. 1227, Pt_1 Pt_2 commi 1 e 2 c.c.; instava, infine, per la condanna avversaria alla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c..
Alla prima udienza del 7.6.2022, la convenuta eccepiva altresì l'improcedibilità del giudizio e/o l'estinzione dello stesso ex art. 75 c.p.p., stante la successiva costituzione di parte civile degli attori nell'ambito di un procedimento penale celebrato innanzi all'intestato Tribunale e avente presuntivamente a oggetto i medesimi fatti e richieste risarcitorie dell'odierno contenzioso.
Con ordinanza riservata emessa in pari data, il Giudice disattendeva le eccezioni pregiudiziali e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita con l'assunzione della prova orale ammessa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sull'assunta responsabilità professionale della dott.ssa nell'ambito della gestione contabile e degli adempimenti fiscali dei sigg. CP_2
e nonché della rispettiva società Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2015.
[...]
Deducono gli attori d'aver ricevuto assistenza fiscale dall'odierna convenuta dal 2010 (all.
5 della citazione), ma d'essersi visti recapitare a decorrere dal 2015 alcune cartelle esattoriali per presunti errori commessi nella redazione e nell'invio delle proprie dichiarazioni dei redditi (all.ti 6-10); aggiungono d'aver ottenuto continue rassicurazioni pagina 2 di 9 dalla dott.ssa circa la risoluzione degli errori commessi dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, tanto da ricevere per mail dalla convenuta un provvedimento di sgravio (all. 11), ma d'aver successivamente appreso, attraverso un controllo nei cassetti fiscali, la presenza di una molteplicità di invii di dichiarazioni dei soci e della società da parte dell'intermediaria (all. 13), espressione di un suo negligente e imperito operato professionale, e idonei a ingenerare una confusione tale da comportare l'emissione delle seguenti cartelle esattoriali:
Per il socio Pt_1
- cartella n. 02020160027068587000 per l'importo finale di € 15.710,72, riferita all'anno d'imposta 2013 (docc. 8 e 9 dell'all. 13);
- cartella n. 0202020001386571000 di € 3.741,06, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc.
9-bis dell'all. 13).
Per la socia Pt_2
- cartella n. 02020160026898157000 di € 22.941,86, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc.
9-ter dell'all. 13);
- la cartella n.02020190017608113000 di € 22.542,48, riferita all'anno d'imposta 2015
(doc. 15 all. 13)
Per la società CP_1
- cartella n. 02020160026650600000 di € 4.615,53, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc. 14 dell'all. 13);
- cartella n. 02020170006432577000 di € 2.001,71, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc. 14-bis dell'all. 13).
Conseguentemente, i sigg. e avrebbero diritto a vedersi risarcire la Pt_1 Pt_2 rispettiva somma di € 19.451,78 e di € 45.484,34, mentre la società quella di €
6.617,24, oltre alla restituzione dell'importo di € 5.868,38 versato negli anni a titolo di onorario professionale.
2. La competenza territoriale.
La convenuta ha eccepito pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale di Grosseto in pagina 3 di 9 favore del Tribunale di Bologna, per un verso segnalando la qualità di consumatori dei sigg. e , entrambi residenti a [...], e per altro verso indicando tale foro Pt_1 Pt_2 quale luogo in cui sarebbe sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'ipotetica obbligazione dedotta in giudizio.
Come anticipato nell'ordinanza del 7.6.2022, l'eccezione è destituita di fondamento.
Parte attrice, infatti, ha optato nell'incardinare il giudizio presso il foro generale di residenza della convenuta (art. 18, co. 1 c.p.c.) e anche laddove i sigg. e Pt_1 Pt_2 avessero assunto le vesti di consumatori ben avrebbero potuto rinunciare, in qualità di attori, ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, atteso che le disposizioni apprestate dalla citata legge sono previste per la loro tutela
(cfr. Cass. 19061/2016).
3. La legittimazione passiva e la titolarità del rapporto.
La convenuta ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione rispetto all'azione avversaria, negando recisamente d'aver ricevuto incarichi professionali dagli odierni attori aventi a oggetto la rispettiva gestione contabile e gli adempimenti fiscali.
Tanto si ricaverebbe proprio dalla documentazione versata in atti da controparte, integrata da estratti conto attestanti pagamenti limitati al periodo gennaio 2013 - settembre 2015, effettuati con causali generiche “ADDEBITI EFFETTI” in favore delle società e e entrambe dotate di automa Parte_3 CP_2 Controparte_3 personalità CA (all.ti 2 e 3 della comparsa di risposta).
Ebbene, occorre ricordare in diritto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che l'eccezione sollevata dalla , essendo stata CP_2
pagina 4 di 9 citata dagli attori quale effettiva titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, non attiene alla sua legittimazione passiva, bensì al merito, avendo la convenuta contestato, con tale eccezione, di essere titolare di tale rapporto.
Eccezione che appare tra l'altro infondata, dovendo segnalarsi che il contratto d'opera professionale ben può rivestire la forma verbale, mentre i semplici pagamenti eseguiti dal cliente in favore di società senz'altro riferibili all'odierna convenuta non sono elementi idonei a escludere l'esistenza di un mandato professionale con quest'ultima, potendo giustificarsi in forza di aspetti fiscali. Le attività professionali, invero, hanno carattere personale, con la conseguenza che la responsabilità professionale ricade sul singolo professionista, specie nel caso concreto, ove dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte dagli attori (docc. 2-5, 7, 10-13 e 17-23 dell'all. 13) emerge che nella sezione
“impegno alla presentazione telematica” non solo fu indicato nel riquadro “codice fiscale dell'intermediario” quello dell'odierna convenuta, ma anche il codice 2 nell'apposita casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, a testimonianza che la dichiarazione fu predisposta da chi la inviò, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla di esseri limitata a rivestire il ruolo di mero intermediario abilitato alla CP_2 trasmissione delle dichiarazioni dei redditi in oggetto, senza occuparsi della loro elaborazione.
Può, quindi, ritenersi comprovata l'esistenza di un rapporto professionale intercorso fra gli attori e la dott.ssa , quantomeno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 e CP_2 avente a oggetto l'elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
Ciò ha reso anche superflua l'istanza attorea formulata in prima udienza di disporre l'intervento di ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e Parte_3
270 c.p.c..
4. Le domande restitutorie e risarcitorie.
Giova rammentare che, ai fini risarcitori, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, oltre alla dimostrazione del titolo e all'allegazione dell'inadempimento professionale, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato dal cliente (cfr. ex multis Cass. n. 11213/2017).
È poi doveroso aggiungere come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi - in termini generali - che la proposizione di una domanda pagina 5 di 9 risarcitoria conseguente alla denuncia di un inadempimento contrattuale comprenda necessariamente anche una domanda di risoluzione del contratto che si assume inadempiuto, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (…) il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituire esclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell'art. 1223 c.c., che contempla -
a fini esclusivamente risarcitori - le sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento” (cfr. ex plurimis Cass. n. 347/2025).
Ferme tali premesse, deve allora ritenersi infondata la domanda societaria volta alla restituzione della somma di € 5.868,38 pagata alla controparte a titolo di onorario per le prestazioni rese, non avendo l'attrice proposto alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale lesiva della persistente efficacia del titolo negoziale (ossia del contratto d'opera professionale) giustificativo di detto credito.
Meritevole di reiezione è, inoltre, la domanda risarcitoria degli attori.
Va chiarito anzitutto che, quantunque rientri nell'ordinaria diligenza dell'intermediario abilitato la corretta redazione della dichiarazione dei redditi nonché l'invio della stessa all'Agenzia delle Entrate, alcun pregiudizio astrattamente risarcibile potrebbe configurarsi in merito alla differenza tra le imposte versate dal contribuente e quelle maggiori effettivamente dovute a seguito del ricalcolo fiscale, in quanto trattasi di somme che il medesimo avrebbe comunque dovuto sostenere.
Di conseguenza, il danno ristorabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. andrebbe circoscritto ad eventuali sanzioni e interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate per effetto dei suoi accertamenti, nonché ad altri oneri accessori (quali ad esempio maturati a titolo di procedure esecutive e diritti di notifica), trattandosi di importi che il contribuente avrebbe infatti risparmiato in ipotesi di correttezza nelle dichiarazioni reddituali pregresse.
Ciò posto, deve allora osservarsi che nella specie non hanno di certo fondamento le pretese attoree riferite alle cartelle esattoriali n. 02020190017608113000 di € 22.542,48
e n. 02020160027068587000 di € 15.710,72, rispettivamente indirizzate alla sig.ra e al sig. essedo state oggetto di sgravio integrale (all.ti 20 e 22 di parte Pt_2 Pt_1 attrice), con insussistenza di pregiudizi sofferti dai medesimi.
È altresì infondata l'ulteriore pretesa risarcitoria della sig.ra relativa alla cartella Pt_2
pagina 6 di 9 n. 02020160026898157000 di € 22.941,86, dal momento che la stessa fu assoggettata alla definizione agevolata “Saldo e stralcio” con pagamento finale di € 3.778,07 (all. 19 dell'attrice), importo sensibilmente inferiore a quello complessivo riportato nella cartella che avrebbe dovuto versare nel 2014 in base ai redditi effettivamente prodotti nell'annualità d'imposta 2013 (€ 14.417,52, corrispondente alla somma di € 13.354,36 +
€ 306,68 + € 756,48), con la conseguente insussistenza di danni ristorabili. Discorso analogo può compiersi circa l'ulteriore pretesa risarcitoria del sig. in merito alla Pt_1 cartella n. 0202020001386571000 di € 3.741,06, divenuta oggetto prima di rateizzazione parziale per un esborso di € 424,05 e poi di definizione agevolata “Rottamazione Quater” per € 2.191,37, per un totale di € 2.615,42 (all. 23 dell'attrice); importo che supera di appena € 243,42 quello complessivo (€ 2.372,00) ricavabile dalla somma delle poste elencate nella cartella relative a somme comunque dovute dal nel 2014 in base ai Pt_1 redditi effettivamente prodotti nell'annualità d'imposta 2013 (€ 2.101,00 + € 89,00 + €
181,00).
Analogamente può dirsi sulla pretesa risarcitoria della società riguardo alla cartella CP_1
n. 02020160026650600000 di € 4.615,53, divenuta oggetto prima di rateizzazione parziale per un esborso di € 1.516,59 e poi di definizione agevolata “Rottamazione
Quater” per € 2.243,21, per un totale di € 3.759,80 (all. 16 dell'attrice); importo che supera di appena € 571,18 quello riportato nella cartella attinente al saldo d'imposta comunque dovuto dalla società per l'annualità 2013 (€ 3.188,00).
Parimenti sulla cartella n. 02020170006432577000 rivolta a di € 2.001,71, CP_1 integralmente onorata nell'importo di € 2.019,88 (all. 17), che supera di appena €
789,88 quello complessivo (€ 1.230,00) ricavabile dalla somma delle poste elencate nella cartella relative a poste comunque dovute dalla società per l'annualità 2013 (€ 868,00 +
€ 89,00 + € 362,00).
In conclusione, l'importo globale che la convenuta potrebbe se del caso essere chiamata a risarcire a parte attrice ascenderebbe ad € 1.604,48, di cui € 243,42 al sig. ed € Pt_1
1.361,06 alla società CP_1
Viceversa, non troverebbero spazio in questa sede le domande di rimborso delle spese che gli attori assumono d'aver corrisposto alla nuova commercialista dott.ssa per Per_1 le prestazioni di verifica delle situazioni fiscali degli anni d'imposta 2013 e 2015, di controllo delle dichiarazioni e delle cartelle esattoriali, nonché di richieste di sospensione e annullamento di queste ultime, trattandosi di domande formulate successivamente ai pagina 7 di 9 termini preclusivi imposti dall'art. 183 c.p.c. e senza la proposizione di alcun'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. basata su una dedotta impossibilità di prospettare tali danni ab initio.
Ripercorrendo allora l'iter argomentativo inerente alla suindicata cifra di € 1.604,48, occorre rilevare che l'inadempimento del commercialista è stato dedotto sulla scorta di una perizia di parte - che ha valore di mera allegazione difensiva -, nella quale si dà soltanto atto di una pluralità di invii di medesime dichiarazioni di redditi ad opera della dott.ssa , tant'è che gli attori inferiscono la responsabilità professionale di CP_2 quest'ultima in ordine ai lamentati danni dalla confusionaria gestione fiscale e conseguente ricezione di cartelle di pagamento.
Ora, come già detto, se è vero che costituisce principio generale, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.
Nel caso che ci occupa tale prova non è stata adeguatamente fornita.
Dalle risultanze processuali emerge l'incontrovertibilità della circostanza per cui la documentazione fiscale sulla cui base la avrebbe dovuto svolgere il proprio CP_2 mandato venne fornita direttamente dagli attori, e non v'è traccia alcuna dei documenti che questi avrebbero consegnato alla convenuta per farle correttamente assolvere all'incarico conferito.
Né parte attrice, a fronte della contestazione avversaria, ha allegato d'aver fornito alla convenuta informazioni complete e corrette per la compilazione delle dichiarazione da trasmettere.
È pacifico che il rapporto obbligatorio intercorrente tra il commercialista e il cliente non travalica lo specifico mandato affidato al professionista sulla base del contratto concluso e, conseguentemente, l'onere di diligenza professionale non può che limitarsi ai dati e le informazioni che allo stesso sono forniti dal cliente (cfr. ex ceteris Cass. n. 12463/2016).
La documentazione prodotta in giudizio, in particolare le molteplici dichiarazioni reddituali inviate e le cartelle esattoriali (talune anche annullate), non possono assurgere a prova di negligenza o superficialità del commercialista nello svolgimento dell'attività di pagina 8 di 9 consulenza fiscale da cui sono scaturite imposte e sanzioni per il contribuente, trattandosi di esiti che non si esclude possano essere dipesi anche da errata comunicazione di dati e/o omessa o ritardata documentazione derivata dalla condotta dei soli attori.
La prova di una mala gestio da parte del commercialista va, invece, rigorosamente individuata e non con la semplice produzione degli accertamenti fiscali che sono unicamente dimostrativi di somme dovute all'erario da parte del contribuente e null'altro.
A ciò si aggiunga che, per quanto attiene alla cartella n. 02020160026650600000 di €
4.615,53 notificata alla società le agevolazioni concordate dal Fisco seguirono un CP_1 precedente rigetto dell'istanza di sgravio dettato dalla carenza della documentazione prodotta da inidonea a consentire con certezza la ricostruzione della base CP_1 imponibile IRAP per l'anno d'imposta 2013, circostanza che denota ulteriormente la lacunosità e inaffidabilità della documentazione societaria.
Per le considerazioni che precedono, quindi, le domande vanno respinte.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. e le spese processuali.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla convenuta ex art. 96
c.p.c., non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale degli attori, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Respinge la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Grosseto, 4.11.2025. Il Giudice
AR DI pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2022, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali soci di C.F._2 Controparte_1
(P.IVA: ), elettivamente domiciliati in Bologna, via Nazario Sauro n.
[...] P.IVA_1
1/2, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Bacillieri e Carol Giordani, che li rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pistoia, via Controparte_2 C.F._3
Cino da Pistoia n. 2, presso lo studio dell'avv. Marco Del Pinto, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e , Parte_1 Parte_2 premesso d'aver incaricato nel 2010 la dott.ssa alla gestione contabile e Controparte_2 agli adempimenti fiscali propri e della società e Controparte_1
pagina 1 di 9 denunciando errori commessi nella redazione e nell'invio delle dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni d'imposta 2013 e 2015, forieri di avvisi di accertamento ricevuti sia dai soci che dalla società, hanno evocato in giudizio la professionista per farne valere la responsabilità e ottenerne la condanna a risarcirgli tutti i danni subiti, quantificabili complessivamente in € 77.421,74, di cui € 19.451,78 per il sig. € 45.484,34 per Pt_1 la sig.ra , ed € 12.485,62 per la società. Pt_2
Si costituiva in giudizio , eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Bologna, e in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito della vicenda, chiedeva la reiezione delle domande avversarie, poiché infondate, e in subordine invocava il concorso di colpa dei sigg. e nella causazione dei pretesi danni, ai sensi dell'art. 1227, Pt_1 Pt_2 commi 1 e 2 c.c.; instava, infine, per la condanna avversaria alla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c..
Alla prima udienza del 7.6.2022, la convenuta eccepiva altresì l'improcedibilità del giudizio e/o l'estinzione dello stesso ex art. 75 c.p.p., stante la successiva costituzione di parte civile degli attori nell'ambito di un procedimento penale celebrato innanzi all'intestato Tribunale e avente presuntivamente a oggetto i medesimi fatti e richieste risarcitorie dell'odierno contenzioso.
Con ordinanza riservata emessa in pari data, il Giudice disattendeva le eccezioni pregiudiziali e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita con l'assunzione della prova orale ammessa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sull'assunta responsabilità professionale della dott.ssa nell'ambito della gestione contabile e degli adempimenti fiscali dei sigg. CP_2
e nonché della rispettiva società Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2015.
[...]
Deducono gli attori d'aver ricevuto assistenza fiscale dall'odierna convenuta dal 2010 (all.
5 della citazione), ma d'essersi visti recapitare a decorrere dal 2015 alcune cartelle esattoriali per presunti errori commessi nella redazione e nell'invio delle proprie dichiarazioni dei redditi (all.ti 6-10); aggiungono d'aver ottenuto continue rassicurazioni pagina 2 di 9 dalla dott.ssa circa la risoluzione degli errori commessi dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, tanto da ricevere per mail dalla convenuta un provvedimento di sgravio (all. 11), ma d'aver successivamente appreso, attraverso un controllo nei cassetti fiscali, la presenza di una molteplicità di invii di dichiarazioni dei soci e della società da parte dell'intermediaria (all. 13), espressione di un suo negligente e imperito operato professionale, e idonei a ingenerare una confusione tale da comportare l'emissione delle seguenti cartelle esattoriali:
Per il socio Pt_1
- cartella n. 02020160027068587000 per l'importo finale di € 15.710,72, riferita all'anno d'imposta 2013 (docc. 8 e 9 dell'all. 13);
- cartella n. 0202020001386571000 di € 3.741,06, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc.
9-bis dell'all. 13).
Per la socia Pt_2
- cartella n. 02020160026898157000 di € 22.941,86, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc.
9-ter dell'all. 13);
- la cartella n.02020190017608113000 di € 22.542,48, riferita all'anno d'imposta 2015
(doc. 15 all. 13)
Per la società CP_1
- cartella n. 02020160026650600000 di € 4.615,53, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc. 14 dell'all. 13);
- cartella n. 02020170006432577000 di € 2.001,71, riferita all'anno d'imposta 2013
(doc. 14-bis dell'all. 13).
Conseguentemente, i sigg. e avrebbero diritto a vedersi risarcire la Pt_1 Pt_2 rispettiva somma di € 19.451,78 e di € 45.484,34, mentre la società quella di €
6.617,24, oltre alla restituzione dell'importo di € 5.868,38 versato negli anni a titolo di onorario professionale.
2. La competenza territoriale.
La convenuta ha eccepito pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale di Grosseto in pagina 3 di 9 favore del Tribunale di Bologna, per un verso segnalando la qualità di consumatori dei sigg. e , entrambi residenti a [...], e per altro verso indicando tale foro Pt_1 Pt_2 quale luogo in cui sarebbe sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'ipotetica obbligazione dedotta in giudizio.
Come anticipato nell'ordinanza del 7.6.2022, l'eccezione è destituita di fondamento.
Parte attrice, infatti, ha optato nell'incardinare il giudizio presso il foro generale di residenza della convenuta (art. 18, co. 1 c.p.c.) e anche laddove i sigg. e Pt_1 Pt_2 avessero assunto le vesti di consumatori ben avrebbero potuto rinunciare, in qualità di attori, ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, atteso che le disposizioni apprestate dalla citata legge sono previste per la loro tutela
(cfr. Cass. 19061/2016).
3. La legittimazione passiva e la titolarità del rapporto.
La convenuta ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione rispetto all'azione avversaria, negando recisamente d'aver ricevuto incarichi professionali dagli odierni attori aventi a oggetto la rispettiva gestione contabile e gli adempimenti fiscali.
Tanto si ricaverebbe proprio dalla documentazione versata in atti da controparte, integrata da estratti conto attestanti pagamenti limitati al periodo gennaio 2013 - settembre 2015, effettuati con causali generiche “ADDEBITI EFFETTI” in favore delle società e e entrambe dotate di automa Parte_3 CP_2 Controparte_3 personalità CA (all.ti 2 e 3 della comparsa di risposta).
Ebbene, occorre ricordare in diritto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che l'eccezione sollevata dalla , essendo stata CP_2
pagina 4 di 9 citata dagli attori quale effettiva titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, non attiene alla sua legittimazione passiva, bensì al merito, avendo la convenuta contestato, con tale eccezione, di essere titolare di tale rapporto.
Eccezione che appare tra l'altro infondata, dovendo segnalarsi che il contratto d'opera professionale ben può rivestire la forma verbale, mentre i semplici pagamenti eseguiti dal cliente in favore di società senz'altro riferibili all'odierna convenuta non sono elementi idonei a escludere l'esistenza di un mandato professionale con quest'ultima, potendo giustificarsi in forza di aspetti fiscali. Le attività professionali, invero, hanno carattere personale, con la conseguenza che la responsabilità professionale ricade sul singolo professionista, specie nel caso concreto, ove dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte dagli attori (docc. 2-5, 7, 10-13 e 17-23 dell'all. 13) emerge che nella sezione
“impegno alla presentazione telematica” non solo fu indicato nel riquadro “codice fiscale dell'intermediario” quello dell'odierna convenuta, ma anche il codice 2 nell'apposita casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, a testimonianza che la dichiarazione fu predisposta da chi la inviò, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla di esseri limitata a rivestire il ruolo di mero intermediario abilitato alla CP_2 trasmissione delle dichiarazioni dei redditi in oggetto, senza occuparsi della loro elaborazione.
Può, quindi, ritenersi comprovata l'esistenza di un rapporto professionale intercorso fra gli attori e la dott.ssa , quantomeno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 e CP_2 avente a oggetto l'elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
Ciò ha reso anche superflua l'istanza attorea formulata in prima udienza di disporre l'intervento di ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e Parte_3
270 c.p.c..
4. Le domande restitutorie e risarcitorie.
Giova rammentare che, ai fini risarcitori, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, oltre alla dimostrazione del titolo e all'allegazione dell'inadempimento professionale, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato dal cliente (cfr. ex multis Cass. n. 11213/2017).
È poi doveroso aggiungere come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi - in termini generali - che la proposizione di una domanda pagina 5 di 9 risarcitoria conseguente alla denuncia di un inadempimento contrattuale comprenda necessariamente anche una domanda di risoluzione del contratto che si assume inadempiuto, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (…) il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituire esclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell'art. 1223 c.c., che contempla -
a fini esclusivamente risarcitori - le sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento” (cfr. ex plurimis Cass. n. 347/2025).
Ferme tali premesse, deve allora ritenersi infondata la domanda societaria volta alla restituzione della somma di € 5.868,38 pagata alla controparte a titolo di onorario per le prestazioni rese, non avendo l'attrice proposto alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale lesiva della persistente efficacia del titolo negoziale (ossia del contratto d'opera professionale) giustificativo di detto credito.
Meritevole di reiezione è, inoltre, la domanda risarcitoria degli attori.
Va chiarito anzitutto che, quantunque rientri nell'ordinaria diligenza dell'intermediario abilitato la corretta redazione della dichiarazione dei redditi nonché l'invio della stessa all'Agenzia delle Entrate, alcun pregiudizio astrattamente risarcibile potrebbe configurarsi in merito alla differenza tra le imposte versate dal contribuente e quelle maggiori effettivamente dovute a seguito del ricalcolo fiscale, in quanto trattasi di somme che il medesimo avrebbe comunque dovuto sostenere.
Di conseguenza, il danno ristorabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. andrebbe circoscritto ad eventuali sanzioni e interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate per effetto dei suoi accertamenti, nonché ad altri oneri accessori (quali ad esempio maturati a titolo di procedure esecutive e diritti di notifica), trattandosi di importi che il contribuente avrebbe infatti risparmiato in ipotesi di correttezza nelle dichiarazioni reddituali pregresse.
Ciò posto, deve allora osservarsi che nella specie non hanno di certo fondamento le pretese attoree riferite alle cartelle esattoriali n. 02020190017608113000 di € 22.542,48
e n. 02020160027068587000 di € 15.710,72, rispettivamente indirizzate alla sig.ra e al sig. essedo state oggetto di sgravio integrale (all.ti 20 e 22 di parte Pt_2 Pt_1 attrice), con insussistenza di pregiudizi sofferti dai medesimi.
È altresì infondata l'ulteriore pretesa risarcitoria della sig.ra relativa alla cartella Pt_2
pagina 6 di 9 n. 02020160026898157000 di € 22.941,86, dal momento che la stessa fu assoggettata alla definizione agevolata “Saldo e stralcio” con pagamento finale di € 3.778,07 (all. 19 dell'attrice), importo sensibilmente inferiore a quello complessivo riportato nella cartella che avrebbe dovuto versare nel 2014 in base ai redditi effettivamente prodotti nell'annualità d'imposta 2013 (€ 14.417,52, corrispondente alla somma di € 13.354,36 +
€ 306,68 + € 756,48), con la conseguente insussistenza di danni ristorabili. Discorso analogo può compiersi circa l'ulteriore pretesa risarcitoria del sig. in merito alla Pt_1 cartella n. 0202020001386571000 di € 3.741,06, divenuta oggetto prima di rateizzazione parziale per un esborso di € 424,05 e poi di definizione agevolata “Rottamazione Quater” per € 2.191,37, per un totale di € 2.615,42 (all. 23 dell'attrice); importo che supera di appena € 243,42 quello complessivo (€ 2.372,00) ricavabile dalla somma delle poste elencate nella cartella relative a somme comunque dovute dal nel 2014 in base ai Pt_1 redditi effettivamente prodotti nell'annualità d'imposta 2013 (€ 2.101,00 + € 89,00 + €
181,00).
Analogamente può dirsi sulla pretesa risarcitoria della società riguardo alla cartella CP_1
n. 02020160026650600000 di € 4.615,53, divenuta oggetto prima di rateizzazione parziale per un esborso di € 1.516,59 e poi di definizione agevolata “Rottamazione
Quater” per € 2.243,21, per un totale di € 3.759,80 (all. 16 dell'attrice); importo che supera di appena € 571,18 quello riportato nella cartella attinente al saldo d'imposta comunque dovuto dalla società per l'annualità 2013 (€ 3.188,00).
Parimenti sulla cartella n. 02020170006432577000 rivolta a di € 2.001,71, CP_1 integralmente onorata nell'importo di € 2.019,88 (all. 17), che supera di appena €
789,88 quello complessivo (€ 1.230,00) ricavabile dalla somma delle poste elencate nella cartella relative a poste comunque dovute dalla società per l'annualità 2013 (€ 868,00 +
€ 89,00 + € 362,00).
In conclusione, l'importo globale che la convenuta potrebbe se del caso essere chiamata a risarcire a parte attrice ascenderebbe ad € 1.604,48, di cui € 243,42 al sig. ed € Pt_1
1.361,06 alla società CP_1
Viceversa, non troverebbero spazio in questa sede le domande di rimborso delle spese che gli attori assumono d'aver corrisposto alla nuova commercialista dott.ssa per Per_1 le prestazioni di verifica delle situazioni fiscali degli anni d'imposta 2013 e 2015, di controllo delle dichiarazioni e delle cartelle esattoriali, nonché di richieste di sospensione e annullamento di queste ultime, trattandosi di domande formulate successivamente ai pagina 7 di 9 termini preclusivi imposti dall'art. 183 c.p.c. e senza la proposizione di alcun'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. basata su una dedotta impossibilità di prospettare tali danni ab initio.
Ripercorrendo allora l'iter argomentativo inerente alla suindicata cifra di € 1.604,48, occorre rilevare che l'inadempimento del commercialista è stato dedotto sulla scorta di una perizia di parte - che ha valore di mera allegazione difensiva -, nella quale si dà soltanto atto di una pluralità di invii di medesime dichiarazioni di redditi ad opera della dott.ssa , tant'è che gli attori inferiscono la responsabilità professionale di CP_2 quest'ultima in ordine ai lamentati danni dalla confusionaria gestione fiscale e conseguente ricezione di cartelle di pagamento.
Ora, come già detto, se è vero che costituisce principio generale, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.
Nel caso che ci occupa tale prova non è stata adeguatamente fornita.
Dalle risultanze processuali emerge l'incontrovertibilità della circostanza per cui la documentazione fiscale sulla cui base la avrebbe dovuto svolgere il proprio CP_2 mandato venne fornita direttamente dagli attori, e non v'è traccia alcuna dei documenti che questi avrebbero consegnato alla convenuta per farle correttamente assolvere all'incarico conferito.
Né parte attrice, a fronte della contestazione avversaria, ha allegato d'aver fornito alla convenuta informazioni complete e corrette per la compilazione delle dichiarazione da trasmettere.
È pacifico che il rapporto obbligatorio intercorrente tra il commercialista e il cliente non travalica lo specifico mandato affidato al professionista sulla base del contratto concluso e, conseguentemente, l'onere di diligenza professionale non può che limitarsi ai dati e le informazioni che allo stesso sono forniti dal cliente (cfr. ex ceteris Cass. n. 12463/2016).
La documentazione prodotta in giudizio, in particolare le molteplici dichiarazioni reddituali inviate e le cartelle esattoriali (talune anche annullate), non possono assurgere a prova di negligenza o superficialità del commercialista nello svolgimento dell'attività di pagina 8 di 9 consulenza fiscale da cui sono scaturite imposte e sanzioni per il contribuente, trattandosi di esiti che non si esclude possano essere dipesi anche da errata comunicazione di dati e/o omessa o ritardata documentazione derivata dalla condotta dei soli attori.
La prova di una mala gestio da parte del commercialista va, invece, rigorosamente individuata e non con la semplice produzione degli accertamenti fiscali che sono unicamente dimostrativi di somme dovute all'erario da parte del contribuente e null'altro.
A ciò si aggiunga che, per quanto attiene alla cartella n. 02020160026650600000 di €
4.615,53 notificata alla società le agevolazioni concordate dal Fisco seguirono un CP_1 precedente rigetto dell'istanza di sgravio dettato dalla carenza della documentazione prodotta da inidonea a consentire con certezza la ricostruzione della base CP_1 imponibile IRAP per l'anno d'imposta 2013, circostanza che denota ulteriormente la lacunosità e inaffidabilità della documentazione societaria.
Per le considerazioni che precedono, quindi, le domande vanno respinte.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. e le spese processuali.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla convenuta ex art. 96
c.p.c., non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale degli attori, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Respinge la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%).
Grosseto, 4.11.2025. Il Giudice
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