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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 13:59 in composizione monocratica:
CATALANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003254450000 SPESE GIUDIZIO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
si chiede: l'annullamento della pretesa tributaria con vittoria di onorari e spese che si quantificano forfettariamente in Euro 1.500 per onorari, oltre IVA e Cassa di Previdenza, nonché il contributo unificato pari a Euro 60 Parte resistente:
rigettare il ricorso presentato dalla controparte, per i motivi esposti in narrativa;
condannare la parte alle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per impugnare la cartella di pagamento n 134 2025 00032544 50/000 con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco aveva richiesto il pagamento delle spese di giudizio anno 2010 per le sentenze nn. 5594/45/2016 e 318/03/2015 pari a complessivi € 4.000,00, chiedendo l'annullamento della cartella sulla base delle seguenti considerazioni:
il contribuente aveva rinunciato al ricorso, aderendo alla cd “rottamazione dei ruoli”, ex art. 6 del D.L. n.
193/2016, così che la compensazione delle spese di lite era automatica come sostenuto dalla S.C. con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1978;
l'art. 6, D.L. n. 193/2016, rubricato “Definizione agevolata”, consentiva ai contribuenti di definire i carichi fiscali affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 con il versamento di capitale e interessi e conseguente stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora;
a tal fine il contribuente doveva presentare un'apposita dichiarazione, con la precisazione che, nel caso in cui la “rottamazione” si riferisse a carichi oggetto di un contenzioso tributario pendente, il contribuente doveva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento n. 13420250003254450/00 per l'anno di imposta 2010 riguardava il pagamento delle spese di lite per le sentenze n. 318/3/2015 e n 5594/45/2016 pronunciate, rispettivamente, dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ( spese per € 3.000,00 ) e dalla allora Commissione Regionale della Lombardia ( spese per € 1.000 ), per complessivi € 4.000,00;
il successivo giudizio di legittimità, istaurato dal contribuente il 2 maggio 2017, si era concluso con l'ordinanza n. 6321/2025, pubblicata in data 10 marzo 2025, con cui la Cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
il contribuente aveva presentato istanza di rottamazione il 14 aprile 2014, aveva pagato l'ultima rata della rottamazione (che determina il perfezionamento della medesima) il 30 settembre 2018, mentre la Corte di
Cassazione si era pronunciata con ordinanza del 15.1.25, depositata il 10.03.25, rigettando il ricorso presentato dal Ricorrente_1 il 2.5.17;
dal perfezionamento della rottamazione ( in data 30/09/2018 ) alla data di deposito della pronuncia della
Cassazione erano decorsi sette anni, durante i quali il contribuente era rimasto totalmente inerte, non avendo rinunciato al ricorso per Cassazione con l'adesione alla cd. “rottamazione dei ruoli”;
infatti la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6321/2025 non aveva fatto alcun riferimento alla volontà del contribuente di estinguere il giudizio a seguito di rottamazione, proprio perché alcuna domanda era stata posta in tal senso;
nessun documento era stato allegato dal contribuente che comprovasse l'avvenuta rinuncia al giudizio per
Cassazione allora pendente;
il Ricorrente_1, dunque, non aveva mai comunicato la volontà di rinunciare al ricorso, ex art. 6 d.l. 193/2016, di guisa che il giudizio di Cassazione era inutilmente proseguito per diversi anni, comportando un aggravio di costi sia per l'Amministrazione Finanziaria sia per la Corte di Cassazione;
l'art. 6 d.l. 193/2016 non disciplinava specificamente la sorte delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio per rottamazione ma la Cassazione, dopo alcune oscillazioni, si era consolidata nell'affermare la compensazione delle spese di lite in presenza di una rinuncia al ricorso ex art. 6 d.l. 193/2016;
il presupposto per la compensazione delle spese di lite, secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, era dunque la rinuncia al ricorso da parte di colui che aveva aderito alla rottamazione;
nel caso di specie alcuna rinuncia al giudizio era stata fatta dal contribuente così che l'Ufficio aveva titolo per iscrivere a ruolo le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La S. C. ha specificato che “ In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 28602 del 06/11/2024 (Rv. 672673 - 01) ).
Inoltre “In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del
2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali).” ( cfr. Cass Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018 (Rv. 651733 - 01); Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 (Rv. 647968 - 01).
La cartella di pagamento n. 13420250003254450/00 per l'anno di imposta 2010, oggetto del presente ricorso, riguarda il pagamento delle spese di lite, atteso che l'allora Commissione Tributaria Provinciale di Lecco con sentenza n. 318/3/2015 ( spese per € 3.000,00 ) e la allora Commissione Regionale della Lombardia con sentenza n 5594/45/2016 ( spese per € 1.000 ), e così complessivamente € 4.000,00, avevano rigettato rispettivamente il ricorso e l'appello del Ricorrente_1 e lo avevano condannato al pagamento delle spese di lite.
Non è contestato quanto affermato dall'Ufficio e cioè che: il contribuente ha presentato istanza di rottamazione il 14 aprile 2014, ha pagato l'ultima rata della rottamazione ( che determina il perfezionamento della medesima) il 30 settembre 2018, mentre la Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza del 15.1.25 depositata il 10.03.25, con cui ha rigettato nel merito il ricorso presentato da Ricorrente_1 il 2.5.17 e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 1.400,00.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 15.1.25, depositata il 10.03.25, non ha fatto alcun cenno alla volontà del contribuente di estinguere il giudizio a seguito di rottamazione, evidentemente perché alcuna domanda era stata posta in tal senso. Inoltre parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione con cui comunicava che rinunciava al ricorso per Cassazione.
La Cassazione con la sentenza n. 10198 del 27/04/2018 (Rv. 647968 - 01) ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391, secondo comma, cod. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite».
L'art. 6 del menzionato d.l. n. 193 del 2016 al comma 2, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi». La condanna del rottamante/ricorrente alle spese di legge si porrebbe, quindi, in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
All'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetti i carichi cui si riferisce la rottamazione, impegno contenuto nella dichiarazione con cui, ai fini della definizione di cui all'art 6 sopra citato, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, deve poi far seguito, per avere la compensazione delle spese di lite, l'effettiva rinuncia ai giudizi, rinuncia da presentare non già all'agente della riscossione ma al giudice ( nel nostro caso la S.C. ) davanti al quale pende il giudizio.
Nel caso di specie, però, il Ricorrente_1 non ha mai rinunciato al ricorso per Cassazione, tanto che la S.C. non ha fatto alcun cenno alla rottamazione chiesta dal contribuente.
Nel consegue, quindi, che il ricorso deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'ufficio le spese di lite che liquida in € 745,20.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 13:59 in composizione monocratica:
CATALANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420250003254450000 SPESE GIUDIZIO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
si chiede: l'annullamento della pretesa tributaria con vittoria di onorari e spese che si quantificano forfettariamente in Euro 1.500 per onorari, oltre IVA e Cassa di Previdenza, nonché il contributo unificato pari a Euro 60 Parte resistente:
rigettare il ricorso presentato dalla controparte, per i motivi esposti in narrativa;
condannare la parte alle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per impugnare la cartella di pagamento n 134 2025 00032544 50/000 con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco aveva richiesto il pagamento delle spese di giudizio anno 2010 per le sentenze nn. 5594/45/2016 e 318/03/2015 pari a complessivi € 4.000,00, chiedendo l'annullamento della cartella sulla base delle seguenti considerazioni:
il contribuente aveva rinunciato al ricorso, aderendo alla cd “rottamazione dei ruoli”, ex art. 6 del D.L. n.
193/2016, così che la compensazione delle spese di lite era automatica come sostenuto dalla S.C. con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1978;
l'art. 6, D.L. n. 193/2016, rubricato “Definizione agevolata”, consentiva ai contribuenti di definire i carichi fiscali affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 con il versamento di capitale e interessi e conseguente stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora;
a tal fine il contribuente doveva presentare un'apposita dichiarazione, con la precisazione che, nel caso in cui la “rottamazione” si riferisse a carichi oggetto di un contenzioso tributario pendente, il contribuente doveva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento n. 13420250003254450/00 per l'anno di imposta 2010 riguardava il pagamento delle spese di lite per le sentenze n. 318/3/2015 e n 5594/45/2016 pronunciate, rispettivamente, dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ( spese per € 3.000,00 ) e dalla allora Commissione Regionale della Lombardia ( spese per € 1.000 ), per complessivi € 4.000,00;
il successivo giudizio di legittimità, istaurato dal contribuente il 2 maggio 2017, si era concluso con l'ordinanza n. 6321/2025, pubblicata in data 10 marzo 2025, con cui la Cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
il contribuente aveva presentato istanza di rottamazione il 14 aprile 2014, aveva pagato l'ultima rata della rottamazione (che determina il perfezionamento della medesima) il 30 settembre 2018, mentre la Corte di
Cassazione si era pronunciata con ordinanza del 15.1.25, depositata il 10.03.25, rigettando il ricorso presentato dal Ricorrente_1 il 2.5.17;
dal perfezionamento della rottamazione ( in data 30/09/2018 ) alla data di deposito della pronuncia della
Cassazione erano decorsi sette anni, durante i quali il contribuente era rimasto totalmente inerte, non avendo rinunciato al ricorso per Cassazione con l'adesione alla cd. “rottamazione dei ruoli”;
infatti la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6321/2025 non aveva fatto alcun riferimento alla volontà del contribuente di estinguere il giudizio a seguito di rottamazione, proprio perché alcuna domanda era stata posta in tal senso;
nessun documento era stato allegato dal contribuente che comprovasse l'avvenuta rinuncia al giudizio per
Cassazione allora pendente;
il Ricorrente_1, dunque, non aveva mai comunicato la volontà di rinunciare al ricorso, ex art. 6 d.l. 193/2016, di guisa che il giudizio di Cassazione era inutilmente proseguito per diversi anni, comportando un aggravio di costi sia per l'Amministrazione Finanziaria sia per la Corte di Cassazione;
l'art. 6 d.l. 193/2016 non disciplinava specificamente la sorte delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio per rottamazione ma la Cassazione, dopo alcune oscillazioni, si era consolidata nell'affermare la compensazione delle spese di lite in presenza di una rinuncia al ricorso ex art. 6 d.l. 193/2016;
il presupposto per la compensazione delle spese di lite, secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, era dunque la rinuncia al ricorso da parte di colui che aveva aderito alla rottamazione;
nel caso di specie alcuna rinuncia al giudizio era stata fatta dal contribuente così che l'Ufficio aveva titolo per iscrivere a ruolo le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La S. C. ha specificato che “ In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 28602 del 06/11/2024 (Rv. 672673 - 01) ).
Inoltre “In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del
2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali).” ( cfr. Cass Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018 (Rv. 651733 - 01); Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 (Rv. 647968 - 01).
La cartella di pagamento n. 13420250003254450/00 per l'anno di imposta 2010, oggetto del presente ricorso, riguarda il pagamento delle spese di lite, atteso che l'allora Commissione Tributaria Provinciale di Lecco con sentenza n. 318/3/2015 ( spese per € 3.000,00 ) e la allora Commissione Regionale della Lombardia con sentenza n 5594/45/2016 ( spese per € 1.000 ), e così complessivamente € 4.000,00, avevano rigettato rispettivamente il ricorso e l'appello del Ricorrente_1 e lo avevano condannato al pagamento delle spese di lite.
Non è contestato quanto affermato dall'Ufficio e cioè che: il contribuente ha presentato istanza di rottamazione il 14 aprile 2014, ha pagato l'ultima rata della rottamazione ( che determina il perfezionamento della medesima) il 30 settembre 2018, mentre la Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza del 15.1.25 depositata il 10.03.25, con cui ha rigettato nel merito il ricorso presentato da Ricorrente_1 il 2.5.17 e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 1.400,00.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 15.1.25, depositata il 10.03.25, non ha fatto alcun cenno alla volontà del contribuente di estinguere il giudizio a seguito di rottamazione, evidentemente perché alcuna domanda era stata posta in tal senso. Inoltre parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione con cui comunicava che rinunciava al ricorso per Cassazione.
La Cassazione con la sentenza n. 10198 del 27/04/2018 (Rv. 647968 - 01) ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391, secondo comma, cod. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite».
L'art. 6 del menzionato d.l. n. 193 del 2016 al comma 2, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi». La condanna del rottamante/ricorrente alle spese di legge si porrebbe, quindi, in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
All'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetti i carichi cui si riferisce la rottamazione, impegno contenuto nella dichiarazione con cui, ai fini della definizione di cui all'art 6 sopra citato, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, deve poi far seguito, per avere la compensazione delle spese di lite, l'effettiva rinuncia ai giudizi, rinuncia da presentare non già all'agente della riscossione ma al giudice ( nel nostro caso la S.C. ) davanti al quale pende il giudizio.
Nel caso di specie, però, il Ricorrente_1 non ha mai rinunciato al ricorso per Cassazione, tanto che la S.C. non ha fatto alcun cenno alla rottamazione chiesta dal contribuente.
Nel consegue, quindi, che il ricorso deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'ufficio le spese di lite che liquida in € 745,20.