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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1117/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Antonio Corte ConSIliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo ConSIliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, c.f. n. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 in qualità di Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato per procura
[...] speciale, rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri presso il cui studio in Paternò, via Somalia n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Accossano (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._2 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, ora in Via Lattanzio 23;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
1 CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'atto di appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata n. 842/24 del Tribunale di Monza, resa nel giudizio iscritto al n. 3425/2023
R.G.: in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione penale;
ritenere e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 171 bis c.p.c. e del combinato disposto dagli artt. 106 c.p.c. e 39 d.lgs. 112/99 e rimettere la causa in primo grado per consentire la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. del , quale Controparte_2 ente impositore, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, via Arenula 70 , 00186, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Milano, indirizzo PEC
Email_1 In ogni caso, per i motivi di cui sopra, riformare la sentenza di primo grado, tenendo indenne
[...]
dalle conseguenze del giudizio. Parte_1 In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della fondatezza dell'opposizione proposta, si chiede che l'Agente della Riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole non imputabile allo stesso, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”;
PER L'APPELLATA:
“respingere integralmente l'impugnazione proposta da avverso Parte_3 la sentenza del Tribunale ordinario di Monza n.842/2024, da confermarsi integralmente;
- condannare l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione secondo i valori medi
[...] di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_3 sentenza n. 842/2024, pubblicata l'8.3.2024, con cui il Tribunale di Monza, definendo il giudizio di opposizione a cartella esattoriale introdotto da , ha accolto le domande Controparte_1 dell'opponente e, per l'effetto, dichiarato nulla la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 emessa da quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del CP_4 [...]
– Corte di Appello di Milano. Controparte_2
Nel giudizio di primo grado la SI.ra ha opposto, nello specifico, la cartella indicata con CP_1 ruolo n. 2020/006103 reso esecutivo in data 11.2.2020, per il pagamento della somma di € 230.007,17 portata dalla sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (cfr. doc. 2 fasc. opponente). A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità della cartella per inesistenza e/o omessa notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/90 e per violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212/00; nonché, l'infondatezza della pretesa per prescrizione ed inesistenza del credito vantato da . Ha poi eccepito che “pur se fosse accertato che la Parte_3 cartella opposta trovasse il suo presupposto nella citata sentenza penale di condanna (cfr. ns. doc.02), la decisione del giudice penale non statuiva alcuna condanna al pagamento di somme in capo alla SI.ra , neppure a titolo di spese processuali (che, peraltro, debbono essere CP_1 quantificate e recuperate ai sensi degli artt.200 e segg. D.Lgs. 231/2002, attività del tutto omessa nel caso di specie)”.
2 Sulla base di tali assunti ha chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale inaudita altera parte, accolta con provvedimento del 23.06.2023.
costituitasi in giudizio nella fase cautelare, ha dedotto il difetto assoluto di legittimazione CP_4 passiva dell'agente della riscossione e ha formulato istanza, non accolta dal giudice, di chiamata in causa dell'ente impositore. Ha altresì eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e ha sostenuto la legittimità e tempestività della procedura e degli atti della riscossione.
Alla prima udienza di trattazione del 26.10.2023, svoltasi in assenza del procuratore di il CP_4
Tribunale ha confermato la sospensione e ritenuto la causa matura per la decisione. Con la sentenza gravata, ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla CP_1
“preliminarmente va affermata la competenza del Giudice adito in relazione alla quantificazione delle spese derivanti dalla statuizione relativa in sede penale e le contestazioni relative alla determinazione effettuata ad opera dell'amministrazione devono essere introdotte nella forma prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione sezioni unite 12 gennaio 2012 n. 491). Nel merito si osserva che la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente), oggetto della presente opposizione e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha CP_1 ad oggetto il medesimo credito azionato con altra cartella.
Alla SI.ra era stata, infatti, notificata in data 31.12.2019 la cartella n. 068 2019 CP_1 0084617851000, emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la cartella n. 068 2019 0084617851000, CP_1 procedimento definito con la sentenza n. 1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente).
Provvedimento con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che in data 18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione all'ente impositore il 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella. Sicché appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza, riportante per giunta un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente. La lettura del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello evidenzia chiaramente che nessuna condanna alle spese processuali in favore dello Stato è stata pronunciata nei confronti della SI.ra
, tenuta soltanto a risarcire il danno e a rifondere le spese processuali alla parte civile CP_1 costituita.
Né, peraltro, ha addotto motivazioni idonee a sostenere la Parte_3 legittimità dello sgravio e la successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Ragioni di economia processuale in armonia anche con i principi della ragionevole durata del processo hanno indotto il Giudicante a non autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo.
Del resto, nel caso di specie non può legittimamente invocare la Controparte_5 propria estraneità alle vicende relative al merito delle somme pretese dall'Ente Impositore anche ai soli fini della statuizione sulle spese di lite, estraneità che tuttavia rende infondata la richiesta di condanna per lite temeraria. Infatti, a fronte della richiesta di riscossione di somme in forza del Controparte_5 medesimo titolo oggetto di cartella già sgravata avrebbe dovuto in ottica di collaborazione avvertire della circostanza l'Ente Impositore. Per le considerazioni sopra svolte l'opposizione sub iudice risulta fondata e, pertanto, va accolta. Le considerazioni che precedono rendono altresì superflua la statuizione sull'intervenuta prescrizione del credito …”.
3 2. Con il primo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente CP_4 ritenuto la propria competenza funzionale a decidere dell'opposizione proposta dalla , per CP_1 essere a suo dire competente il giudice dell'esecuzione penale. Con il secondo e il terzo motivo deduce la nullità del procedimento di primo grado “per errato diniego della richiesta di chiamata in causa del terzo ente impositore in violazione del combinato disposto degli artt. 106 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 112/99” nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 171 bis c.p.c.. Con il quarto e quinto motivo censura nel merito la sentenza gravata ritenendo che la stessa si sia fondata su un assunto non dimostrato, ovvero la coincidenza tra la pretesa riportata nella cartella di pagamento opposta, n. 06820200037935369000, notificata da in data 6.4.2023, su ruolo n. CP_4 2020/006103 di € 227.724,05 reso esecutivo dal – Corte di Appello di Controparte_2
Milano, per il pagamento di € 230.007,17 in forza della sentenza n. 974 del 4.11.2010, con la pretesa riportata nella diversa cartella di pagamento n. 068 20190084617851000 recante, invece, un ruolo distinto, n. 2019/014517 di € 91.107,62, reso esecutivo in data 5.8.2019, dal medesimo ente impositore, – Corte di Appello di Milano. Controparte_2 Sostiene quindi la legittimità del proprio operato perché “le somme richieste con la cartella di pagamento opposta hanno un differente titolo rispetto a quello relativo alla cartella di pagamento opposta, poiché i ruoli consegnati sono distinti”, rilevando comunque di non aver sollevato in primo grado contestazioni sulle questioni di merito “perché, in radice, ha rifiutato il contraddittorio, stante il proprio difetto di legittimazione passiva e rinviato alle opportune deduzioni dell'ente impositore chiamato in giudizio”. Con il sesto motivo di appello censura infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese posta a suo carico, che sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 39 d.lgs.112/99 “stante la rituale e tempestiva istanza di chiamata in causa del terzo, anche ai fini di essere manlevata dalle spese di lite
…”.
3. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 24.7.2024, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 14.1.2025, il ConSIliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, quanto alla legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va richiamato il principio generale, su cui vi è unanime consenso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che “poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (da ultimo v. Cass., ord. n. 3870/2024). La Suprema Corte, con la pronuncia richiamata, ha in particolare statuito che “… nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione … infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
4 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”. Secondo la Corte, al di là dei casi, ritenuti “del tutto eccezionali”, di opposizioni esecutive cd.
“recuperatorie”, “la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente”, e, pur non potendo ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e, dunque,
“l'evocazione dell'ente creditore non è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio”. La Corte, con la citata ordinanza n. 3870/2024, ha poi chiarito che il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici o, comunque, di interesse pubblico, e che, proprio a causa di tale scissione,“il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Tale ricostruzione trova poi, secondo la Corte, un preciso aggancio normativo nell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, ai sensi del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando il debitore solleva ulteriori questioni attinenti alla pretesa creditoria se vuole evitare di “rispondere delle conseguenze della lite“, ciò che, secondo la Corte, “implica necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell'ente creditore;
b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, all'esito dell'opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull'oggetto dell'opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull'esistenza del credito, nei confronti dell'ente creditore (in caso contrario, l'agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell'ente creditore, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest'ultimo)” (cfr., Cass., ord. n. 3870/2024 cit.).
Alla luce degli esposti principi giurisprudenziali, non sussiste alcuna nullità del giudizio di primo grado per la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore ( ), non Controparte_2 ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo pacifica la legittimazione passiva di rispetto alle domande ed eccezioni dell'opponente volte a far valere questioni inerenti la CP_4 regolarità e validità degli atti esecutivi che pacificamente riguardano la posizione dell'Agente della Riscossione.
Fatta tale premessa, ritiene però la Corte che la sentenza di primo grado non sia condivisibile nella parte in cui ha affermato la propria competenza, quale giudice civile adito ex art. 615 c.p.c., con riguardo a ciascuna delle questioni sollevate dalla SI.ra nell'atto di citazione introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado. L'opponente, infatti, ha tra l'altro dedotto (p. 2) che “pur se fosse accertato che la cartella opposta trovasse il suo presupposto nella citata sentenza penale di condanna (cfr. ns. doc.02), la decisione del giudice penale non statuiva alcuna condanna al pagamento di somme in capo alla SI.ra , CP_1
5 neppure a titolo di spese processuali (che, peraltro, debbono essere quantificate e recuperate ai sensi degli artt.200 e segg. D.Lgs. 231/2002, attività del tutto omessa nel caso di specie)”. Ebbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi – come nel caso di specie - provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, mentre è devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale la questione inerente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna e la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa (cfr., ad es., Cass., sent.
n. 23297/2022 e, più di recente, ord. n. 14082/2023).
Nel caso di specie, in cui la non formula contestazioni relative alla concreta determinazione CP_1 del quantum dovuto a titolo di spese processuali, come liquidato dagli organi competenti, ma afferma non esservi stata pronuncia di condanna a suo carico, in sede penale, al pagamento di dette spese, la relativa questione avrebbe dovuto essere proposta al giudice dell'esecuzione penale.
Sul punto, il motivo di opposizione proposto dalla va dichiarato inammissibile. CP_1
La pronuncia del Tribunale va invece nel merito condivisa, attesa l'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame articolati da CP_4
Il secondo motivo di gravame va come detto rigettato, non sussistendo alcun vizio di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado quale conseguenza della mancata evocazione e partecipazione al giudizio del , ente impositore. Controparte_2 Il terzo motivo, con cui è dedotta violazione dell'art. 171 bis c.p.c., è parimenti infondato, atteso che la data della prima udienza di trattazione (26.10.2023) è stata confermata dal giudice con decreto del 23.6.2023 di sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, e che in tale udienza regolarmente costituitasi con comparsa depositata il 7.7.2023, CP_4 non è comparsa. L'appellante lamenta violazione dell'art. 171 bis c.p.c. per non avere il Tribunale adottato il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore e conseguentemente differito l'udienza fissata per il 26.10.2023, ma la doglianza non è fondata atteso che il primo giudice non era tenuto ad autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo ed ha spiegato, in sentenza, le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere tale autorizzazione. Correttamente pertanto il Tribunale ha confermato la data della prima udienza, tenutasi come detto in assenza di e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.. CP_4
Il quarto e il quinto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono anch'essi infondati. ostiene che la decisione di accoglimento dell'opposizione si sarebbe fondata su un assunto non CP_4 dimostrato, ovvero la coincidenza tra la pretesa riportata nella cartella di pagamento opposta in questo giudizio, n. 06820200037935369000, notificata in data 6.4.2023 su ruolo n. 2020/006103 di €
227.724,05, con la pretesa riportata nella cartella di pagamento n. 068 20190084617851000 recante, invece, un ruolo distinto, n. 2019/014517 di € 91.107,62, reso esecutivo in data 5.8.2019, dal medesimo ente impositore, – Corte di Appello di Milano. Controparte_2 L'erroneità delle conclusioni del primo giudice deriverebbe, secondo l'appellante, dal differente numero di ruolo delle due cartelle, dalla differente data di esecutività dello stesso e dal diverso importo iscritto a ruolo.
La tesi di non può essere accolta: risulta infatti provato in via documentale che la cartella di CP_4 pagamento n. 06820200037935369000 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte opponente), oggetto del presente giudizio e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha ad oggetto il medesimo CP_1 credito azionato con altra cartella notificata in data 31.12.2019.
6 Si tratta in particolare della cartella n. 068 2019 0084617851000, emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (doc. 2 fasc. opponente): è sufficiente confrontare le due cartelle di pagamento prodotte in atti, ed in particolare l'ultima pagina di esse, per concludere che il titolo azionato è lo stesso, a nulla rilevando il diverso numero di ruolo o la data in cui è stato reso esecutivo dal . CP_2
Ed infatti la SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la prima cartella n. 068 2019 CP_1
0084617851000 notificata nel 2019, e il relativo procedimento era stato definito con la sentenza n.
1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente). Sentenza con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che in data 18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione ad l 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella, circostanza questa CP_4 pacifica e non contestata neanche nel presente giudizio. Ora, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza di condanna in sede penale, riportante tra l'altro un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente senza che alcuna motivazione sia mai stata addotta sul punto da che nemmeno in questo giudizio ha CP_4 spiegato le ragioni del precedente sgravio e della successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Le argomentazioni spese da con i motivi di appello in esame, che in subordine afferma di CP_4 rifiutare il contraddittorio invocando il proprio difetto di legittimazione passiva e la propria estraneità rispetto a tale questioni, non possono essere condivise, in quanto l'agente della riscossione - unico legittimato passivo rispetto alle domande dell'opponente volte a contestare il diritto di procedere in via esecutiva mediante ruolo – ben poteva rendersi conto dell'avvenuta richiesta di riscossione di somme in forza del medesimo titolo oggetto di una cartella già sgravata e, in ottica di collaborazione, notiziare l'ente impositore al fine di evitare l'illegittima emissione di una nuova cartella di pagamento in danno della (costretta ad affrontare inutilmente i costi di un secondo giudizio di CP_1 opposizione).
Il sesto motivo di appello va invece parzialmente accolto.
La condanna al pagamento delle spese di lite posta dal Tribunale a carico integrale di va CP_4 riformata, sia in considerazione della ritenuta inammissibilità di un motivo di opposizione proposto in primo grado dalla , sia in quanto l'appellante aveva ritualmente e tempestivamente CP_1 formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore in forza di quanto previsto dall'art. 39 d.lgs.112/99, autorizzazione che il Tribunale ha ritenuto di non concedere. Appare equo, in ragione di ciò, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Per gli stessi motivi, e in considerazione dell'esito finale e complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, c.f. n. , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
Monza n. 842/2024, pubblicata l'8.3.2024, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma sul punto della sentenza gravata:
- Dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla contestazione della riferibilità all'opponente della statuizione del giudice penale di condanna al pagamento di
7 somme, anche a titolo di spese processuali, per essere competente il giudice dell'esecuzione penale;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 27.1.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Antonio Corte ConSIliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo ConSIliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, c.f. n. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 in qualità di Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato per procura
[...] speciale, rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri presso il cui studio in Paternò, via Somalia n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Accossano (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._2 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, ora in Via Lattanzio 23;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
1 CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'atto di appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata n. 842/24 del Tribunale di Monza, resa nel giudizio iscritto al n. 3425/2023
R.G.: in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'esecuzione penale;
ritenere e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 171 bis c.p.c. e del combinato disposto dagli artt. 106 c.p.c. e 39 d.lgs. 112/99 e rimettere la causa in primo grado per consentire la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. del , quale Controparte_2 ente impositore, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, via Arenula 70 , 00186, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Milano, indirizzo PEC
Email_1 In ogni caso, per i motivi di cui sopra, riformare la sentenza di primo grado, tenendo indenne
[...]
dalle conseguenze del giudizio. Parte_1 In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della fondatezza dell'opposizione proposta, si chiede che l'Agente della Riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole non imputabile allo stesso, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”;
PER L'APPELLATA:
“respingere integralmente l'impugnazione proposta da avverso Parte_3 la sentenza del Tribunale ordinario di Monza n.842/2024, da confermarsi integralmente;
- condannare l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione secondo i valori medi
[...] di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_3 sentenza n. 842/2024, pubblicata l'8.3.2024, con cui il Tribunale di Monza, definendo il giudizio di opposizione a cartella esattoriale introdotto da , ha accolto le domande Controparte_1 dell'opponente e, per l'effetto, dichiarato nulla la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 emessa da quale agente della riscossione per la provincia di Milano, su incarico del CP_4 [...]
– Corte di Appello di Milano. Controparte_2
Nel giudizio di primo grado la SI.ra ha opposto, nello specifico, la cartella indicata con CP_1 ruolo n. 2020/006103 reso esecutivo in data 11.2.2020, per il pagamento della somma di € 230.007,17 portata dalla sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (cfr. doc. 2 fasc. opponente). A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità della cartella per inesistenza e/o omessa notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/90 e per violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212/00; nonché, l'infondatezza della pretesa per prescrizione ed inesistenza del credito vantato da . Ha poi eccepito che “pur se fosse accertato che la Parte_3 cartella opposta trovasse il suo presupposto nella citata sentenza penale di condanna (cfr. ns. doc.02), la decisione del giudice penale non statuiva alcuna condanna al pagamento di somme in capo alla SI.ra , neppure a titolo di spese processuali (che, peraltro, debbono essere CP_1 quantificate e recuperate ai sensi degli artt.200 e segg. D.Lgs. 231/2002, attività del tutto omessa nel caso di specie)”.
2 Sulla base di tali assunti ha chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale inaudita altera parte, accolta con provvedimento del 23.06.2023.
costituitasi in giudizio nella fase cautelare, ha dedotto il difetto assoluto di legittimazione CP_4 passiva dell'agente della riscossione e ha formulato istanza, non accolta dal giudice, di chiamata in causa dell'ente impositore. Ha altresì eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e ha sostenuto la legittimità e tempestività della procedura e degli atti della riscossione.
Alla prima udienza di trattazione del 26.10.2023, svoltasi in assenza del procuratore di il CP_4
Tribunale ha confermato la sospensione e ritenuto la causa matura per la decisione. Con la sentenza gravata, ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla CP_1
“preliminarmente va affermata la competenza del Giudice adito in relazione alla quantificazione delle spese derivanti dalla statuizione relativa in sede penale e le contestazioni relative alla determinazione effettuata ad opera dell'amministrazione devono essere introdotte nella forma prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione sezioni unite 12 gennaio 2012 n. 491). Nel merito si osserva che la cartella di pagamento n. 068 2020 00379353 69 000 (Cfr. doc. 1 fasc. opponente), oggetto della presente opposizione e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha CP_1 ad oggetto il medesimo credito azionato con altra cartella.
Alla SI.ra era stata, infatti, notificata in data 31.12.2019 la cartella n. 068 2019 CP_1 0084617851000, emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (Cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la cartella n. 068 2019 0084617851000, CP_1 procedimento definito con la sentenza n. 1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente).
Provvedimento con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che in data 18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione all'ente impositore il 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella. Sicché appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza, riportante per giunta un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente. La lettura del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello evidenzia chiaramente che nessuna condanna alle spese processuali in favore dello Stato è stata pronunciata nei confronti della SI.ra
, tenuta soltanto a risarcire il danno e a rifondere le spese processuali alla parte civile CP_1 costituita.
Né, peraltro, ha addotto motivazioni idonee a sostenere la Parte_3 legittimità dello sgravio e la successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Ragioni di economia processuale in armonia anche con i principi della ragionevole durata del processo hanno indotto il Giudicante a non autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo.
Del resto, nel caso di specie non può legittimamente invocare la Controparte_5 propria estraneità alle vicende relative al merito delle somme pretese dall'Ente Impositore anche ai soli fini della statuizione sulle spese di lite, estraneità che tuttavia rende infondata la richiesta di condanna per lite temeraria. Infatti, a fronte della richiesta di riscossione di somme in forza del Controparte_5 medesimo titolo oggetto di cartella già sgravata avrebbe dovuto in ottica di collaborazione avvertire della circostanza l'Ente Impositore. Per le considerazioni sopra svolte l'opposizione sub iudice risulta fondata e, pertanto, va accolta. Le considerazioni che precedono rendono altresì superflua la statuizione sull'intervenuta prescrizione del credito …”.
3 2. Con il primo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente CP_4 ritenuto la propria competenza funzionale a decidere dell'opposizione proposta dalla , per CP_1 essere a suo dire competente il giudice dell'esecuzione penale. Con il secondo e il terzo motivo deduce la nullità del procedimento di primo grado “per errato diniego della richiesta di chiamata in causa del terzo ente impositore in violazione del combinato disposto degli artt. 106 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 112/99” nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 171 bis c.p.c.. Con il quarto e quinto motivo censura nel merito la sentenza gravata ritenendo che la stessa si sia fondata su un assunto non dimostrato, ovvero la coincidenza tra la pretesa riportata nella cartella di pagamento opposta, n. 06820200037935369000, notificata da in data 6.4.2023, su ruolo n. CP_4 2020/006103 di € 227.724,05 reso esecutivo dal – Corte di Appello di Controparte_2
Milano, per il pagamento di € 230.007,17 in forza della sentenza n. 974 del 4.11.2010, con la pretesa riportata nella diversa cartella di pagamento n. 068 20190084617851000 recante, invece, un ruolo distinto, n. 2019/014517 di € 91.107,62, reso esecutivo in data 5.8.2019, dal medesimo ente impositore, – Corte di Appello di Milano. Controparte_2 Sostiene quindi la legittimità del proprio operato perché “le somme richieste con la cartella di pagamento opposta hanno un differente titolo rispetto a quello relativo alla cartella di pagamento opposta, poiché i ruoli consegnati sono distinti”, rilevando comunque di non aver sollevato in primo grado contestazioni sulle questioni di merito “perché, in radice, ha rifiutato il contraddittorio, stante il proprio difetto di legittimazione passiva e rinviato alle opportune deduzioni dell'ente impositore chiamato in giudizio”. Con il sesto motivo di appello censura infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese posta a suo carico, che sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 39 d.lgs.112/99 “stante la rituale e tempestiva istanza di chiamata in causa del terzo, anche ai fini di essere manlevata dalle spese di lite
…”.
3. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 24.7.2024, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 14.1.2025, il ConSIliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, quanto alla legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va richiamato il principio generale, su cui vi è unanime consenso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che “poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (da ultimo v. Cass., ord. n. 3870/2024). La Suprema Corte, con la pronuncia richiamata, ha in particolare statuito che “… nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione … infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
4 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”. Secondo la Corte, al di là dei casi, ritenuti “del tutto eccezionali”, di opposizioni esecutive cd.
“recuperatorie”, “la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente”, e, pur non potendo ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e, dunque,
“l'evocazione dell'ente creditore non è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio”. La Corte, con la citata ordinanza n. 3870/2024, ha poi chiarito che il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici o, comunque, di interesse pubblico, e che, proprio a causa di tale scissione,“il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Tale ricostruzione trova poi, secondo la Corte, un preciso aggancio normativo nell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, ai sensi del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando il debitore solleva ulteriori questioni attinenti alla pretesa creditoria se vuole evitare di “rispondere delle conseguenze della lite“, ciò che, secondo la Corte, “implica necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell'ente creditore;
b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, all'esito dell'opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull'oggetto dell'opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull'esistenza del credito, nei confronti dell'ente creditore (in caso contrario, l'agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell'ente creditore, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest'ultimo)” (cfr., Cass., ord. n. 3870/2024 cit.).
Alla luce degli esposti principi giurisprudenziali, non sussiste alcuna nullità del giudizio di primo grado per la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore ( ), non Controparte_2 ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo pacifica la legittimazione passiva di rispetto alle domande ed eccezioni dell'opponente volte a far valere questioni inerenti la CP_4 regolarità e validità degli atti esecutivi che pacificamente riguardano la posizione dell'Agente della Riscossione.
Fatta tale premessa, ritiene però la Corte che la sentenza di primo grado non sia condivisibile nella parte in cui ha affermato la propria competenza, quale giudice civile adito ex art. 615 c.p.c., con riguardo a ciascuna delle questioni sollevate dalla SI.ra nell'atto di citazione introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado. L'opponente, infatti, ha tra l'altro dedotto (p. 2) che “pur se fosse accertato che la cartella opposta trovasse il suo presupposto nella citata sentenza penale di condanna (cfr. ns. doc.02), la decisione del giudice penale non statuiva alcuna condanna al pagamento di somme in capo alla SI.ra , CP_1
5 neppure a titolo di spese processuali (che, peraltro, debbono essere quantificate e recuperate ai sensi degli artt.200 e segg. D.Lgs. 231/2002, attività del tutto omessa nel caso di specie)”. Ebbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi – come nel caso di specie - provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, mentre è devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale la questione inerente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna e la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa (cfr., ad es., Cass., sent.
n. 23297/2022 e, più di recente, ord. n. 14082/2023).
Nel caso di specie, in cui la non formula contestazioni relative alla concreta determinazione CP_1 del quantum dovuto a titolo di spese processuali, come liquidato dagli organi competenti, ma afferma non esservi stata pronuncia di condanna a suo carico, in sede penale, al pagamento di dette spese, la relativa questione avrebbe dovuto essere proposta al giudice dell'esecuzione penale.
Sul punto, il motivo di opposizione proposto dalla va dichiarato inammissibile. CP_1
La pronuncia del Tribunale va invece nel merito condivisa, attesa l'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame articolati da CP_4
Il secondo motivo di gravame va come detto rigettato, non sussistendo alcun vizio di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado quale conseguenza della mancata evocazione e partecipazione al giudizio del , ente impositore. Controparte_2 Il terzo motivo, con cui è dedotta violazione dell'art. 171 bis c.p.c., è parimenti infondato, atteso che la data della prima udienza di trattazione (26.10.2023) è stata confermata dal giudice con decreto del 23.6.2023 di sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, e che in tale udienza regolarmente costituitasi con comparsa depositata il 7.7.2023, CP_4 non è comparsa. L'appellante lamenta violazione dell'art. 171 bis c.p.c. per non avere il Tribunale adottato il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore e conseguentemente differito l'udienza fissata per il 26.10.2023, ma la doglianza non è fondata atteso che il primo giudice non era tenuto ad autorizzare la richiesta chiamata in causa del terzo ed ha spiegato, in sentenza, le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere tale autorizzazione. Correttamente pertanto il Tribunale ha confermato la data della prima udienza, tenutasi come detto in assenza di e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.. CP_4
Il quarto e il quinto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono anch'essi infondati. ostiene che la decisione di accoglimento dell'opposizione si sarebbe fondata su un assunto non CP_4 dimostrato, ovvero la coincidenza tra la pretesa riportata nella cartella di pagamento opposta in questo giudizio, n. 06820200037935369000, notificata in data 6.4.2023 su ruolo n. 2020/006103 di €
227.724,05, con la pretesa riportata nella cartella di pagamento n. 068 20190084617851000 recante, invece, un ruolo distinto, n. 2019/014517 di € 91.107,62, reso esecutivo in data 5.8.2019, dal medesimo ente impositore, – Corte di Appello di Milano. Controparte_2 L'erroneità delle conclusioni del primo giudice deriverebbe, secondo l'appellante, dal differente numero di ruolo delle due cartelle, dalla differente data di esecutività dello stesso e dal diverso importo iscritto a ruolo.
La tesi di non può essere accolta: risulta infatti provato in via documentale che la cartella di CP_4 pagamento n. 06820200037935369000 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte opponente), oggetto del presente giudizio e notificata alla SI. in data 26.04.2023, ha ad oggetto il medesimo CP_1 credito azionato con altra cartella notificata in data 31.12.2019.
6 Si tratta in particolare della cartella n. 068 2019 0084617851000, emessa anch'essa per il recupero delle spese processuali relative al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 974 del 4.11.2010 del Tribunale ordinario di Milano, sez. decima penale (doc. 2 fasc. opponente): è sufficiente confrontare le due cartelle di pagamento prodotte in atti, ed in particolare l'ultima pagina di esse, per concludere che il titolo azionato è lo stesso, a nulla rilevando il diverso numero di ruolo o la data in cui è stato reso esecutivo dal . CP_2
Ed infatti la SI.ra aveva già proposto opposizione avverso la prima cartella n. 068 2019 CP_1
0084617851000 notificata nel 2019, e il relativo procedimento era stato definito con la sentenza n.
1582/2020 emessa dal Tribunale di Monza (doc. 4 fasc. opponente). Sentenza con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che in data 18.02.2020, ossia dopo la notifica della citazione ad l 30.1.2020, l'opponente aveva ricevuto lo sgravio della cartella, circostanza questa CP_4 pacifica e non contestata neanche nel presente giudizio. Ora, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, appare illegittima e pretestuosa l'emissione di una nuova cartella di pagamento in forza della medesima sentenza di condanna in sede penale, riportante tra l'altro un importo considerevolmente più alto rispetto alla precedente senza che alcuna motivazione sia mai stata addotta sul punto da che nemmeno in questo giudizio ha CP_4 spiegato le ragioni del precedente sgravio e della successiva emissione di altra cartella avente ad oggetto il medesimo credito.
Le argomentazioni spese da con i motivi di appello in esame, che in subordine afferma di CP_4 rifiutare il contraddittorio invocando il proprio difetto di legittimazione passiva e la propria estraneità rispetto a tale questioni, non possono essere condivise, in quanto l'agente della riscossione - unico legittimato passivo rispetto alle domande dell'opponente volte a contestare il diritto di procedere in via esecutiva mediante ruolo – ben poteva rendersi conto dell'avvenuta richiesta di riscossione di somme in forza del medesimo titolo oggetto di una cartella già sgravata e, in ottica di collaborazione, notiziare l'ente impositore al fine di evitare l'illegittima emissione di una nuova cartella di pagamento in danno della (costretta ad affrontare inutilmente i costi di un secondo giudizio di CP_1 opposizione).
Il sesto motivo di appello va invece parzialmente accolto.
La condanna al pagamento delle spese di lite posta dal Tribunale a carico integrale di va CP_4 riformata, sia in considerazione della ritenuta inammissibilità di un motivo di opposizione proposto in primo grado dalla , sia in quanto l'appellante aveva ritualmente e tempestivamente CP_1 formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore in forza di quanto previsto dall'art. 39 d.lgs.112/99, autorizzazione che il Tribunale ha ritenuto di non concedere. Appare equo, in ragione di ciò, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Per gli stessi motivi, e in considerazione dell'esito finale e complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, c.f. n. , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 P.IVA_1
Monza n. 842/2024, pubblicata l'8.3.2024, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma sul punto della sentenza gravata:
- Dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla contestazione della riferibilità all'opponente della statuizione del giudice penale di condanna al pagamento di
7 somme, anche a titolo di spese processuali, per essere competente il giudice dell'esecuzione penale;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 27.1.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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