Art. 1.
Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , e successive modificazioni, e' autorizzato a provvedere alla estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14 , convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184 .
Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , e successive modificazioni, e' autorizzato a provvedere alla estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14 , convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184 .