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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1593 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
LO il 12/12/1976;
• (C.F.: 531.512.748-62), nata in Brasile a [...] il Parte_2
30/05/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e ,
[...] Persona_1 nato in [...] il [...];
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/06/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Controparte_2 C.F._3
12/06/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Controparte_3 C.F._4
06/02/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_3 C.F._5
14/11/1980; • (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._6
27/06/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
(come sopra generalizzata) e , nata
[...] Persona_2 in Brasile il 10/12/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._7
LO il 21/01/1986;
• (C.F.: 607.033.788-30), nata in Brasile a [...] il [...], Parte_6 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_5
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_3
14/07/1981;
• (C.F.: ), nato in Brasile a San LO Parte_7 C.F._8 il 01/07/1988;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_8 C.F._9
25/03/1961;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_9 C.F._10
LO il 21/01/1989; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Magna Grecia n. 39, presso lo studio dell'avv.
NI EO, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) con l'intervento di:
C.F.: ), nata in Brasile a [...] il [...], Parte_10 C.F._11 elettivamente domiciliata in Roma, via Magna Grecia n. 39, presso lo studio dell'avv. NI
EO, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa;
(intervenuta)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. (allegata al deposito del 26 febbraio
2025) è intervenuta nel presente giudizio chiedendo di accertare la Parte_10 cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_4 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che nulla oppone all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuta è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Essi hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti e l'intervenuta hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Bojano Persona_4
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da alle di lui figlie: Persona_6 o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Per_7 Parte_8 Parte_1 in data 17/07/1972;
o (odierna intervenuta), nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_10 brasiliano in data 16/07/1984;
o (odierna ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_8 brasiliano in data 07/04/1989;
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_11
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_1 data 06/11/2004;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadina brasiliana in data Parte_3 13/05/2023;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...]; Pt_2 Parte_1
o nato il [...]; Controparte_1
o nata il [...]; Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
➢ da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Parte_3 Parte_4 nata il [...];
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_10
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_5 data 25/05/2023;
o , nato il [...]; Parte_7
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato Parte_8 Parte_9 il 21/01/1989.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Pt_11
(coniugatasi nel 1972 con cittadino brasiliano), alle di lei figlie,
[...] Parte_11 [...]
e nate nel 1976 e 1980. Parte_1 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti e all'odierna intervenuta, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di Parte_11
e alla data di nascita di e – spiegano i loro Parte_1 Parte_3 effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare il doc. n. 31 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San LO, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa, notoriamente, anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuta.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuta, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_4 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite alla procuratrice antistataria (avv.
NI EO), atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1593/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti e l'intervenuta, sono cittadini Parte_10 italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1593 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
LO il 12/12/1976;
• (C.F.: 531.512.748-62), nata in Brasile a [...] il Parte_2
30/05/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e ,
[...] Persona_1 nato in [...] il [...];
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/06/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Controparte_2 C.F._3
12/06/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Controparte_3 C.F._4
06/02/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_3 C.F._5
14/11/1980; • (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._6
27/06/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
(come sopra generalizzata) e , nata
[...] Persona_2 in Brasile il 10/12/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._7
LO il 21/01/1986;
• (C.F.: 607.033.788-30), nata in Brasile a [...] il [...], Parte_6 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_5
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_3
14/07/1981;
• (C.F.: ), nato in Brasile a San LO Parte_7 C.F._8 il 01/07/1988;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_8 C.F._9
25/03/1961;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_9 C.F._10
LO il 21/01/1989; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Magna Grecia n. 39, presso lo studio dell'avv.
NI EO, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) con l'intervento di:
C.F.: ), nata in Brasile a [...] il [...], Parte_10 C.F._11 elettivamente domiciliata in Roma, via Magna Grecia n. 39, presso lo studio dell'avv. NI
EO, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato stabilito Gabriela Rotunno Val de Sousa;
(intervenuta)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. (allegata al deposito del 26 febbraio
2025) è intervenuta nel presente giudizio chiedendo di accertare la Parte_10 cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla stessa e, per l'effetto, di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_4 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che nulla oppone all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuta è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Essi hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti e l'intervenuta hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Bojano Persona_4
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da alle di lui figlie: Persona_6 o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Per_7 Parte_8 Parte_1 in data 17/07/1972;
o (odierna intervenuta), nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_10 brasiliano in data 16/07/1984;
o (odierna ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_8 brasiliano in data 07/04/1989;
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_11
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_1 data 06/11/2004;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadina brasiliana in data Parte_3 13/05/2023;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...]; Pt_2 Parte_1
o nato il [...]; Controparte_1
o nata il [...]; Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
➢ da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Parte_3 Parte_4 nata il [...];
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_10
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_5 data 25/05/2023;
o , nato il [...]; Parte_7
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato Parte_8 Parte_9 il 21/01/1989.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Pt_11
(coniugatasi nel 1972 con cittadino brasiliano), alle di lei figlie,
[...] Parte_11 [...]
e nate nel 1976 e 1980. Parte_1 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti e all'odierna intervenuta, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di Parte_11
e alla data di nascita di e – spiegano i loro Parte_1 Parte_3 effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare il doc. n. 31 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San LO, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa, notoriamente, anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuta.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuta, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_4 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite alla procuratrice antistataria (avv.
NI EO), atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1593/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti e l'intervenuta, sono cittadini Parte_10 italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo