Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Antonino Zappalà - Presidente rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2022 r.g., vertente
TRA
Avv. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso da sé stesso;
[...]
Appellante
E
in persona del legale rappresentante ro-tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Grasso Fortunata;
P.IVA_1
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data
12.1.2022 dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. chiedeva la Parte_1
condanna del al pagamento di somme a saldo dei Controparte_1
compensi professionali dovutigli per l'attività di rappresentanza e difesa dell'ente territoriale in un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Messina
e conclusosi con la sentenza n. 1399/2008 nel procedimento n. 1629/96.
1
domanda con ordinanza collegiale emessa in data 12.1.2022 (pubblicata il
18.1.2022).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello l'avv. . Parte_1
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza del 18.7.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito dele conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
In giurisprudenza si è affermato che “al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cassazione 31431).
Si è anche affermato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg.
c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del
2 procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (Cassazione sezioni unite 4485/2018).
Orbene, decidendo in composizione collegiale sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'avv. , il Tribunale ha manifestato di volere Parte_1
applicare il procedimento di cui all'art. 14 d. lvo 150/2011(nel testo vigente ratione temporis, avuto riguardo alla data di instaurazione del procedimento di primo grado, vale a dire il 3.4.2017), esclusa appunto la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. . L'art. 14 citato prevede, infatti, al comma 1 quanto segue: “le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione”; mentre al comma 2 prevede che “il tribunale decide in composizione collegiale”.
Va poi rammentato che “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d. lvo n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14”
(Cassazione 35026/2023).
L'adozione dell'ordinanza in forma collegiale e i principi sopra esposti rendono evidente come il provvedimento adottato dal tribunale vada ricondotto alla previsione dell'art. 14 del decreto legislativo 150/2011, che al comma 4 prevede quanto segue: “l'ordinanza che definisce il giudizio non
è appellabile”, e ciò in disparte ogni ulteriore considerazione sul fatto che le questioni relative alla tempestività delle contestazioni del Parte_2
[..
[...] in ordine al pagamento dei compensi professionali, alla luce del
[...]
d.lvo 231/02 come modificato dal d. lvo 192/2012, alla pregiudizialità comunitaria sull'interpretazione delle norme suddette, alla violazione dei minimi tariffari, alla determinazione del valore della causa, alla maggiorazione dei compensi per le plurime difese, attengono alle ragioni della domanda comunque volta alla determinazione dei compensi professionali per l'attività di difesa del svolta dall'avv. CP_1 Parte_1
nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1399/08 (proc. n. 1629/1996 Trib.
Messina).
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.222,00 per compensi professionali, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione de € 1.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione IIa civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avv. avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 2084/2017 r.g., anche nei confronti del Controparte_1
così decide:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'avv. al rimborso delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, in favore del CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, che
[...]
liquida in complessivi € 3.222,00 per compensi professionali, oltre, iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge;
4 3. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.M. 115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 26.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott. A. Zappalà
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