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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. NATALE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MISSINEO, con domicilio digitale presso il difensore alla p.e.c.
Email_1
contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, contumace.
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“-accogliere il ricorso e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 13,17 (7,77+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 12,42 (7,02+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente rimaneva contumace.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 09.11.2024 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio il
[...]
, Controparte_5 nonché , per sentire accogliere le conclusioni Controparte_4
indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un collaboratore scolastico, di aver svolto il servizio civile come “carabiniere ausiliario” dal 20/11/1998 al 19/11/1999 (cfr. doc. 2 all. al ricorso), di aver conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1997, ossia non in costanza di nomina (cfr. doc. 3 all. al ricorso), aggiungendo altresì che in data 14/06/2024, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.5.2024, aveva inoltrato all'Istituto scolastico domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2024/2027 (cfr. doc.1 all. al ricorso).
Continuava il ricorrente precisando che la domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie veniva istruita dall' Istituto scolastico, il quale, applicando l'art. 1) del D.M. 89/2024, secondo cui:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”
e l'allegato A) del suddetto decreto che prescriveva di riconoscere a coloro che avevano prestato il servizio di leva o quelli equiparati per legge, durante il rapporto di lavoro, 6 punti per ogni anno di servizio o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a gg 15, mentre a coloro che avevano prestato quei servizi non in costanza di nomina 0,60 punti o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a gg. 15, valutava i titoli allegati e gli attribuiva: 7,77 punti per il profilo di assistente amministrativo e 7,02 per il profilo di collaboratore scolastico assegnandogli soltanto 0,60 punti per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, anziché i 6 punti che gli avrebbe, al contrario, riconosciuto se avesse svolto il servizio in costanza di nomina (cfr. doc. 4 all. al ricorso); sicchè in questo modo erano stati riconosciuti al servizio prestato non in costanza di nomina, solo 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, e non i 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni previsti in caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Il ricorrente si doleva della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio pieno del servizio di leva prestato in violazione dell'art. 569, comma 3, in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94, pagina 2 di 5 nonché dell'art. art. 52, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale “[…] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici” e dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 riguardante la
“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” che stabilisce:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta
Il rimaneva contumace nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta telematicamente ex art. 3 bis L. 53/1994 il
13.12.2024; dopo la prima udienza del 21.01.2025, nella quale veniva dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, la causa - ritenuta sufficientemente documentata – veniva discussa all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi come la Suprema Corte - in plurime decisioni (ex multis, Cass. 29 marzo 2024, n. 8586; Cass. 3 giugno 2021, n.15467; Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 2 marzo
2020, n. 5679) - abbia stabilito che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e sempre nella sentenza 8586/2024 – citata anche dal ricorrente - sottolinea che “non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs.
297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974” e che - secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 - il comma 2 non sarebbe in contrapposizione con il comma 1, ma ne costituirebbe una specificazione, in quanto anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali.
pagina 3 di 5 Lungo tale linea interpretativa – in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”.
È tuttavia la stessa Corte - in una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. Lav. 08.08.2024, n. 22429) nella quale il tema di causa era analogo a quello introdotto dall'odierno ricorrente (la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso) – a chiarire che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
In altre parole, secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma primaria (art. 2050 d. lgs.
66/2010) “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Alla luce di tale argomentata e condivisibile decisione, il ricorso deve essere rigettato, il D.M. di cui si discute, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo (nel nostro caso del servizio civile) come è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di pagina 4 di 5 rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
4. Le spese di lite.
La particolarità della materia e i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità – oltre alla contumacia delle parti convenute - suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 748/2024 RG CL promossa da Parte_1 contro il , in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore, l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore e , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. NATALE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MISSINEO, con domicilio digitale presso il difensore alla p.e.c.
Email_1
contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, contumace.
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“-accogliere il ricorso e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 13,17 (7,77+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 12,42 (7,02+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente rimaneva contumace.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 09.11.2024 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio il
[...]
, Controparte_5 nonché , per sentire accogliere le conclusioni Controparte_4
indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un collaboratore scolastico, di aver svolto il servizio civile come “carabiniere ausiliario” dal 20/11/1998 al 19/11/1999 (cfr. doc. 2 all. al ricorso), di aver conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1997, ossia non in costanza di nomina (cfr. doc. 3 all. al ricorso), aggiungendo altresì che in data 14/06/2024, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.5.2024, aveva inoltrato all'Istituto scolastico domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2024/2027 (cfr. doc.1 all. al ricorso).
Continuava il ricorrente precisando che la domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie veniva istruita dall' Istituto scolastico, il quale, applicando l'art. 1) del D.M. 89/2024, secondo cui:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”
e l'allegato A) del suddetto decreto che prescriveva di riconoscere a coloro che avevano prestato il servizio di leva o quelli equiparati per legge, durante il rapporto di lavoro, 6 punti per ogni anno di servizio o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a gg 15, mentre a coloro che avevano prestato quei servizi non in costanza di nomina 0,60 punti o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a gg. 15, valutava i titoli allegati e gli attribuiva: 7,77 punti per il profilo di assistente amministrativo e 7,02 per il profilo di collaboratore scolastico assegnandogli soltanto 0,60 punti per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, anziché i 6 punti che gli avrebbe, al contrario, riconosciuto se avesse svolto il servizio in costanza di nomina (cfr. doc. 4 all. al ricorso); sicchè in questo modo erano stati riconosciuti al servizio prestato non in costanza di nomina, solo 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, e non i 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni previsti in caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Il ricorrente si doleva della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio pieno del servizio di leva prestato in violazione dell'art. 569, comma 3, in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94, pagina 2 di 5 nonché dell'art. art. 52, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale “[…] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici” e dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 riguardante la
“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” che stabilisce:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta
Il rimaneva contumace nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta telematicamente ex art. 3 bis L. 53/1994 il
13.12.2024; dopo la prima udienza del 21.01.2025, nella quale veniva dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, la causa - ritenuta sufficientemente documentata – veniva discussa all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi come la Suprema Corte - in plurime decisioni (ex multis, Cass. 29 marzo 2024, n. 8586; Cass. 3 giugno 2021, n.15467; Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 2 marzo
2020, n. 5679) - abbia stabilito che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e sempre nella sentenza 8586/2024 – citata anche dal ricorrente - sottolinea che “non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs.
297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974” e che - secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 - il comma 2 non sarebbe in contrapposizione con il comma 1, ma ne costituirebbe una specificazione, in quanto anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali.
pagina 3 di 5 Lungo tale linea interpretativa – in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”.
È tuttavia la stessa Corte - in una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. Lav. 08.08.2024, n. 22429) nella quale il tema di causa era analogo a quello introdotto dall'odierno ricorrente (la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso) – a chiarire che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
In altre parole, secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma primaria (art. 2050 d. lgs.
66/2010) “non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Alla luce di tale argomentata e condivisibile decisione, il ricorso deve essere rigettato, il D.M. di cui si discute, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo (nel nostro caso del servizio civile) come è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di pagina 4 di 5 rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
4. Le spese di lite.
La particolarità della materia e i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità – oltre alla contumacia delle parti convenute - suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 748/2024 RG CL promossa da Parte_1 contro il , in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore, l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore e , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5