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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13052 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24222/2025
Il Giudice IZ LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to CALIGIURI Parte_1
STEFANO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: mancata corresponsione Assegno di invalidità
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della parte del contendere;
parte ricorrente per la condanna di al pagamento delle spese”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità, ex. art. 13 L. n. 118/1971, con conseguente condanna di al pagamento dei CP_1 ratei maturati dal mese di maggio 2024, oltre interessi legali.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa notificato in data 24.2.2025, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 CP_1 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento della provvidenza.
Si è costituito dando atto dell'avvenuta corresponsione a parte CP_1 ricorrente, in epoca successiva il deposito del ricorso, della provvidenza in esame.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte della pacifica sopravvenuta corresponsione, a parte ricorrente, della provvidenza in esame.
Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte del buon comportamento processuale di che, prima della costituzione in giudizio, CP_1 corrispondeva la provvidenza in esame, e liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività processuale svolta.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 17/12/2025 Il Giudice
IZ LL
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24222/2025
Il Giudice IZ LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to CALIGIURI Parte_1
STEFANO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: mancata corresponsione Assegno di invalidità
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della parte del contendere;
parte ricorrente per la condanna di al pagamento delle spese”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità, ex. art. 13 L. n. 118/1971, con conseguente condanna di al pagamento dei CP_1 ratei maturati dal mese di maggio 2024, oltre interessi legali.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa notificato in data 24.2.2025, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 CP_1 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento della provvidenza.
Si è costituito dando atto dell'avvenuta corresponsione a parte CP_1 ricorrente, in epoca successiva il deposito del ricorso, della provvidenza in esame.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte della pacifica sopravvenuta corresponsione, a parte ricorrente, della provvidenza in esame.
Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte del buon comportamento processuale di che, prima della costituzione in giudizio, CP_1 corrispondeva la provvidenza in esame, e liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 17/12/2025 Il Giudice
IZ LL
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