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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 20116/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. FRANCA TONDINI Parte_1 C.F._1
e
EMANUELE GUGLIELMELLO (c.f. ) con l'avv. FRANCA TONDINI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
““1) Dichiararsi la separazione dei coniugi C.F. nata Parte_1 C.F._1
ad EL (AV) in data 04/09/1985 e UG MA, C.F. , nato C.F._2
ad Acri (CS) in data 28/08/1987, coniugatisi in Medole (MN) in data 14/09/2015, con atto iscritto nei registri di stato civile di detto Comune, Atti di Matrimonio n. 70, Parte II, Serie C, autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza. 3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento abitativo Per_1
prevalente dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in Carpenedolo, Viale Papa Giovanni
XXIII n. 127 int. 7, che viene conseguentemente assegnata alla sig.a completa di arredi e Parte_1
corredi.
4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze del minore e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati come segue:
- durante la settimana il sig. UG potrà vedere e tenere con sé il figlio orientativamente dalle ore 19:30 del giovedì sino all'indomani mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dai nonni e/o dalla madre in periodo non scolastico;
- il sig. UG potrà vedere e tenere il figlio con sé a fine settimana alternati, il sabato (dalle ore 09:00 in periodo non scolastico o al termine delle lezioni in periodo scolastico) sino alle ore 21:00 della domenica, fatta salva la possibilità, previo accordo con la sig.ra di tenerlo sino al Parte_1
lunedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dai nonni e/o dalla madre in periodo non scolastico;
- ferme le visite settimanali sopra previste il minore trascorrerà con il padre:
• 3 giorni anche non consecutivi durante le festività Pasquali e i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
• 7/8 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Natalizie e i genitori avranno cura di suddividere e alternare i giorni durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio, in modo che il minore trascorra le festività principali alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e così di seguito per gli anni successivi.
• due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla madre in relazione alle vacanze che intende trascorrere con il figlio. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi oltre ai periodi di cui sopra anche l'indirizzo del luogo in cui si recheranno con il figlio;
- il minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del suo compleanno, analogamente avverrà per la madre nel giorno del suo compleanno e della festa della mamma, nel mentre per il compleanno del minore e per ogni altro evento o cerimonia che lo riguardi, lo stesso, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà la giornata sia con l'uno che con l'altra, alternativamente dalle 08:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 22:00, fatta salva la presenza di entrambi i genitori alla cerimonia e/o all'evento;
- entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare il figlio tutti i giorni quando è con l'altro.
6) Porsi a carico del sig. MA UG l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.a la somma di euro 450,00 a titolo di concorso per il mantenimento del minore e ciò a Parte_1
decorrere dal deposito del presente ricorso. Detta somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
7) Dirsi tenuti i genitori a concorrere nella misura del 50% alle spese per l'abbigliamento, anche sportivo del figlio, nonché alle spese straordinarie/accessorie come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 7.
8) Disporsi che per le spese per l'abbigliamento e quelle per altre spese straordinarie/ accessorie che, come da precitato protocollo, non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario debba esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni.
9) Disporsi, altresì, che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore che propone la spesa debba inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altro genitore debba fornire risposta scritta entro
10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e con le modalità sopra specificate.
10) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione, oltre alla ripartizione dei costi come sopra previsto.
11) Disporsi che l'assegno unico universale per il figlio sia interamente percepito dalla sig.ra e a tal fine il sig. UG si impegna a fornire gli eventuali necessari consensi. Parte_1
12) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e ciò anche per il figlio minore.
13) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla bonaria divisione dei beni comuni e di non aver ulteriori questioni economiche da definire precisando che la vettura Volkswagen Golf targata
ET961VY, intestata al sig. UG MA, viene attribuita in proprietà esclusiva allo stesso così come la vettura Mini One targata FJ291AY, intestata alla sig.ra viene attribuita in Parte_1
proprietà esclusiva alla stessa. Le parti si impegnano in ogni caso a prestare il consenso o a sottoscrivere gli eventuali atti che si rendessero necessari per formalizzare la titolarità e/o per disporre dei mezzi.
14) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla data di deposito del presente atto.
15) Spese e compensi di giudizio a carico esclusivo del sig. UG“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Medole (atto n. 70, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio. Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 20116/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. FRANCA TONDINI Parte_1 C.F._1
e
EMANUELE GUGLIELMELLO (c.f. ) con l'avv. FRANCA TONDINI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
““1) Dichiararsi la separazione dei coniugi C.F. nata Parte_1 C.F._1
ad EL (AV) in data 04/09/1985 e UG MA, C.F. , nato C.F._2
ad Acri (CS) in data 28/08/1987, coniugatisi in Medole (MN) in data 14/09/2015, con atto iscritto nei registri di stato civile di detto Comune, Atti di Matrimonio n. 70, Parte II, Serie C, autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza. 3) Affidarsi il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento abitativo Per_1
prevalente dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in Carpenedolo, Viale Papa Giovanni
XXIII n. 127 int. 7, che viene conseguentemente assegnata alla sig.a completa di arredi e Parte_1
corredi.
4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze del minore e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati come segue:
- durante la settimana il sig. UG potrà vedere e tenere con sé il figlio orientativamente dalle ore 19:30 del giovedì sino all'indomani mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dai nonni e/o dalla madre in periodo non scolastico;
- il sig. UG potrà vedere e tenere il figlio con sé a fine settimana alternati, il sabato (dalle ore 09:00 in periodo non scolastico o al termine delle lezioni in periodo scolastico) sino alle ore 21:00 della domenica, fatta salva la possibilità, previo accordo con la sig.ra di tenerlo sino al Parte_1
lunedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dai nonni e/o dalla madre in periodo non scolastico;
- ferme le visite settimanali sopra previste il minore trascorrerà con il padre:
• 3 giorni anche non consecutivi durante le festività Pasquali e i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
• 7/8 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Natalizie e i genitori avranno cura di suddividere e alternare i giorni durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio, in modo che il minore trascorra le festività principali alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e così di seguito per gli anni successivi.
• due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla madre in relazione alle vacanze che intende trascorrere con il figlio. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi oltre ai periodi di cui sopra anche l'indirizzo del luogo in cui si recheranno con il figlio;
- il minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del suo compleanno, analogamente avverrà per la madre nel giorno del suo compleanno e della festa della mamma, nel mentre per il compleanno del minore e per ogni altro evento o cerimonia che lo riguardi, lo stesso, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà la giornata sia con l'uno che con l'altra, alternativamente dalle 08:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 22:00, fatta salva la presenza di entrambi i genitori alla cerimonia e/o all'evento;
- entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare il figlio tutti i giorni quando è con l'altro.
6) Porsi a carico del sig. MA UG l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.a la somma di euro 450,00 a titolo di concorso per il mantenimento del minore e ciò a Parte_1
decorrere dal deposito del presente ricorso. Detta somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
7) Dirsi tenuti i genitori a concorrere nella misura del 50% alle spese per l'abbigliamento, anche sportivo del figlio, nonché alle spese straordinarie/accessorie come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 7.
8) Disporsi che per le spese per l'abbigliamento e quelle per altre spese straordinarie/ accessorie che, come da precitato protocollo, non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario debba esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni.
9) Disporsi, altresì, che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore che propone la spesa debba inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altro genitore debba fornire risposta scritta entro
10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e con le modalità sopra specificate.
10) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione, oltre alla ripartizione dei costi come sopra previsto.
11) Disporsi che l'assegno unico universale per il figlio sia interamente percepito dalla sig.ra e a tal fine il sig. UG si impegna a fornire gli eventuali necessari consensi. Parte_1
12) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e ciò anche per il figlio minore.
13) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla bonaria divisione dei beni comuni e di non aver ulteriori questioni economiche da definire precisando che la vettura Volkswagen Golf targata
ET961VY, intestata al sig. UG MA, viene attribuita in proprietà esclusiva allo stesso così come la vettura Mini One targata FJ291AY, intestata alla sig.ra viene attribuita in Parte_1
proprietà esclusiva alla stessa. Le parti si impegnano in ogni caso a prestare il consenso o a sottoscrivere gli eventuali atti che si rendessero necessari per formalizzare la titolarità e/o per disporre dei mezzi.
14) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla data di deposito del presente atto.
15) Spese e compensi di giudizio a carico esclusivo del sig. UG“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Medole (atto n. 70, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio. Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni