Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 2 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/08/2022, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01337/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2021, proposto da
Società Servizi Sicurezza Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Giovanni Lorenzo Bernini, n. 1;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, in data 02/08/2021, prot. n. 0110034, con cui non è stata accolta l'istanza di rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, per ravvisata carenza in capo al nuovo amministratore delegato AR LI dei requisiti professionali previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015, e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Marangio, in sostituzione dell'avv.to E. Di Maso, e avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 0110034 del 02/08/2021, con cui la Prefettura di Lecce ha rigettato l'istanza del 12/11/2020 di rilascio (a nome del nuovo amministratore delegato AR LI) della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, per carenza dei requisiti professionali previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015, e ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2, 10-BIS E 16 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I – ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DELL'ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DI LEGGE PER MOTIVAZIONE TARDIVA ED INCONGRUA.
2) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 134 R.D 18 giugno 1931, N. 177 (TULPS) SUL RILASCIO DELLA LICENZA - NONCHE' VIOLAZIONE DEL PUNTO 1 DELL'ALLEGATO B D.M. N. 269/2010, COME MODIFICATO DAL D.M N. 56/2015 - INFONDATEZZA ED INVALIDITA' SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE.
Il 29/11/2021, si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione formale e una memoria difensiva, in cui ha chiesto di rigettare preliminarmente la domanda cautelare e nel merito l’avverso ricorso.
Ad esito della Camera di Consiglio dell’1/01/2021, con ordinanza cautelare n. 16 del 12/01/2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto il nuovo amministratore delegato della Società istante (AR LI) è privo dei requisiti professionali previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015 (aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata erogati da Università riconosciute, con stage operativi presso Istituti di Vigilanza privata), avendo solo effettuato uno stage formativo presso un Istituto di Vigilanza privata, insufficiente ex lege anche alla stregua del richiamato parere del Ministero dell’Interno del 29 Luglio 2021, non rispondendo al vero che la Prefettura di Lecce abbia autorizzato ciò come requisito professionale sufficiente e risultando infondate anche tutte le altre censure formulate nel ricorso ”.
Il 04/05/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio documentazione sopravvenuta relativa al rilascio in data 12/04/2022 della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 da parte della Prefettura di Taranto al Sig. Leone Saverio per gestire in qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante Legale per le attività di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 l’Istituto di Investigazioni Private denominato “Servizi Sicurezza Italia Investigazioni S.r.l.”.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, in disparte ogni profilo di allegata inammissibilità/tardività eccepito dall’Amministrazione resistente (che ha evidenziato - peraltro non condivisibilmente - nella propria memoria difensiva “ che il provvedimento oggetto dell’avverso ricorso non è un provvedimento conclusivo, ma una mera comunicazione interlocutoria, (nota prefettizia prot. n. 110034 del. 02/08/2021), non autonomamente impugnabile. Qualora detto provvedimento fosse invece da intendersi come autonomamente impugnabile, il relativo ricorso sarebbe evidentemente tardivo rispetto ai previsti termini di legge (60 giorni dalla data di notifica) ”).
1. - Con i due pluriarticolati motivi di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - formula, da un lato, censure di carattere formale/procedimentale, lamentando la violazione dei termini del procedimento amministrativo ex art. 2 Legge n. 241/1990 e ss.mm., la violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990 per l'adozione di un provvedimento finale in cui sarebbero esplicitate ragioni ostative non contenute nei preavvisi di rigetto e il difetto di adeguata istruttoria/motivazione e, dall’altro lato, censure di carattere sostanziale, lamentando la insussistenza di alcun motivo ostativo all’accoglimento della richiesta presentata, “ in quanto l'istanza risultava regolare e rispecchiava tutte le prescrizioni richieste, tra cui quelle indicate nell'allegato B del D.M. 269/2010 ”, a seguito del conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di Security Manager presso l'azienda “Fenice Security Service S.r.l.”.
Tutte le censure sono infondate.
1.1. - Giova anzitutto richiamare il punto 1 dell’Allegato B (“REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO”) del D.M. n. 269/2010, il quale prevede che:
“ 1. Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
• diploma di scuola media superiore;
• aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
• ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
• per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale” .
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 16/2022 di questa Sezione, avverso la quale non risulta essere stato interposto appello e a seguito della quale non sono stati depositati ulteriori scritti difensivi di parte ricorrente, il gravato provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 è legittimo, in quanto correttamente basato su un motivo ostativo dirimente, ossia la carenza in capo al nuovo amministratore delegato della Società istante (AR LI) dei requisiti professionali previsti al predetto punto 1 dell'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015 (aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata erogati da Università riconosciute, con stage operativi presso Istituti di Vigilanza privata), avendo quest’ultima solo effettuato uno stage formativo presso un Istituto di Vigilanza privata, insufficiente ex lege , anche alla stregua del richiamato parere del Ministero dell’Interno del 29 Luglio 2021, mentre non risponde al vero che la Prefettura di Lecce abbia autorizzato ciò come requisito professionale sufficiente.
Né rileva, ai fini di causa, il segnalato rilascio in data 12/04/2022 della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 da parte della Prefettura di Taranto al Sig. Leone Saverio per gestire in qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante Legale per le attività di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 altra Società (nella specie, l’Istituto di Investigazioni Private denominato “Servizi Sicurezza Italia Investigazioni S.r.l.”).
1.2. - Risultano, altresì, infondate le altre censure di carattere formale/procedimentale formulate con il ricorso. In particolare:
- il contraddittorio si è svolto pienamente e correttamente nell’ambito del procedimento amministrativo, a seguito di due preavvisi di diniego, di cui il primo, del 17/11/2020, recante il medesimo e dirimente motivo ostativo posto a base del provvedimento impugnato (“ Al riguardo, si evidenzia che, dalla documentazione allegata all'istanza e, precisamente, dal curriculum vitae afferente la S.V., non risultano, però, soddisfatti i Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, previsti dall'Allegato B al D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015. ”);
- il provvedimento di diniego impugnato, reso ad esito di una completa istruttoria, è adeguatamente motivato (“ Tutto ciò premesso, preso atto del parere del superiore Ministero dell'interno, si comunica che l'istanza di rilascio di una licenza ex art. 134 TULPS non può, allo stato, essere accolta, per carenza dei requisiti previsti al punto 1 dell'Allegato B al D.M N.269/2010, come modificato dal D.M. N.56/2015 ”), anche per relationem attraverso il rinvio al richiamato (condivisibile) parere del Ministero dell’Interno del 29 Luglio 2021, secondo il quale “… il dettato normativo prevede, come indicato nella nota che si riscontra, che l'istante abbia superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, che prevedono stage operativi presso istituti di vigilanza privata. Atteso quanto sopra, non sembra possa considerarsi equipollente uno stage erogato da un Istituto di vigilanza che rappresenta, invece, uno step di un momento formativo più articolato, da svolgersi a cura delle Università ”.
- il preteso decorso dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo (che sono stati più volte differiti per consentire alla Società ricorrente di far pervenire chiarimenti e documentazione integrativa in ordine al motivo ostativo sopra evidenziato con il primo preavviso di diniego del 17/11/2020, nonché per acquisire il parere del Ministero dell’Interno in ordine alla validità ed equipollenza dell'anzidetto attestato rilasciato alla istante dalla "FENICE SECURITY SERVICE SRL" rispetto a quanto espressamente previsto al punto I del citato Allegato B al D.M. n. 269/2010) non priva la P.A. del potere di provvedere. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, “ In termini generali, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge – trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L’art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all’inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. Resta inoltre ferma la possibilità per gli interessati di chiedere la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art 117 c.p.a. ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26/07/2018, n. 4577).
Nel caso in esame, considerato che, come è noto, la perentorietà dei termini procedimentali può aversi, quale eccezione alla regola della loro natura meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto laddove la stessa perentorietà sia espressamente prevista dalle norme che disciplinano in modo specifico i procedimenti di volta in volta considerati, o queste sanzionino espressamente con la decadenza il mancato esercizio del potere dell’amministrazione entro i termini stabiliti, non è dato riscontrare alcuna norma che riconnetta all’asserito ritardo la consumazione del potere di accertamento in capo alla Autorità procedente.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO