TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 3682/2024 promossa da:
- - ass. avv. CARAPELLE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. dott.ssa , dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_1 all'udienza del 3/9/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- , dipendente del in forza di ripetuti Parte_1 Controparte_1 contratti a tempo determinato, lamenta di non aver percepito, negli anni scolastici 2018/19 e
2019/20, nei quali ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE e chiede il pagamento della somma di € 2629,12, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il chiede la reiezione della domanda, contestando che la situazione della parte attrice CP_1 possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
in caso di accoglimento, aderisce al conteggio di parte ricorrente;
2. considerato:
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione,
e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla
S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur; CP_1
3.
considerato che
risulta che la ricorrente ha promosso altri due giudizi (rubricati ai nn. 7746/2022
e 3650/2023, entrambi già definiti) aventi ad oggetto l'emolumento c.d. carta del docente spettante per supplenze conferite negli anni successivi a quelle oggetto del presente giudizio, e che tutte le domande avrebbero potuto esser formulate in un unico ricorso, si ritiene di poter compensare le spese di lite, nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), tenuto conto del fatto che la pluralità dei giudizi ha provocato un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (ribadito da ultimo dalla
Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 2629,12 a titolo di r.p.d. per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
La giudice
Roberta PASTORE