Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5658 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA con sede in Torino, Piazza San Carlo n. Parte_1
156, P. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via E. Amari n.94, presso lo studio dell'Avv.to
Daniele Dalfino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
05.11.1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Palermo, via Orazio Antinori n. 4/A, presso lo studio dell'Avv.to
Daniele Seidita, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
13 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato telematicamente in data
20 aprile 2021, conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
55/21 (R.G. 15297/20), emesso dal Tribunale di Palermo il 4.1.2021, con cui, su istanza della veniva ingiunta all'opponente la consegna della CP_1 documentazione dettagliata in atti. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che l'obbligo di consegna dei documenti non può consistere in un facere, bensì esclusivamente in un dare, dovendo essere cura del cliente recarsi presso la filiale di riferimento per ritirare copia della documentazione di suo interesse. Ha evidenziato, al riguardo, l'assenza di inadempimenti a lei imputabili e comunque la carenza dei presupposti di cui all'art. 119 TUB, posto che la documentazione oggetto di ingiunzione non rientrerebbe nell'ambito della previsione normativa richiamata.
Indi, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita contestando le domande e deducendo che il Controparte_1 diritto di ottenere la consegna dei documenti ingiunti ai sensi dell'art. 119 TUB è un diritto soggettivo autonomo connesso agli obblighi di trasparenza e di informazione contrattuale, che trova fondamento nel dovere di buona fede e correttezza. Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del titolo opposto, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto (cfr. ord. del 18.01.22), la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, da ultimo, allo scadere del termine perentorio del 13 gennaio 2025, è stata assunta in decisione, con assegnazione del termine per comparse conclusionale e memorie di replica.
2. Merito della lite. 3
Onde circoscrivere meglio il thema decidendum all'attenzione del Tribunale, è bene rilevare che il ricorso monitorio ha avuto ad oggetto la consegna di copia del contratto di carta di credito n. 4160 XXXX XXXX 6502, e dei relativi estratti conto.
Risulta per tabulas che la consegna di una copia di tali documenti è stata richiesta con invito (ex art. 119 TUB) a mezzo PEC del 5.8.2020, al quale però non seguiva riscontro alcuno. Soltanto dopo la notifica dell'ingiunzione, la banca, con l'odierna opposizione, ha depositato parte dei reperti richiesti, e precisamente copia dei rendiconti in relazione al periodo di validità della carta di credito (v. doc. 3 del ricorso).
Ora, per comprendere se rispetto a simili reperti parte opposta vanti un diritto all'ostensione esigibile ex art. 119 TUB, va preliminarmente ricordato che il diritto ad ottenere la consegna dei documenti a tenore dell'art. 119, comma quarto, TUB ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, da agganciare ai doveri di solidarietà
e agli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto
(v. in particolare Trib. Udine, 17/1/2011; Trib. Varese, 02/11/2009; Trib. Torino,
12/4/2010); un diritto, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, donde, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione ottenuta (né il fatto ch'egli possa esserne già nel possesso), né può essere pretesa l'allegazione di fatti giustificativi della richiesta. Il fondamento dell'obbligo di consegna gravante sulla banca a tenore dell'art. 119 TUB, ravvisato, come detto, nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè nel dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, rilevante anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., consente, perciò, di accreditare una lettura aperta ed altrettanto solidaristica del dettato normativo, suscettiva di far rientrare nel novero dei reperti ostensibili, non solo la documentazione relativa a “singole operazioni” poste in essere nell'ultimo decennio, ma anche gli estratti periodici di un rapporto di conto corrente, i rendiconti relativi al contratto di carta di credito, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito, e finanche i contratti sottoscritti con 4
l'intermediario. In quest'orizzonte, era agevole riferire la richiesta di copia degli estratti conto con riepilogo movimenti (così si legge nell'istanza ex art. 119 TUB) ai rendiconti di cui fa menzione l'opponente.
Con peculiare riguardo, poi, all'obbligo di consegna della documentazione stricto sensu contrattuale (ossia relativa ai contratti all'origine dei rapporti), più profondo, per certi versi, rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa alle
“singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni quale espressamente contemplato dall'art. 119 cit., esso rientra nel campo applicativo della disposizione, senza soggiacere al limite della decennalità previsto per la documentazione cd. contabile del rapporto, trovando, l'obbligo della banca di consegnare i contratti (e la correlativa documentazione integrativa), diretto fondamento (come detto) negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost), e soprattutto sul contraente 'forte' nei rapporti asimmetrici, oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375
c.c., col limite dell'apprezzabile sacrificio (come affermato dalla Suprema Corte, tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”: v. Cass. n. 12093.2001; sull'obbligo di consegna della scheda contrattuale v. anche Cass. n. 11004.2006).
Non giova all'opponente il richiamo all'art. 1182, secondo comma, c.c., visto che la banca non ha mai risposto alla richiesta ex art. 119 TUB del 4.8.2020, omettendo così di indicare persino che i documenti richiesti erano (o sarebbero stati) pronti per la consegna presso la filiale di riferimento, fermo restando che, a tenore dell'art. 1182, primo comma c.c., qualora il luogo di adempimento dell'obbligazione non sia stabilito di comune intesa dalle parti e non sia altrimenti desumibile in base alle consuetudini, la prestazione dovrà essere eseguita dal debitore nel luogo richiesto dalla natura della prestazione o da altre circostanze, sì che il luogo di adempimento 5
può essere quello in cui – in considerazione della natura della prestazione stessa – può trovare migliore soddisfazione l'interesse del creditore. Di talché, nel caso di specie, la trasmissione della documentazione sarebbe potuta agevolmente avvenire tramite spedizione al domicilio digitale della ch'era quello, peraltro, da CP_1 cui era giunta l'istanza ex art. 119 TUB.
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve conclusivamente ritenersi sussistente il diritto di alla consegna di copia del contratto di Controparte_1 apertura di carta di credito n. 4160 XXXX XXXX 6502. Ne discende che il decreto ingiuntivo va revocato (in ragione della documentazione depositata unitamente alla citazione in opposizione), e che l'opponente va condannata alla consegna dei reperti per cui si è riscontrato il correlativo diritto alla consegna in capo all'opposta.
3. Spese di lite.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo. La liquidazione sarà operata tenendo conto dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre (scaglione di valore: indeterminabile- complessità bassa).
Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere le domande di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., proposte reciprocamente dalle parti, dal momento che nessuna di esse ha dato prova della malafede o della colpa grave dell'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 55/21, emesso dal Tribunale di Palermo in data 04.01.2021 e condanna a consegnare a Controparte_2 CP_1 copia del contratto di carta di credito n. 4160 XXXX XXXX 6502;
[...]
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in Controparte_2 favore di parte opposta, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 5.261,00, oltre spese 6
generali, Cpa e Iva, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi