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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6507/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Nicolina Calanni Macchio che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione o assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 , Parte_1
lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile o in subordine dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 6136/2021 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità del 55%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 20 dicembre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Sclerosi multipla in trattamento con immunosoppressori in atto senza Deficit funzionale. Cardiopatia ischemica cronica trattata con plurime P.T.C.A. Entesopatia bilaterale di Spalla”, precisando che “-in riferimento alla Sclerosi multipla, sulla scorta della visita e della documentazione medica presentata è evidente una modestissima compromissione generale, allo stato attuale, relativamente influente dal punto di vista valutativo pertanto è stato richiamato, per analogia, opportuno riferimento tabellare di cui al (cod. 9322- 11%) ridotto di 2/3 in rapporto all'attuale impegno funzionale
- per quel che riguarda la documentata Entesopatia bilaterale di , da considerare in Pt_2
fase iniziale, si rimanda alla seguente voce tabellare attribuita con criterio analogico previa opportuna riduzione delle percentuali e calcolo, delle stesse, ricavato mediante applicazione del
Metodo salomonico. (cod. 7215- 16%)
-per quel che attiene alla documentata -in merito alla Cardiopatia ischemica cronica i cui effetti sono stati opportunamente trattati grazie ad adeguate delle strategie tanto farmacologiche quanto chirurgiche, la valutazione è da riportare al riferimento tabellare di cui al (cod. 6446-
50%)
… opportuno sottolineare, infine, che in riferimento ai codici ed alle percentuali attribuite tanto alle singole patologie quanto alla valutazione conclusiva lo scrivente ha fatto riferimento alle tabelle ministeriali attualmente in uso con applicazione della “valutazione a scalare” o
2 “metodo di Baalthazar” applicando, ove necessario, il previsto ed accreditato criterio di analogia”. Ha così ritenuto “… la ricorrente … Invalido Civile nella misura … 63%.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 6.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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