Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza allorquando rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (nella specie il giudice di secondo grado aveva omesso di indicare i motivi di impugnazione e le questioni trattate nel giudizio di merito e il dispositivo era difforme dalla motivazione).
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CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …
Leggi di più… - 2. dall'automatico scioglimento della società alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, passando per la determinazione del danno.Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato M. CARUSO, difeso dall'avvocato POTITO CIARCIA, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 25, presso lo studio dell'avvocato L. GARDIN, difesa dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 507/96 del Tribunale di LUCERA, depositata il 12/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato Potito CIARCIA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Volturara Appula con sentenza del 26 maggio 1990 reintegrava la ricorrente RI SA nel possesso di una mansarda, sita nel fabbricato in Viale Principe Amedeo n. 19 di Volturino, nei confronti di CE NT.
Su gravame del CE, il tribunale di Lucera con sentenza del 12 luglio 1996, dopo di aver osservato che l'eccezione di tardività del ricorso della ricorrente - appellata RI era sfornita di prova e dopo di aver rilevato che il gravame del CE era inammissibile (perché non conteneva motivi di impugnazione specifici, essendosi limitato a riproporre le difese del primo grado, a denunciare l'erroneità della sentenza impugnata e a indicare quesiti esulanti dal thema decidendum (art. 342 cod. proc. civ.), nel dispositivo dichiarava l'improcedibilità dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
La stessa sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione dal CE, affidato a quattro motivi: 1) con il primo, denunciando violazione degli art. 360, n. 3 e 5, in relazione agli art. 132, n. 3 e 4, cod. proc. civ. e 118 dispos. Att. stesso codice, deduceva che la decisione impugnata era carente in punto di indicazione delle complete conclusioni di esso appellante (attuale ricorrente), di esposizione dello svolgimento del processo e di motivazione;
2) con il secondo, denunciando violazione dell'art. 360, n. 3, in relazione all'art. 342 cod. proc. civ., deduceva che l'appello non era privo dei requisiti attinenti alla specificità dei motivi di impugnazione, avendo esso ricorrente nel secondo grado chiesto la improponibilità della domanda possessoria e la sua infondatezza, nonché mezzi istruttori;
3) con il terzo, denunciando violazione delle norme in tema di prove (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. in relazione all'art.2697, comma primo, cod. civ.,) deduceva che l'onere della tempestività dell'azione possessoria, dopo l'eccezione di tardività sollevata da esso appellante in secondo grado (art. 1168 cod. civ.), incombeva alla appellata;
4) infine, con il quarto motivo, denunciando vizio di contraddittorietà della motivazione e non rispondenza della sentenza al dispositivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), deduceva che il tribunale aveva erroneamente, dopo di aver rigettato l'eccezione di tardività della azione possessoria, dichiarato l'appello improcedibile (e pur dopo di averlo definito inammissibile, in motivazione).
Resisteva con controricorso la RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e quarto motivo (che, per essere connessi tra loro, in quanto concernono entrambi carenze riscontrabili nella sentenza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente) sono fondati. Osserva la Corte che la stessa decisione (tranne la indicazione delle parti, peraltro indicate al plurale, mentre si tratta di un solo appellante e di una sola appellata, e la indicazione della sentenza di primo grado) non ha nulla che possa farla rientrare nello schema tipico processuale, quale delineato dagli art. 132 cod. proc. civ. e 118 delle relative norme di attuazione.
Lo schema indicato richiede che il giudice deve, per un suo elementare dovere di ufficio (che nel caso non risulta rispettato), esporre i fatti rilevanti di causa e indicare le ragioni di diritto, che sorreggono la decisione. Non occorre, naturalmente, una esposizione minuziosa, ma è pur sempre necessario che il giudice indichi le domande e richieste delle parti, dando alle stesse congrue (e non confuse) risposte, sul piano del diritto.
Tale esigenza minima (pur necessaria per comprendere l'iter logico seguito dal giudicante) non risulta rispettata nel caso che ne occupa.
Infatti, il tribunale di Lucera ha omesso del tutto lo svolgimento del processo, perché si è limitato a riportare (in modo peraltro incompleto) le conclusioni delle parti (appellante ed appellata), senza il benché minimo accenno ai motivi del gravame e alle questioni sollevate nel grado di merito (per l'appellante:
"Riforma della sentenza del pretore di Lucera;
dichiarazione di improponibilità della domanda possessoria svolta dalla RI SA. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio"; per l'appellata:
"Rigettare l'appello, confermando in toto la sentenza impugnata. Vittoria di spese ed onorario per il secondo grado di giudizio"). Sulla base di tali conclusioni (a dir poco, telegrafiche, come non si addice alla redazione di sentenza, e comunque non possono tener luogo dello svolgimento del processo), il tribunale con lo stesso "stile" ha osservato in motivazione che l'appello doveva considerarsi inammissibile (per carenza di specificità dei motivi di censura, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.), ma, poi, nel dispositivo ha dichiarato il gravame improcedibile (sic!). È evidente che il tribunale con il suo "modello" di sentenza non ha per nulla rispettato la normativa in materia (art. 132 e 118 cit.), con il risultato che non è assolutamente possibile verificare il thema decidendum (proposto dalle parti in sede di appello) e la rispondenza della telegrafica e contraddittoria motivazione a quella che avrebbe dovuto essere il supporto giuridico del dispositivo. Non senza aggiungere che, in punto di sanzione dell'appello, si rileva che vi è difformità tra la motivazione (in cui il gravame è stato definito "inammissibile") e il dispositivo (in cui lo stesso gravame è ritenuto "improcedibile")!
In conclusione, la decisione impugnata, ove mai dovesse definirsi "sentenza" si qualifica negativamente per le gravissime carenze che la contraddistinguono, in modo tale da farla ritenere al di fuori dello schema tipico (e, perciò, non inquadrabile nel novero delle pronunce, secondo legge).
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Foggia, per il giudizio di appello, nella parte terminativo del relativo procedimento.
Da quanto precede discende che le altre censure del ricorrente sono così assorbite.
P. T. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999