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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 171/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Montalto;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona P.IVA_1
Pavone;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
nella sua qualità di mandataria della società in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Michaela Viscardi;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI , nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_4 C.F._2 CP_5
, nata Catania il 2.12.1993 (c.f. ), rappresentate e difese,
[...] C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Michele Montalto;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] [...] (c.f. ), Controparte_6 C.F._4 CP_7
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._5 Controparte_8
, e;
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 524, depositata in data 29 agosto 2023, il giudice unico del Tribunale di Caltagirone, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta da
[...]
e per essa già già Controparte_8 Parte_2 CP_12 [...]
, dichiarava “l'inefficacia nei confronti della società Controparte_13 attrice e degli istituti intervenienti, per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., dei seguenti atti: - atto di costituzione di fondo patrimoniale fra i coniugi e in notar di Catania del Controparte_14 Parte_1 Persona_1
16 aprile 2007 (rep. n. 27233 - racc. n. 7721; - atto di vendita degli immobili urbani conferiti in fondo patrimoniale, intervenuto fra i sig. e da Controparte_14 Parte_1 una parte, ed il sig. , dall'altra, con rogito in notar di Controparte_6 Persona_1
Catania in data 15 maggio 2007 (rep. n. 27322 - racc. n. 7767); - contratto di affitto intervenuto fra i coniugi e da una parte, e Controparte_14 Parte_1 [...]
, dall'altra, con scrittura privata autenticata dal notaio di Catania CP_7 Persona_2 in data 15 febbraio 2008, registrata a Catania il successivo 22 febbraio 2008” e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza sia nei confronti dei convenuti che di ogni società interveniente.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella specie, sussiste il requisito dell'esistenza di una ragione di credito in capo all'Istituto bancario dalla fine del
2005, poiché già da tale data il conto corrente bancario intrattenuto dal Parte_3 (in cui gli odierni convenuti avevano prestato una fideiussione omnibus - circostanza
[...] mai contestata e aveva rivestito la carica di Presidente dal 03.07.2007 Controparte_14
- vd. visura in atti) era in sofferenza e presentava un saldo negativo di € 54.309,25, situazione via via aggravatasi fino a raggiungere alla data di chiusura del rapporto
(23.11.2007) l'importo a debito pari ad € 299.700,75 (cfr. estratti conto allegati dall'attrice).
Sussiste altresì il requisito .... costituito dalla esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte dei fideiussori, tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito degli attori. Infatti i coniugi – CP_14 in meno di un anno solare si spogliarono di tutti i beni, procedendo dapprima CP_15 alla costituzione del fondo patrimoniale, poi il mese successivo hanno venduto la nuda proprietà dei beni già conferiti nel fondo, riservando a loro l'usufrutto ed infine stipulando contratti di affitto sia dei beni costituenti il fondo che di altro fondo rustico a Persona_3
, consigliere della medesima Società Cooperativa ...... Inoltre, dalla CTU del dott.
[...]
(espletata con metodo analitico e circostanziato e rimasta priva di censure Persona_4 tecniche delle parti) è emerso che il valore locativo del fondo rustico sito in territorio di Lentini
“Xirumi Serravalle” risultava ridotto rispetto ai valori di mercato istituzionalmente determinati
( ) nella misura del 58% circa ..... Sussiste altresì, la prova della esistenza della CP_16 consapevolezza dei coniugi - di assottigliare, con la dismissione CP_14 Parte_1 immobiliare di cui è causa, la garanzia costituita dai loro beni .... La domanda attrice merita dunque integrale accoglimento. Il sopravvenuto trasferimento degli immobili se da un lato è sintomatico del consilium fraudis tra dette parti, dall'altro è irrilevante ai fini di causa, avendo
l'attrice interesse – come dalla stessa dedotto - alla declaratoria di inefficacia originaria del primo atto traslativo”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 6 febbraio 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
nella sua qualità di mandataria della società entrambe resistendo
[...] Controparte_3 al gravame e chiedendone il rigetto.
Si sono, altresì, costituite in giudizio e , le quali Controparte_4 Controparte_5 hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità di
. Controparte_14
Disattesa la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del
7 gennaio 2025. Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di e , Controparte_6 CP_7 nonchè di Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , non costituitisi in giudizio, nonostante
[...] Controparte_11 siano stati regolarmente chiamati a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, educe l'immotivata presunzione Parte_1 di scientia damni e di consilium fraudis in capo al . Controparte_6
Sostiene che mancano i presupposti per ritenere che il abbia agito con CP_6 scientia damni in quanto non poteva, né aveva l'opportunità di conoscere i rapporti che i fidejussori avevano con istituti bancari, né poteva avere la consapevolezza esatta o la percezione del pregiudizio che l'atto di acquisto dell'immobile di proprietà dei oteva arrecare alle ragioni di istituti finanziari creditori e che tale atto Parte_4 avrebbe sottratto la loro garanzia patrimoniale;
che manca anche il consilium fraudis in quanto l'odierna appellante ed il marito non hanno ordito con il giovane Controparte_14
alcun piano per arrecare danno ai loro creditori. Controparte_6
Col secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza scientia damni e di consilium fraudis in capo a . CP_7
Sostiene che, se è vero che nella sua qualità di consigliere della CP_7
Società Cooperativa Consorzio Agrofruit non poteva non essere a conoscenza della sofferenza della cooperativa e delle esposizioni debitorie dei fideiussori, è pure vero che il contratto di affitto dei terreni non viene a sottrarre la garanzia patrimoniale dei creditori;
che il contratto di affitto potrebbe soltanto comportare una leggera diminuzione di valore degli immobili per la difficoltà di poterne liberamente disporre;
che manca la consapevolezza o volontà di arrecare un danno, né sussiste un consilium fraudis in quanto lo scopo dell'affitto era quello di non fare deperire i beni.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono entrambi infondati
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente
è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
In particolare, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (Cass.
Sentenza n. 14489 del 29/07/2004, Cass. 1^ giugno 2000, n. 7262). La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. sentenza n. 20813 del 27/10/2004).
La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore può essere fornita anche tramite presunzioni
(Casa. 01/06/2000, n. 7262; Cass. 28/09/1996, n. 8581).
Coniugando i superiori principi con le evidenze agli atti del giudizio, è palese la consapevolezza in capo a e del pregiudizio che gli Controparte_6 CP_7 atti dispositivi posti in essere dai coniugi comportando una Parte_4 diminuzione della garanzia patrimoniale generica, avrebbero arrecato alle ragioni del creditore.
Invero, la rileva che “L'unico fatto reale ed evidente è 1) che i Parte_1 mettevano in vendita la loro abitazione il che denunziava che si Parte_4 trovavano in difficoltà economica e che erano privi di liquidità, 2) che il giovane acquirente, prima che subentrassero altri estranei, aveva interesse ad acquistare l'immobile sottostante quello dei suoi genitori. I venditori lo avevano, inoltre rassicurato che il ricavato della vendita doveva servire per salvare l'onore e riprendere credibilità pagando tutti gli agricoltori che avevano conferito gli agrumi nel loro magazzino consentendo loro così di riprendere la normale attività e che entro i sette anni concessi per l'usufrutto sarebbero riusciti a riscattare
l'immobile. In definitiva tutto l'operazione più che una compravendita simulava un prestito a sette anni con garanzia”. Ancora, in comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, afferma la che “Il certamente, come tutti nel piccolo centro di Scordia, Parte_1 CP_6 era a conoscenza che il aveva dei problemi economici”. CP_14
Riguardo al , afferma la che “.... nella sua qualità di consigliere CP_7 Parte_1 della Società Cooperativa Consorzio Agrofruit non poteva non essere a conoscenza della sofferenza della cooperativa e delle esposizioni debitorie dei fideiussori”.
Osserva la Corte che le superiori affermazioni rivelano come le difficoltà economiche in cui versavano i coniugi fossero ben note sia al che al Parte_4 CP_6 [...]
e che tale conoscenza non poteva non comportare la consapevolezza in capo agli CP_7 stessi che gli atti dispositivi avrebbero arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori, considerato, peraltro, che ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Il primo giudice ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi di diritto che regolano l'azione pauliana, ritenendo che gli atti di disposizione dei beni costituissero pregiudizio per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori e che entrambe le parti contraenti fossero consapevoli di detto pregiudizio.
Col terzo motivo, l'appellate si duole della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore di tutte le società intervenienti.
Sostiene che ha errato il giudice di prime cure riconoscendo il rimborso delle spese processuali in favore di tutti gli istituti finanziari succedutisi durante tutto l'iter processuale, così comprendendo istituti finanziari ormai inesistenti e che, comunque, hanno perso legittimazione ed interesse per avere ceduto i loro crediti;
che in fase di conclusione del procedimento parti legittimate a stare in giudizio erano, oltre alla società attrice,
[...] ed i convenuti costituitisi, mentre per le parti intervenute restavano Controparte_8 solamente avente causa dall'originaria Controparte_1
Finanziaria San Giacomo Spa e la , avente causa dall'originario Controparte_9 [...]
. CP_11 Il motivo è parzialmente fondato.
Osserva la Corte che a seguito delle cessioni dei crediti dichiarate nel corso del giudizio da parte di in favore di e da parte del Parte_5 CP_1 [...]
nei confronti di , i cessionari sono intervenuti in giudizio ex CP_11 Controparte_9 art. art. 111 cpc, in base al quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Pur dispiegando il processo i suoi effetti nei confronti delle parti originarie, osserva la
Corte che con l'intervento in giudizio i cessionari hanno dichiarato di subentrare nella posizione anche processuale dei cedenti, sicchè appare equo compensare le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la Finanziaria San ed il Parte_1 CP_10
, confermando la statuizione sulle spese giudiziali tra la stessa CP_11 CP_11 convenuta e le subentrate e . Parte_1 CP_1 Controparte_9
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle germane Controparte_4
e , avendo le stesse rinunciato all'eredità di , come Controparte_5 Controparte_14 risulta dalla documentazione versata in atti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia da € 5.200,00 a € 26.000,00 nei rapporti tra l'appellante e e fascia da € 52.000,00 a € 260,000,00 nei rapporti tra l'appellante CP_1
e ). Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, CP_2 avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Ritiene parimenti equo la Corte compensare le spese in relazione alla posizione delle appellate e . Controparte_4 Controparte_5
Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 524, depositata in data 29 agosto 2023, del Tribunale di Parte_1
Caltagirone, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, compensa le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_17
ed il;
[...] Controparte_11 dichiara la carenza di legittimazione passiva di e;
Controparte_4 Controparte_5 conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 7300,00 (ivi compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2200,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Compensa le spese del grado in relazione alla posizione delle appellate Controparte_4
e . Controparte_5
Dichiara irripetibili le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena