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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219-1/2025
Corte di Appello di Bari Terza sezione civile Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che:
- in data 4.2.2025 la Questura di Bari ha richiesto la proroga di trattenimento del cittadino straniero , nato a Durazzo, in [...], il [...] ( ); Parte_1 C.F._1
- lo straniero è stato destinatario di provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6, III co. D. Lgs. n. 142/2015 dalla Questura di Bari il 10.12.2024, notificato in pari data, e convalidato in data 12.12.2024 dal Tribunale di Bari, per un periodo di giorni sessanta, prorogabile;
- a seguito della domanda di protezione internazionale, la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 5.2.2025, ha convalidato il trattenimento dello straniero dal 7.2.2025 all'8.4.2025;
- la Questura di Bari, in data 5.4.2025, ha richiesto la proroga del trattenimento di ulteriori sessanta giorni, dall' 8.4.2025 al 7.6.2025; considerato che all'odierna udienza:
- il Sig. ha dichiarato di aver ricevuto il rigetto della istanza di protezione Parte_1 internazionale e che gli è stata negata la sospensiva;
- il funzionario della Questura di Bari si è riportato alla richiesta di proroga del Questore, evidenziando di aver appreso solo all'odierna udienza del rigetto della sospensiva avverso il diniego della protezione e, pertanto, ha evidenziato che, in caso di rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, viene ripristinato il trattenimento ai sensi dell'art. 14 Testo Unico Immigrazione;
- il difensore, Avv. Liso, si è opposta alla richiesta di proroga del trattenimento, in quanto la competenza non è della Corte di Appello, bensì del Giudice di Pace, essendo intervenuto il rigetto della sospensiva da parte del Tribunale il 23 marzo 2025 (il procedimento è stato iscritto al n. 2625/2025 R.g.);
ritenuto che: sulla scorta di quanto sopra esposto, occorre fare applicazione del principio di diritto recentemente ribadito dai giudici di legittimità, in base al quale “Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva
Pagina 1 viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali” (Cass. 24.1.2024 n. 2378); in particolare, “Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento” (Cass. 29.3.2023 n. 8840);
P.Q.M.
non autorizza la proroga del trattenimento di nato a Durazzo, in [...] Parte_1 il 28.4.1980 (CUI 01RL0AU), dandosi atto che è venuto meno il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6 commi 3 e 5 D.Lgs. n. 142/2015 e ha ripreso vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 co. 5 TUI, che era stato sospeso ex art. 6 co. 5 ult. periodo del D.Lgs. n. 142/2015. Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari. Così deciso in Bari, il 7 aprile 2025. Il Consigliere designato Dott.ssa Paola Barracchia
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Corte di Appello di Bari Terza sezione civile Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che:
- in data 4.2.2025 la Questura di Bari ha richiesto la proroga di trattenimento del cittadino straniero , nato a Durazzo, in [...], il [...] ( ); Parte_1 C.F._1
- lo straniero è stato destinatario di provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6, III co. D. Lgs. n. 142/2015 dalla Questura di Bari il 10.12.2024, notificato in pari data, e convalidato in data 12.12.2024 dal Tribunale di Bari, per un periodo di giorni sessanta, prorogabile;
- a seguito della domanda di protezione internazionale, la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 5.2.2025, ha convalidato il trattenimento dello straniero dal 7.2.2025 all'8.4.2025;
- la Questura di Bari, in data 5.4.2025, ha richiesto la proroga del trattenimento di ulteriori sessanta giorni, dall' 8.4.2025 al 7.6.2025; considerato che all'odierna udienza:
- il Sig. ha dichiarato di aver ricevuto il rigetto della istanza di protezione Parte_1 internazionale e che gli è stata negata la sospensiva;
- il funzionario della Questura di Bari si è riportato alla richiesta di proroga del Questore, evidenziando di aver appreso solo all'odierna udienza del rigetto della sospensiva avverso il diniego della protezione e, pertanto, ha evidenziato che, in caso di rigetto della richiesta di proroga del trattenimento, viene ripristinato il trattenimento ai sensi dell'art. 14 Testo Unico Immigrazione;
- il difensore, Avv. Liso, si è opposta alla richiesta di proroga del trattenimento, in quanto la competenza non è della Corte di Appello, bensì del Giudice di Pace, essendo intervenuto il rigetto della sospensiva da parte del Tribunale il 23 marzo 2025 (il procedimento è stato iscritto al n. 2625/2025 R.g.);
ritenuto che: sulla scorta di quanto sopra esposto, occorre fare applicazione del principio di diritto recentemente ribadito dai giudici di legittimità, in base al quale “Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva
Pagina 1 viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali” (Cass. 24.1.2024 n. 2378); in particolare, “Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento” (Cass. 29.3.2023 n. 8840);
P.Q.M.
non autorizza la proroga del trattenimento di nato a Durazzo, in [...] Parte_1 il 28.4.1980 (CUI 01RL0AU), dandosi atto che è venuto meno il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6 commi 3 e 5 D.Lgs. n. 142/2015 e ha ripreso vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 co. 5 TUI, che era stato sospeso ex art. 6 co. 5 ult. periodo del D.Lgs. n. 142/2015. Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari. Così deciso in Bari, il 7 aprile 2025. Il Consigliere designato Dott.ssa Paola Barracchia
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