TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 652 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
, nata RI il 14.05.1961 residente a[...] C.F Controparte_1
, ai fini del presente atto qui elettivamente domiciliata in via Satta n.82, presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas (C.F. PEC: C.F._2
fax: +39 1782200265), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
attrice contro
con sede legale in 08100 Nuoro, Via Straullu n° 35 (c.f. e p.i. , in CP_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Ing. elettivamente CP_3
domiciliata in RI Piazza d'Italia n° 9 presso lo Studio dell'Avv. Pierfrancesco Cubeddu e dell'Avv.
Paola Vagnoni i quali, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 7 conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto introduttivo del 29.02.2020; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 16.11.2020, e dai rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo: CP_2
- di essere titolare di rapporto di utenza per il servizio idrico e fognario, contraddistinta dal codice cliente n. 36634724, a servizio dell'unità immobiliare posta in Alghero in via Marongiu n. 49, destinata a sua residenza primaria;
- di aver ricevuto fattura di saldo n. 201900170328 relativa ai consumi idrici e servizio "fognatura e depurazione" afferenti il periodo 01.07.2009-14.11.2018 dell'importo di € 11.406,88, recante data di emissione 22.02.2019;
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte del credito fatto valere da stante la prescrizione quinquennale decorrente dall'intervenuto consumo, ai CP_2
sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per il periodo 01.07.2009-22.02.2014.
Deduceva:
- che nell'arco temporale di riferimento (9 anni), non avrebbe mai emesso fattura e CP_2
che, nella fattura contestata, non avrebbe indicato i consumi effettivi ma si sarebbe limitata a dividere il consumo totale in maniera uguale per i diversi periodi (consumo effettivo dell'utenza 01.07.2009-14.11.2018 (giorni 3423) di cui alla fattura è pari a mc 2.398.
Pertanto il consumo medio giornaliero dell'utenza è pari a 0,70 mc);
- l'abnormità dei consumi, atteso che le verifiche condominiali non avevano consentito di accertare l'assenza o meno di perdite idriche, ma l'attrice escludeva la presenza di perdite idriche successive all'anno 2013 (periodo non coperto da prescrizione); pagina 2 di 7 - di aver chiesto alla società convenuta di provvedere al ricalcolo del dovuto, sottraendo le somme prescritte, i mc addebitati in eccedenza rispetto al consumo effettivo dell'utenza, e quelle richieste a titolo di fognatura e depurazione per i mc mai confluiti nella propria condotta;
- che, in data 07.05.2019 inviato all'attrice alla fine del mese di agosto, le CP_2
notificava il “1° sollecito di pagamento. Avvio procedura recupero coattivo del credito.
Preavviso di sospensione della fornitura”.
Lamentava poi tutta una serie di violazioni, da parte di del Regolamento CP_2
Idrico, nonché la generale violazione del dovere di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, per aver minacciato la sospensione della fornitura e anche per non aver effettuato le letture e le fatturazioni periodiche, in modo da consentire all'utente un controllo sui propri consumi e/o su eventuali perdite occulte.
Concludeva chiedendo dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 01.07.2009-
22.02.2014; dichiarare l'attrice non tenuta - per le ragioni di cui all'espositiva - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900170328 , nella misura in essa esposta e accertare il diritto a corrispondere il corrispettivo di quanto effettivamente consumato in riferimento al periodo 01.07.2009 -14.11.2018 ed al consumo di mc 2398
registrato dal suo contatore matricola 03016814, come da Tariffe Idriche vigenti in tali periodi. In subordine, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione su di essa gravanti e dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attrice un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei "consumi reali", ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causae condannare al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata, CP_2
pagina 3 di 7 dichiarando la compensazione - fino alla concorrente quantità - delle rispettive ragioni di debito credito. Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attrice alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dall'utenza n. 36634724 ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio dell'utenza per cui è causa.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_2
dell'attrice, ed esponendo:
- che la sig.ra per anni non avrebbe né pagato le bollette, né contattato né CP_1 CP_2
inviato le proprie autoletture, continuando però a usufruire del servizio idrico (art. B16 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
- che ella è titolare del contratto nr. 2009/35630553, per l'utenza ubicata in Alghero, via
Tarragona n° 67, ad uso domestico residente, ma pur sempre di fornitura su contatore divisionale, collegata al contratto condominiale nr. 2004/35642566;
- che l'attrice non contesterebbe i consumi addebitati per il contatore relativo alla propria utenza personale, ma solo l'importo richiesto a titolo di differenza divisionale, di cui peraltro lamenta anche l'anomalia dei consumi, che è pari a mc 1534 per la sua quota (atteso che l'
eccedenza Master è di 55.449 mc, da addebitarsi pro quota al singolo condomino);
- che l'attrice non avrebbe fornito prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il ricalcolo del credito vantato da Con vittoria di spese di lite. CP_2
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione di testimoni veniva stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attrice devono essere accolte.
E' incontestata la sussistenza del rapporto con e la fattura emessa relativa a un CP_2
periodo di tempo di circa 9 anni, la prova testimoniale ha confermato la possibile spiegazione di un picco di consumi nell'anno 2012 con una perdita prontamente riparata dal
Condominio. Il punto, però, non risulta rilevante laddove va accolta la tesi dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste da sino all'anno 2014. Il difensore di parte CP_2
attrice ha anche prodotto alcune comunicazioni intervenute con la società, al di fuori del giudizio, finalizzate ad addivenire a una conciliazione, che presuppone il riconoscimento dell'avvenuta parziale prescrizione degli importi richiesti (per il periodo 01.07.2009 -
22.02.2014 non contestato da , che non si è poi perfezionata per il rifiuto CP_2
dell'attrice.
costituitasi in giudizio, non ha illustrato le letture e i calcoli effettuati, né CP_2
effettuato un ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dall'attrice, ma si è limitata a dare per scontata la correttezza dei consumi individuali (che in realtà sono contestati dall'attrice che lamenta un mero calcolo aritmetico nell'addebito e la mancata corrispondenza con i consumi effettivi, nell'assenza di periodiche letture). Ciò, anche in relazione alla censura,
mossa dall'attrice, relativa alla parte di bolletta del contatore “Master”, che avrebbe dovuto essere notificata all'Amministratore e non al singolo condomino, e in relazione alla cui eccedenza la sig. contesta la debenza, oltre al calcolo e alla ripartizione eseguita in CP_1
egual misura anno per anno e non in base a dati certi.
In assenza di alcuna prova portata da sul quantum del proprio credito, a fronte della CP_2
contestazione di una bolletta che non è documento dotato di fede privilegiata, tale credito pagina 5 di 7 non può dirsi provato. Va dato atto, tuttavia, che è altresì incontestato che parte attrice ha usufruito del servizio idrico, al punto che ella stessa chiede che sia accertato quanto dovuto per i consumi effettivi, anche calcolati in base ai consumi medi dei periodi precedenti. In tal senso, offre un ricalcolo per €. 3.022,40, detratti i periodi coperti da prescrizione,
considerato, ai fini del calcolo del suo ammontare, l'unico dato certo che emerge dalla fattura e dalla scheda delle letture e cioè che dal 16.03.2013 al 14.11.2018 il contatore master ha registrato un consumo medio giornaliero pari a 21,05 mc e non 25,17. Tale
consumo, diviso per il numero dei condomini (circa 28, salvo errore) corrisponde a 0,75 mc a famiglia/appartamento e non appare abnorme, ed è contabilizzato secondo le tariffe vigenti nel periodo considerato (cfr. doc. 9 e 10: totale di €. 6.631,85, salvo errore;
prendendo poi a base di calcolo il consumo reale della sua utenza indicato nella contestata fattura per il periodo 01.07.2009-14.11.2018, previo scorporo del consumo e dei periodi colpiti da prescrizione -> importo di € 3.022,40 ritenuto dovuto per la fattura n. 201900170328). In
assenza di prova sul punto e di elementi certi, non possono essere calcolati in questa sede gli importi richiesti per i canoni fognari e di depurazione di tipo condominiale, che andranno separatamente contabilizzati con il . CP_4
Pertanto, in accoglimento delle domande poste in via principale dall'attrice, le ulteriori questioni e le domande subordinate restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale di e sono liquidate CP_2
secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande proposte in via principale da nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto: CP_2
- dichiara l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo al periodo 01.07.2009- pagina 6 di 7 22.02.2014;
- dichiara tenuta a corrispondere ad la somma di €. Controparte_1 CP_2
3.022,40 per i consumi individuali ricalcolati in forza della fattura n. 201900170328;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_2
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in RI, in data 22.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 652 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
, nata RI il 14.05.1961 residente a[...] C.F Controparte_1
, ai fini del presente atto qui elettivamente domiciliata in via Satta n.82, presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas (C.F. PEC: C.F._2
fax: +39 1782200265), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
attrice contro
con sede legale in 08100 Nuoro, Via Straullu n° 35 (c.f. e p.i. , in CP_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Ing. elettivamente CP_3
domiciliata in RI Piazza d'Italia n° 9 presso lo Studio dell'Avv. Pierfrancesco Cubeddu e dell'Avv.
Paola Vagnoni i quali, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 7 conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto introduttivo del 29.02.2020; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 16.11.2020, e dai rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo: CP_2
- di essere titolare di rapporto di utenza per il servizio idrico e fognario, contraddistinta dal codice cliente n. 36634724, a servizio dell'unità immobiliare posta in Alghero in via Marongiu n. 49, destinata a sua residenza primaria;
- di aver ricevuto fattura di saldo n. 201900170328 relativa ai consumi idrici e servizio "fognatura e depurazione" afferenti il periodo 01.07.2009-14.11.2018 dell'importo di € 11.406,88, recante data di emissione 22.02.2019;
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte del credito fatto valere da stante la prescrizione quinquennale decorrente dall'intervenuto consumo, ai CP_2
sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per il periodo 01.07.2009-22.02.2014.
Deduceva:
- che nell'arco temporale di riferimento (9 anni), non avrebbe mai emesso fattura e CP_2
che, nella fattura contestata, non avrebbe indicato i consumi effettivi ma si sarebbe limitata a dividere il consumo totale in maniera uguale per i diversi periodi (consumo effettivo dell'utenza 01.07.2009-14.11.2018 (giorni 3423) di cui alla fattura è pari a mc 2.398.
Pertanto il consumo medio giornaliero dell'utenza è pari a 0,70 mc);
- l'abnormità dei consumi, atteso che le verifiche condominiali non avevano consentito di accertare l'assenza o meno di perdite idriche, ma l'attrice escludeva la presenza di perdite idriche successive all'anno 2013 (periodo non coperto da prescrizione); pagina 2 di 7 - di aver chiesto alla società convenuta di provvedere al ricalcolo del dovuto, sottraendo le somme prescritte, i mc addebitati in eccedenza rispetto al consumo effettivo dell'utenza, e quelle richieste a titolo di fognatura e depurazione per i mc mai confluiti nella propria condotta;
- che, in data 07.05.2019 inviato all'attrice alla fine del mese di agosto, le CP_2
notificava il “1° sollecito di pagamento. Avvio procedura recupero coattivo del credito.
Preavviso di sospensione della fornitura”.
Lamentava poi tutta una serie di violazioni, da parte di del Regolamento CP_2
Idrico, nonché la generale violazione del dovere di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, per aver minacciato la sospensione della fornitura e anche per non aver effettuato le letture e le fatturazioni periodiche, in modo da consentire all'utente un controllo sui propri consumi e/o su eventuali perdite occulte.
Concludeva chiedendo dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 01.07.2009-
22.02.2014; dichiarare l'attrice non tenuta - per le ragioni di cui all'espositiva - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900170328 , nella misura in essa esposta e accertare il diritto a corrispondere il corrispettivo di quanto effettivamente consumato in riferimento al periodo 01.07.2009 -14.11.2018 ed al consumo di mc 2398
registrato dal suo contatore matricola 03016814, come da Tariffe Idriche vigenti in tali periodi. In subordine, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione su di essa gravanti e dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attrice un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei "consumi reali", ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causae condannare al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata, CP_2
pagina 3 di 7 dichiarando la compensazione - fino alla concorrente quantità - delle rispettive ragioni di debito credito. Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attrice alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dall'utenza n. 36634724 ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio dell'utenza per cui è causa.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_2
dell'attrice, ed esponendo:
- che la sig.ra per anni non avrebbe né pagato le bollette, né contattato né CP_1 CP_2
inviato le proprie autoletture, continuando però a usufruire del servizio idrico (art. B16 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
- che ella è titolare del contratto nr. 2009/35630553, per l'utenza ubicata in Alghero, via
Tarragona n° 67, ad uso domestico residente, ma pur sempre di fornitura su contatore divisionale, collegata al contratto condominiale nr. 2004/35642566;
- che l'attrice non contesterebbe i consumi addebitati per il contatore relativo alla propria utenza personale, ma solo l'importo richiesto a titolo di differenza divisionale, di cui peraltro lamenta anche l'anomalia dei consumi, che è pari a mc 1534 per la sua quota (atteso che l'
eccedenza Master è di 55.449 mc, da addebitarsi pro quota al singolo condomino);
- che l'attrice non avrebbe fornito prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il ricalcolo del credito vantato da Con vittoria di spese di lite. CP_2
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione di testimoni veniva stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attrice devono essere accolte.
E' incontestata la sussistenza del rapporto con e la fattura emessa relativa a un CP_2
periodo di tempo di circa 9 anni, la prova testimoniale ha confermato la possibile spiegazione di un picco di consumi nell'anno 2012 con una perdita prontamente riparata dal
Condominio. Il punto, però, non risulta rilevante laddove va accolta la tesi dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste da sino all'anno 2014. Il difensore di parte CP_2
attrice ha anche prodotto alcune comunicazioni intervenute con la società, al di fuori del giudizio, finalizzate ad addivenire a una conciliazione, che presuppone il riconoscimento dell'avvenuta parziale prescrizione degli importi richiesti (per il periodo 01.07.2009 -
22.02.2014 non contestato da , che non si è poi perfezionata per il rifiuto CP_2
dell'attrice.
costituitasi in giudizio, non ha illustrato le letture e i calcoli effettuati, né CP_2
effettuato un ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dall'attrice, ma si è limitata a dare per scontata la correttezza dei consumi individuali (che in realtà sono contestati dall'attrice che lamenta un mero calcolo aritmetico nell'addebito e la mancata corrispondenza con i consumi effettivi, nell'assenza di periodiche letture). Ciò, anche in relazione alla censura,
mossa dall'attrice, relativa alla parte di bolletta del contatore “Master”, che avrebbe dovuto essere notificata all'Amministratore e non al singolo condomino, e in relazione alla cui eccedenza la sig. contesta la debenza, oltre al calcolo e alla ripartizione eseguita in CP_1
egual misura anno per anno e non in base a dati certi.
In assenza di alcuna prova portata da sul quantum del proprio credito, a fronte della CP_2
contestazione di una bolletta che non è documento dotato di fede privilegiata, tale credito pagina 5 di 7 non può dirsi provato. Va dato atto, tuttavia, che è altresì incontestato che parte attrice ha usufruito del servizio idrico, al punto che ella stessa chiede che sia accertato quanto dovuto per i consumi effettivi, anche calcolati in base ai consumi medi dei periodi precedenti. In tal senso, offre un ricalcolo per €. 3.022,40, detratti i periodi coperti da prescrizione,
considerato, ai fini del calcolo del suo ammontare, l'unico dato certo che emerge dalla fattura e dalla scheda delle letture e cioè che dal 16.03.2013 al 14.11.2018 il contatore master ha registrato un consumo medio giornaliero pari a 21,05 mc e non 25,17. Tale
consumo, diviso per il numero dei condomini (circa 28, salvo errore) corrisponde a 0,75 mc a famiglia/appartamento e non appare abnorme, ed è contabilizzato secondo le tariffe vigenti nel periodo considerato (cfr. doc. 9 e 10: totale di €. 6.631,85, salvo errore;
prendendo poi a base di calcolo il consumo reale della sua utenza indicato nella contestata fattura per il periodo 01.07.2009-14.11.2018, previo scorporo del consumo e dei periodi colpiti da prescrizione -> importo di € 3.022,40 ritenuto dovuto per la fattura n. 201900170328). In
assenza di prova sul punto e di elementi certi, non possono essere calcolati in questa sede gli importi richiesti per i canoni fognari e di depurazione di tipo condominiale, che andranno separatamente contabilizzati con il . CP_4
Pertanto, in accoglimento delle domande poste in via principale dall'attrice, le ulteriori questioni e le domande subordinate restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale di e sono liquidate CP_2
secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande proposte in via principale da nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto: CP_2
- dichiara l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo al periodo 01.07.2009- pagina 6 di 7 22.02.2014;
- dichiara tenuta a corrispondere ad la somma di €. Controparte_1 CP_2
3.022,40 per i consumi individuali ricalcolati in forza della fattura n. 201900170328;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_2
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in RI, in data 22.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7