TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
14296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.12.2024 da
1) ata a Milano il 21.4.1965, residente a [...], professione Parte_1 casalinga;
titolo di studio- medie inferiori;
codice fiscale , cittadina italiana, con C.F._1
l'Avv. Lara Dorina Augusta Tassi del Foro di Milano (C.F. – PEC C.F._2
e l'Avv.to Silvia Garzia (C.F. - Email_1 C.F._3
PEC , presso le quali ha eletto domicilio telematico Email_2
e
2) nato a [...] il [...], residente a [...]
40, professione installatore;
titolo di studio – licenza superiore;
codice fiscale , C.F._4 cittadino italiano con l'Avv. Lara Dorina Augusta Tassi del Foro di Milano (C.F.
– PEC e l'Avv.to Silvia Garzia C.F._2 Email_1
(C.F. - PEC , presso le quali ha eletto C.F._3 Email_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 14.12.1984 (anno 1984 atto n. 0708 reg. 02 parte 1 serie)
In comunione dei beni.
Con il seguente figlio minore ad oggi minorenne e non economicamente Persona_1 autosufficiente, nato a [...] il [...] ( , cittadino italiano;
gli altri CodiceFiscale_5 sette figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 7 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. I coniugi vivranno separati, fermo restando Pt_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
presso la casa coniugale nella quale vivrà con il padre, Sig. Parte_2
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4) Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra Persona_1
i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con la madre:
- un giorno infrasettimanale e da concordarsi tra i genitori stessi;
- i fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorni di Pasqua o quello di
Pasquetta.
5) La casa familiare in locazione sita in Milano via Solari n. 40 verrà assegnata al padre, con i beni e gli arredi ivi contenuti, fino a quando non sarà economicamente Persona_1
autosufficiente.
6) La signora non verserà al signor a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento del figlio, alcuna somma. I genitori concorreranno nella misura del 50% delle spese extra relative ai figli secondo le “Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla pagina 2 di 7 Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
8) L'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre.
pagina 3 di 7 9) Il conto bancario cointestato rimarrà intestato esclusivamente al Sig. Quanto Parte_2
ivi depositato sarà suddiviso tra il coniugi al 50% e, pertanto, il Sig. provvederà a Parte_2
bonificare sul nuovo conto della Sig.ra la relativa somma di competenza e si attiverà Parte_1
presso la banca per richiedere che il conto venga intestato solo a lui.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando pagina 4 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 14.12.1984;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 7 pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.12.2024 da
1) ata a Milano il 21.4.1965, residente a [...], professione Parte_1 casalinga;
titolo di studio- medie inferiori;
codice fiscale , cittadina italiana, con C.F._1
l'Avv. Lara Dorina Augusta Tassi del Foro di Milano (C.F. – PEC C.F._2
e l'Avv.to Silvia Garzia (C.F. - Email_1 C.F._3
PEC , presso le quali ha eletto domicilio telematico Email_2
e
2) nato a [...] il [...], residente a [...]
40, professione installatore;
titolo di studio – licenza superiore;
codice fiscale , C.F._4 cittadino italiano con l'Avv. Lara Dorina Augusta Tassi del Foro di Milano (C.F.
– PEC e l'Avv.to Silvia Garzia C.F._2 Email_1
(C.F. - PEC , presso le quali ha eletto C.F._3 Email_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 14.12.1984 (anno 1984 atto n. 0708 reg. 02 parte 1 serie)
In comunione dei beni.
Con il seguente figlio minore ad oggi minorenne e non economicamente Persona_1 autosufficiente, nato a [...] il [...] ( , cittadino italiano;
gli altri CodiceFiscale_5 sette figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 7 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. I coniugi vivranno separati, fermo restando Pt_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
presso la casa coniugale nella quale vivrà con il padre, Sig. Parte_2
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4) Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra Persona_1
i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con la madre:
- un giorno infrasettimanale e da concordarsi tra i genitori stessi;
- i fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorni di Pasqua o quello di
Pasquetta.
5) La casa familiare in locazione sita in Milano via Solari n. 40 verrà assegnata al padre, con i beni e gli arredi ivi contenuti, fino a quando non sarà economicamente Persona_1
autosufficiente.
6) La signora non verserà al signor a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento del figlio, alcuna somma. I genitori concorreranno nella misura del 50% delle spese extra relative ai figli secondo le “Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla pagina 2 di 7 Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
8) L'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre.
pagina 3 di 7 9) Il conto bancario cointestato rimarrà intestato esclusivamente al Sig. Quanto Parte_2
ivi depositato sarà suddiviso tra il coniugi al 50% e, pertanto, il Sig. provvederà a Parte_2
bonificare sul nuovo conto della Sig.ra la relativa somma di competenza e si attiverà Parte_1
presso la banca per richiedere che il conto venga intestato solo a lui.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando pagina 4 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 14.12.1984;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 7 pagina 6 di 7 pagina 7 di 7