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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 80/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] in [...]_1
e residente in [...]
Cod. Fisc. avv. FRANDI RAFFAELLA C.F._1
E
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Sarzana (SP)
Cod. Fisc. avv. FRANDI RAFFAELLA C.F._2 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 10.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 13.3.2025:
“voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare le figlie minori e Persona_1 [...]
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
abitativo prevalente delle stesse presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Sarzana (SP) Via Falcinello 117 alla madre SI.ra , che ci vivrà con le proprie figlie Parte_1
minori ed i nonni materni, e continuerà a sostenere integralmente il relativo canone ed oneri della locazione (doc.4); stante la sopravvenuta difficoltà di coabitazione tra i coniugi, gli concordano che il marito rilascerà la Pt_2
casa coniugale entro e non oltre la data del 31 marzo 2025;
4) I genitori concordano per un ampio regime di frequentazione del padre con le figlie, da concordarsi tra i genitori secondo gli impegni degli stessi e le esigenze ed impegni delle bambine.
In ogni caso e come regime minimo:
Il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine a fine settimana alternati, escluso per il momento il pernottamento presso di sè, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi.
Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di due settimane anche non consecutive tra loro, previamente concordate tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno e con obbligo di
2 comunicare il luogo in cui tali periodi verranno trascorsi;
per il rimanente periodo di vacanze estive i genitori potranno concordare di volta in volta, nel rispetto delle esigenze delle minori, periodi alternati da poter trascorrere con le bambine libere dagli impegni scolastici;
durante il periodo invernale, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e sempre ad anni alterni, il 31 dicembre o
1 gennaio;
durante le festività pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore inoltre curerà che durante i periodi di coabitazione e/o vacanza le figlie abbiano rapporti telefonici costanti con l'altro genitore;
5) Porre a carico del padre un assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale della Spezia;
6) Esclusione di assegno di mantenimento per i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
8) l'assegno unico familiare, ad oggi ammontante ad € 400,00 circa sia percepito integralmente dalla madre”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.1.2025 premettendo di aver contratto in data
22.8.2015 in Berghin (Romania) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Sarzana (SP) al n.
86 parte II serie C anno 2024), di aver avuto due figlie Persona_3
e , nate rispettivamente il 5.6.2016 e il 25.10.2021), di Persona_2
essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del
3 matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 13.3.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso, dichiarando di voler applicare la legge italiana, precisando che al momento non è previsto il pernottamento perché il padre deve ancora reperire idoneo alloggio ed integrando le condizioni come a verbale.
Trattenuta la causa in decisione, il Collegio ha assegnato termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di entrambe le parti, ovvero di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere tenute all'obbligo di presentazione,
Nel termine assegnato le parti hanno depositato la documentazione richiesta e la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 10.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da verbale di udienza: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minore di età
Alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c., tenuto conto dell'età delle figlie minorenni, non si procede all'ascolto delle stesse, comunque superfluo data l'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti
Spese compensate, come concordato tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e generalizzati come in epigrafe, omologando le CP_1
seguenti condizioni concordate e così dispone:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affida le figlie minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento abitativo
[...]
prevalente delle stesse presso la madre;
3) Assegna la casa coniugale sita in Sarzana (SP) Via Falcinello 117 alla madre SI.ra , che ci vivrà con le proprie figlie Parte_1
minori ed i nonni materni, e continuerà a sostenere integralmente il relativo canone ed oneri della locazione (doc.4); stante la sopravvenuta difficoltà di coabitazione tra i coniugi, gli concordano che il marito rilascerà la Pt_2
casa coniugale entro e non oltre la data del 31 marzo 2025;
4) I genitori concordano per un ampio regime di frequentazione del padre con le figlie, da concordarsi tra i genitori secondo gli impegni degli stessi e le esigenze ed impegni delle bambine.
In ogni caso e come regime minimo:
Il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine a fine settimana alternati, escluso per il momento il pernottamento presso di sè, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi.
Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di due settimane anche non consecutive tra loro, previamente concordate tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno e con obbligo di comunicare il luogo in cui tali periodi verranno trascorsi;
per il rimanente periodo di vacanze estive i genitori potranno concordare di volta in volta, nel
5 rispetto delle esigenze delle minori, periodi alternati da poter trascorrere con le bambine libere dagli impegni scolastici;
durante il periodo invernale, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e sempre ad anni alterni, il 31 dicembre o
1 gennaio;
durante le festività pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore inoltre curerà che durante i periodi di coabitazione e/o vacanza le figlie abbiano rapporti telefonici costanti con l'altro genitore;
5) Pone a carico del padre un assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale della Spezia;
6) Esclusione di assegno di mantenimento per i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
8) l'assegno unico familiare, ad oggi ammontante ad € 400,00 circa sarà percepito integralmente dalla madre”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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