Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara la tardività del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. avverso un provvedimento cautelare, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; tale carattere non muta e non può parlarsi di pregiudizio altrimenti non riparabile allorquando la causa sia ritenuta in decisione in quanto fino alla pronuncia della sentenza il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento e dopo la sentenza tale potere spetta al giudice che l'ha pronunciata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RD SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OTELLO GIANDOMENICI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AT AZ;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di VICENZA, depositato il 21/3/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/98 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 20 marzo - 21 marzo 1997 il Tribunale di Vicenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla LL ER spa avverso l'ordinanza con cui il G.I. aveva respinto l'istanza della società, volta ad ottenere il sequestro conservativo fino alla concorrenza di 300 milioni, sui beni del sig. AN RU, avverso cui la società aveva avanzato richiesta di risarcimento danni per una "illecita istanza di fallimento".
Il Tribunale riteneva che il reclamo fosse tardivo in quanto proposto oltre i dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La LL ER spa ricorre per cassazione deducendo due motivi, e sostenendo in via pregiudiziale la ammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto debbono essere respinte le argomentazioni proposte dalla società per sostenere la impugnabilità del provvedimento in esame.
La difesa della ricorrente non disconosce che la prevalente dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte (e cita Cass. 24 gennaio 1995 n. 824; Cass. 17 febbraio 1995 n. 1726; cui si può aggiungere Cass. 13 agosto 1997, n. 7541) sono orientate nel senso che il provvedimento emesso in sede di reclamo non è suscettibile di impugnazione mediante il mezzo di cui l'art. 111 Cost.;
tuttavia, ritiene che tale rimedio possa essere utilizzato nella fattispecie per due motivi.
In primo luogo, perché si sarebbe di fronte ad un pregiudizio non riparabile in altro modo;
una volta fissata la causa per la decisione verrebbe meno, infatti, il potere del GI di modificare o revocare il provvedimento cautelare. Ciò non è però esatto perché il Giudice Istruttore può intervenire fino alla pronuncia della sentenza;
ne' dopo tale pronuncia vien meno la possibilità di interventi cautelari, essendo prevista la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente ammette che il mezzo di cui all'art. 111 Cost. non può essere utilizzato per contestare il merito del provvedimento adottato in sede di reclamo;
sostiene, però, che a tale mezzo si potrebbe far ricorso quando il giudice del reclamo abbia negato illegittimamente l'esame dello stesso, a seguito di un evidente vizio in procedendo, come si è verificato nella fattispecie.
Anche questa argomentazione non può essere condivisa;
nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ha negato quel "diritto al doppio grado di giudizio" che - secondo una parte della giurisprudenza di questa Corte - potrebbe essere tutelato avanti al giudice di legittimità. Ha semplicemente affermato che la società era decaduta da tale diritto per mancato esercizio della impugnazione nel termine di legge, e questa pronuncia è partecipe di quella natura "non decisoria" che è propria dei provvedimenti cautelari. Ed, infatti, l'ordinanza che decide il "reclamo cautelare" non è impugnabile con i ricorso straordinario per cassazione, anche ove risolva positivamente il quesito sulla competenza, ovvero risolva altre questioni pregiudiziali sull'ammissibilità e proponibilità della domanda cautelare o del reclamo (Cass. 9 settembre 1996, n. 8178). Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il 7 ottobre 1998.