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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. IA NU Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6559/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi, pronunci altresì sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni stabilite per la separazione”.
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 03.10.2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 460 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27.03.2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 01.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art.473 bis 22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA NU ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. IA NU Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6559/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi, pronunci altresì sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni stabilite per la separazione”.
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 03.10.2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 460 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27.03.2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 01.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art.473 bis 22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che le parti hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA NU ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.