Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1502/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 1502/2021 r.g. tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Arduini ed elettivamente domiciliata in Prato, via G. Magnolfi n. 63 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Giannerini, elettivamente domiciliato in Prato, via Rinaldesca n. 3 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: respinte le domande ex adverso formulate, pronunciare la separazione personale dei coniugi e accertando e dichiarando che la separazione è Parte_1 Controparte_1
da addebitarsi alla esclusiva responsabilità e colpa del marito, sig. alle Controparte_1 pagina 1 di 25
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a Per_1 Per_2
vivere con la madre, chiedendo la ricorrente: 2 A) - in via principale – l'assegnazione in suo favore della casa familiare in Prato, via Galcianese 96/F, per potervi continuare ad abitare con i figli, nonché la condanna del sig. a corrispondere alla moglie, a titolo di Controparte_1 contributo al suo mantenimento, assegno mensile di € 600,00 (seicento/00) o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
o 2 B) – in via subordinata – nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di assegnare la casa familiare alla ricorrente affinché possa continuare ad abitarvi con i figli, la sig.ra chiede che a carico del sig. Parte_1
sia posto un contributo al mantenimento della moglie dell'importo mensile di Controparte_1
€ 1.000,00 (mille/00) o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa, affinché la medesima possa provvedere altresì a reperire una nuova e diversa sistemazione abitativa e a far fronte ai relativi costi;
3. Il sig. si trasferirà Controparte_1
definitivamente altrove, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali e trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, togliendola dalla casa familiare, entro e non oltre assegnando termine;
4. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento del figlio una somma mensile non inferiore ad € 300,00, aggiornata dal secondo anno in base agli Per_1
indici Istat, e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, sino a quando il medesimo rimarrà beneficiario del sussidio Naspi.
Dal momento della cessazione della Naspi senza che il figlio sia stato in grado di reperire un'attività lavorativa, chiede invece che il contributo al mantenimento da parte del padre sia stabilito in una somma mensile non inferiore ad € 800,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Per il mantenimento del figlio il marito corrisponderà alla moglie una somma Per_2 mensile non inferiore ad € 800,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, in virtù della diversa condizione del figlio minore, somma aggiornata dal secondo anno in base agli indici
Istat, e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Per entrambi i figli, chiede che il padre sia, altresì, tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie tutte, espressamente ricomprendendo in tale voce le spese mediche e ospedaliere, odontoiatriche, oculistiche e di istruzione, nonché sportive e ludiche.
5. Tutto ciò disponendo che le somme dovute da parte del marito per il mantenimento della moglie e dei figli siano corrisposte con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 2 di 25 Convenuto: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
B - Assegnare la casa familiare al Sig. , proprietario esclusivo. I Parte_1 Controparte_1
figli continueranno ad abitare nella stessa. C - 1) In tesi: - Rigettare tutte le altre domande ex adverso proposte;
C -2) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare al riconoscere un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
- da corrispondere direttamente allo stesso - nella misura ritenuta equa dal Controparte_2
Giudice, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti alla luce dell'istruttoria documentale ed orale espletata, oltre al 50% delle spese straordinarie. D -Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2021, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato a Carmignano (PO) il giorno Controparte_1
11/06/1997, con rito concordatario, unione dalla quale sono nati i figli il 17/11/1997 e Per_1
il 27/06/2002, formulando altresì, sulle questioni accessorie, domande analoghe a Per_2
quelle sopra riportate, oltre a una domanda di condanna del convenuto alla restituzione di €
16.722,69, pari alla metà delle somme prelevate dal conto corrente cointestato presso Intesa
Sanpaolo c/c n. 1000/3470.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto quanto segue: la casa familiare sita in Prato, via
Galcianese n. 96/F, è di proprietà esclusiva del sig. e non è gravata da mutuo CP_1
ipotecario; la crisi coniugale, ormai irrecuperabile, è stata causata dalla violazione, da parte del marito, dei doveri coniugali;
il divario reddituale e le diverse posizioni lavorative dei coniugi sono la conseguenza delle scelte comuni all'epoca effettuate in funzione della crescita e dell'educazione della prole, secondo un'impostazione di tipo classico dei ruoli familiari e genitoriali, in base alla quale il marito lavorava fuori casa, mentre la moglie, casalinga, si dedicava all'accudimento dei figli e alla cura della casa;
i figli, entrambi maggiorenni, non sono economicamente indipendenti in quanto è disoccupato, mentre frequenta il Per_1 Per_2
quarto anno dell'ITIS Buzzi di Prato;
i tentativi stragiudiziali di definire bonariamente la separazione con il marito e la mediazione familiare non hanno avuto esito positivo;
il figlio
, non riuscendo a sostenere le tensioni domestiche, a seguito di una pesante discussione Per_2
col padre, in data 2/04/2021 si è trasferito dalla nonna materna, per poi fare rientro nella casa familiare in data 15/04/2021, quando il padre se ne è allontanato, andando ad abitare in un appartamento in Prato, via Santa Trinita n. 25; quando il sig. è tornato nella casa CP_1
coniugale il 24/05/2021, si trasferito nuovamente dalla nonna la quale però non è in Per_2
pagina 3 di 25 grado di accudire il ragazzo perché di età avanzata (85 anni) e invalida, per cui di fatto è la madre che continua ad occuparsi di lui.
A fondamento della domanda di addebito della separazione, la ricorrente ha precisato che il marito, almeno da settembre 2020, ha instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna e, in conseguenza di ciò, si è allontanato dalla casa familiare, causando la crisi della vita matrimoniale che, fino a quel momento, era stata del tutto normale;
in particolare, nei mesi di settembre e ottobre, ha trascurato la moglie e i figli, trascorrendo diversi week end fuori casa senza dare spiegazioni a nessuno e, durante le festività natalizie, sebbene vi fossero le restrizioni dovute alla pandemia perché la Toscana era stata collocata nella c.d. zona rossa, si è allontanato da casa per ben tre giorni, comprensivi dell'ultimo dell'anno e del Capodanno, senza riferire a nessuno dei suoi familiari il motivo di questo allontanamento, e ha continuato con tali atteggiamenti fino ad aprile 2021, quando è divenuta definitiva la rottura con la moglie.
Ha inoltre allegato la sig.ra che il marito, nel pieno della crisi coniugale, per Parte_1
arrecarle un pregiudizio economico, ha trasferito il denaro presente sul conto corrente cointestato ai coniugi su un conto personale, portando il primo a saldo zero, e nel prendere in locazione un appartamento, aprendo a suo nome i contratti per le utenze, ha palesato la propria volontà di rimanere fuori dalla casa familiare.
A sostegno della domanda di mantenimento, la ricorrente ha evidenziato il forte divario reddituale esistente tra i coniugi, quale conseguenza delle scelte d'indirizzo della vita familiare congiuntamente assunte: il marito, lavoratore già dal 1990, prima del matrimonio, ha potuto percorrere una propria carriera lavorativa conseguendo un netto miglioramento sia retributivo che curricolare, mentre la moglie ha ripreso a lavorare solo nel 2018, facendo affidamento, fino a quel momento, sulle entrate del marito il quale, per oltre venti anni, ha provveduto al mantenimento della consorte e dei figli. Ha inoltre allegato: di avere prestato attività lavorativa non retribuita per quattro anni, dal 2010 al 2014, presso la YT s.r.l., poi YT & AN s.r.l., società sostanzialmente di proprietà della famiglia di origine del sig. - il legale CP_1
rappresentante e presidente del C.d.A. è il padre e il capitale sociale è diviso fra il Persona_3
marito, il cognato e un socio esterno - per agevolare e aiutare il marito, senza ottenere Per_4
alcun vantaggio, nemmeno contributivo;
di essere stata assunta dalla stessa società solo nel 2018, percependo redditi, nell'anno 2019, di € 19.055,00, quindi pari a un terzo delle entrate del marito, che nello stesso anno ha goduto di redditi pari a € 51.173,00; che mentre il sig. CP_1
ha come benefit sia il telefono cellulare e l'auto aziendale di lusso (Volvo Z dal valore commerciale di circa € 38.000), comprese tutte le spese connesse a questi beni, la moglie non è
pagina 4 di 25 proprietaria di veicoli e utilizza l'autovettura della propria madre, di cui sostiene i costi;
che ella ha inoltre contratto un finanziamento per l'acquisto di una piccola utilitaria destinata al figlio
, pensando di fare affidamento anche sulle entrate del marito il quale aveva versato Per_2
l'acconto e a cui l'auto è stata intestata, per cui si trova oggi a dover versare una rata mensile di
€ 262,48; che il convenuto, alla fine del 2020, con due prelevamenti di € 10.000,00 ciascuno e poi del saldo, con la chiusura del conto corrente cointestato ai coniugi, che al 30/09/2020 presentava una giacenza di € 33.445,38, si è appropriato anche della quota di liquidità della sig.ra con ciò privandola di ogni sostegno economico. Parte_1
La ricorrente ha poi argomentato in ordine alle domande di mantenimento della prole e di assegnazione della casa coniugale, nella quale ella intenderebbe continuare a convivere con i figli. Con specifico riguardo al figlio , ha aggiunto che se la casa non fosse assegnata Per_2
alla moglie, il ragazzo, che già sta soffrendo a causa delle tensioni familiari, sarebbe costretto a un trasloco, con ulteriore disagio, e ha precisato che è la madre ad averlo sempre seguito e accompagnato nel percorso scolastico e ad avere compreso che la bocciatura al primo anno della scuola superiore era avvenuta per difficoltà di apprendimento causate da problematiche specifiche del figlio - un disturbo specifico degli apprendimenti, disortografia e disgrafia, diagnosticato dall'UFSMIA -, piuttosto che da semplice negligenza.
Nel costituirsi in giudizio si è associato alla domanda di separazione;
ha Controparte_1
chiesto che la responsabilità di essa sia addebitata alla moglie per grave violazione dei doveri coniugali;
ha eccepito l'improcedibilità della domanda di restituzione;
ha chiesto che sia posto a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di € 500,00 al mese, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie, che la casa familiare resti nella sua disponibilità, quale unico proprietario, con possibilità per i figli di continuare ad abitarvi, infine che i mobili che arredano la casa e i regali di nozze vengano ripartiti tra i coniugi anche in base alla provenienza degli stessi.
A fondamento della domanda di addebito, il convenuto ha allegato: che al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'affectio coniugalis si è lentamente deteriorata nel corso degli anni a causa dell'atteggiamento aggressivo e ingiuriante della moglie, culminato in crisi nervose che hanno richiesto, talvolta, anche l'intervento degli operatori sanitari;
che l'allontanamento dei coniugi è avvenuto anche sul piano fisico, tanto che la moglie, negli ultimi sei anni, si è astenuta da rapporti sessuali o comunque da ogni genere di intimità con il marito;
che la crisi coniugale, in atto già da molto tempo, ha raggiunto il suo apice con il rifiuto della moglie di trascorrere le vacanze estive con il marito, preferendo, nell'estate 2019, passare il mese di agosto al mare con pagina 5 di 25 la madre e il figlio , senza peraltro comunicare la partenza al che da questo Per_2 CP_1
episodio è scaturita la rottura definitiva del rapporto;
che infatti i coniugi hanno smesso definitivamente di interloquire tra loro e di avere il minimo rapporto e interesse comune, anche economico, tanto che la moglie, nello stesso periodo, ha aperto un conto personale su cui versare il proprio stipendio.
Riguardo ai figli, il sig. ha in primo luogo contestato l'obbligo in capo ai genitori di CP_1
provvedere al mantenimento di , allegando al riguardo: che il figlio ha completato il Per_1
ciclo di studi nell'anno 2017, diplomandosi all'istituto tecnico Tullio Buzzi di Prato come perito tessile;
che anche grazie alle conoscenze nel settore tessile del padre, il figlio si è subito inserito in modo ottimale nel mondo lavorativo, avendo infatti compiuto il periodo di apprendistato e poi lavorato per tre anni consecutivi presso importanti ditte tessili, quali la Viscotex s.r.l. e la TeXco
s.p.a.; che tuttavia, alla scadenza dell'ultimo contratto, il figlio, per scelte personali, ha deciso di non trovare una nuova occupazione e di vivere della sola indennità di disoccupazione (Naspi), nonostante il padre lo abbia più volte incitato a fare nuovi colloqui.
Quanto a , il convenuto ha chiesto di versare l'assegno direttamente al figlio, essendo Per_2
questo stabilmente collocato presso la nonna per ragioni che nulla hanno a che vedere con il padre, essendo il trasferimento dovuto al pessimo rapporto con il fratello e alla mancanza di spazi idonei presso la casa familiare, dove dovrebbe condividere la camera con . Per_1
Circa l'acquisto dell'auto per il figlio, il sig. ha precisato che i genitori, di comune CP_1
accordo, hanno deciso di dividere il prezzo e infatti egli ha versato la maxi rata iniziale e dovrà poi corrispondere quella finale.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, rilevando l'assenza dei presupposti per disporla in favore della moglie, ha precisato che il temporaneo allontanamento del marito dall'abitazione nel mese di aprile 2021, con la stipula di un contratto di locazione invero di breve durata, è avvenuto su richiesta della moglie e del legale di quest'ultima, al solo fine di placare le forti tensioni e tentare di trovare un accordo, senza alcuna volontà da parte sua di riconoscere un diritto della moglie sull'immobile, tanto che, con la conclusione della mediazione familiare, egli ha fatto rientro nella casa coniugale.
Quanto, infine, al mantenimento della moglie, il convenuto ha rilevato come, avendo ella un impiego a tempo indeterminato ben retribuito, non vi è ragione per la quale il marito dovrebbe corrisponderle un assegno. Ha inoltre evidenziato che la sig.ra che non lavorava Parte_1
neppure prima del matrimonio perché poteva essere tranquillamente mantenuta dai genitori benestanti e senza altri figli, ha scelto autonomamente di non intraprendere una carriera pagina 6 di 25 lavorativa, alla quale, se avesse voluto, avrebbe potuto dedicarsi grazie all'aiuto delle nonne e delle strutture scolastiche;
solo con l'inizio della crisi coniugale, grazie, peraltro, all'aiuto del marito, ha deciso di intraprendere un'attività lavorativa.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21/10/2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, dopo avere rilevato l'inammissibilità della domanda restitutoria di in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a Parte_1
vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con il figlio
, maggiorenne non economicamente indipendente;
ritenuto che
il figlio fosse Per_2 Per_1
ormai autonomo, ha disposto che il marito versasse alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dello stesso figlio, € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e come assegno per il mantenimento della moglie, € 400,00 mensili, importi annualmente rivalutabili in base agli indici Istat.
Nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha rinunciato alla domanda di restituzione delle somme del conto corrente cointestato.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 13/04/2022, il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 30/10/2022, il giudice istruttore supplente dell'assegnatario, assente per congedo di maternità, ha ammesso i mezzi istruttori.
In data 7/04/2023 il convenuto ha proposto istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'art. 709, ultimo comma, c.p.c., chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno per la moglie e per il figlio;
a supporto della richiesta ha allegato: di Per_2
essere stato licenziato da YT & AN s.r.l. il 24/02/2023 e di avere reperito un nuovo lavoro a tempo determinato per sei mesi (fino al 30/09/2023) con uno stipendio molto inferiore rispetto a quello precedente (€ 1.787,00 lordi per n. 13 mensilità, anziché € 3.500,00 mensili); di non beneficiare più dei benefits aziendali, quali indennità di trasferta e auto aziendale, tanto da dover acquistare una nuova auto, stipulando un finanziamento per complessivi € 18.896,84, che prevede un piano di rimborso di n. 60 rate mensili di € 309,51 ciascuna;
che si è Per_2
diplomato nel mese di giugno e, dopo avere trovato un impiego come dipendente di Bofrost, ha dato le dimissioni perché quel lavoro non gli piaceva, senza tuttavia reperire un'altra occupazione;
che la moglie, sebbene a sua volta licenziata da YT & AN s.r.l., percepisce l'indennità di disoccupazione.
Il giudice istruttore supplente, con ordinanza emessa il 30/10/2023, in parziale accoglimento dell'istanza, ha ridotto a € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento del figlio , Per_2
pagina 7 di 25 al 50% la quota delle spese straordinarie a carico del padre, a € 250,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Nel frattempo, all'udienza del 31/05/2023, i testimoni intimati sono stati allontanati, avendo le parti prospettato la possibilità di raggiungere un accordo. Fallito il tentativo di composizione bonaria, le prove testimoniali sono state assunte alle udienze del 7/02/2024 e del 25/09/2024, essendo il teste assente all'udienza del 18/03/2024.
Rigettata l'istanza di ordini di esibizione della ricorrente e disposta l'integrazione della documentazione reddituale e relativa all'attività lavorativa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 14/01/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Nelle note di precisazione delle conclusioni ai sensi depositate il 10/01/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il convenuto non ha riproposto le domande di addebito della separazione alla moglie e di divisione dei mobili che arredano la casa coniugale e dei regali di nozze;
nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ha dichiarato di avervi rinunciato.
***
1. Domande rinunciate
Si prende atto della rinuncia della ricorrente di restituzione delle somme prelevate dal marito sul conto corrente comune e della rinuncia del convenuto alla domanda di addebito e di divisione dei beni mobili che arredano la casa coniugale e dei regali di nozze. La rinuncia estingue l'azione e comporta la cessazione della materia del contendere su tali domande (cfr. ex plurimis: Cass.,
19/12/2019, n. 3376)
2. Separazione personale dei coniugi
Dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, da cui traspare un'elevata conflittualità tra i coniugi, si traggono indizi convergenti dell'intollerabilità della convivenza tra loro;
del resto, da quando sono stati autorizzati a vivere separati dal Presidente del Tribunale, essi non hanno più ripreso la coabitazione.
Sussiste pertanto il presupposto di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
3. Addebito della separazione
3.1. Preso atto della rinuncia del convenuto alla domanda di addebito, l'analoga domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva pagina 8 di 25 dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 20866 del 21/07/2021; Cass., n. 9074 del 20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana
(art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del
22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
più di recente v. Cass., n. 22294 del 07/08/2024).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. affermando che «Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi
pagina 9 di 25 matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del
14/02/2012).
Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale»
(Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso
Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Ancora sul piano della prova, è stato precisato che, al fine della addebitabilità della separazione nel giudizio di separazione personale dei coniugi, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 c.c., ma possono essere utilizzate, unitamente ad altri elementi probatori, quali presunzioni e indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati pagina 10 di 25 d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass., n. 7998 del 04/04/2014).
Per la stessa ragione, deve ritenersi che, quando si controverte dell'addebitabilità della responsabilità della separazione, non possa operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma sia pur sempre possibile valutare liberamente la condotta processuale della parte che, a fronte di specifiche allegazioni dell'altra, sia rimasta in silenzio e nulla abbia replicato.
3.2. Venendo al caso all'esame, a fronte dell'allegazione della ricorrente circa Controparte_1
il fatto che egli abbia intrattenuto una relazione extraconiugale dall'estate, o quantomeno da settembre/ottobre 2020, nella comparsa di costituzione ex art. 706 c.p.c. non ha specificamente contestato la circostanza, ma ha replicato che la crisi coniugale era iniziata e si era consolidata diverso tempo prima;
in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 7/02/2024, ha poi negato di avere detto alla moglie, dopo gli allontanamenti dalla casa coniugale nel periodo da novembre
2020 a febbraio 2021, di avere più di una relazione extraconiugale fuori città.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito non può ritenersi pacifica e sul punto l'onere della prova è a carico della ricorrente.
Dalle prove testimoniali assunte nel processo, tuttavia, è emerso soltanto che il sig. CP_1
per due week end di novembre 2020, dal 30/12/2020 al 1/01/2021 e per altri quattro week end nei mesi di gennaio e febbraio 2021, si allontanò dalla casa coniugale, circostanza che, tuttavia, non costituisce indizio univoco del fatto che egli avesse una relazione extraconiugale.
In particolare, la teste zia della sig.ra sentita all'udienza del Tes_1 Parte_1
7/02/2024, ha confermato, peraltro de relato ex parte actoris, ossia per i racconti ricevuti dalla ricorrente, quanto dichiarato dallo stesso convenuto nel rispondere all'interrogatorio formale, ossia il sig. se ne andava, senza dire dove e quando sarebbe rientrato. CP_1
Non è provato, pertanto, che gli allontanamenti del marito fossero correlati a una relazione adulterina in atto e non può escludersi che, come affermato dal sig. in sede di CP_1
interpello, essi fossero invece causati da una preesistente crisi coniugale e dalla conseguente intollerabilità della convivenza con la moglie («andavo via perché con mia moglie non ci parlavamo o litigavamo. Non dicevo perché andassi via, andavo via e basta, a volte senza sapere neppure dove, era un modo per non rimanere a casa;
facevo così anche su consiglio dell'avvocato, per evitare il conflitto, specie di fronte ai figli»).
pagina 11 di 25 In definitiva, la ricorrente non ha provato né la violazione del dovere coniugale di fedeltà né il collegamento eziologico tra tale violazione e l'indebolimento della comunione spirituale e morale dei coniugi.
Quanto agli sporadici allontanamenti del marito dalla casa coniugale, in sé considerati, non vi è prova del nesso causale tra tali comportamenti e la crisi matrimoniale.
Alcuna rilevanza può avere poi, se non per provare l'esistenza di una forte crisi matrimoniale in corso, il fatto che dal 15/04/2021 al 24/05/2021 si trasferì temporaneamente Controparte_1
presso un immobile condotto in locazione;
l'istruttoria ha infatti dimostrato che ciò avvenne in base a un'intesa tra i legali dei coniugi per allentare la tensione tra loro e tentare la strada di una separazione consensuale, anche attraverso un percorso di mediazione familiare: ciò lo si evince dalla missiva dell'avv. Francesca Pellegrini (precedente legale del sig. del 6/04/2021 CP_1
(doc. 4 allegato al ricorso) in cui, dopo un'interlocuzione con l'avv. Arduini, difensore della sig.ra anche riguardo al trasferimento del figlio dalla nonna materna, Parte_1 Per_2
secondo la moglie causato da tensioni con il padre, venne preannunciata l'uscita del marito dalla casa coniugale il successivo 15 aprile, «impregiudicato ogni diritto» e con la promessa di pagare le utenze allo stesso intestate e gli oneri condominiali, nonché di provvedere alle necessità del figlio, «ciò almeno sino alla convocazione dinanzi all'Organismo di Mediazione, auspicando di raggiungere, in tale sede, un accordo». Lo scopo del provvisorio allontanamento del marito dalla casa coniugale - «placare gi animi» - è stato confermato dalla stessa avv. Pellegrini, sentita all'udienza del 7/02/2024, la quale ha dichiarato che «la conflittualità tra i coniugi era alta, quindi con il difensore di si decise di fare uscire lui di casa per poter Parte_1
trovare un accordo», accordo che però non venne raggiunto, cosicché il sig. fece CP_1
ritorno a casa.
La ricorrente sembra addebitare al marito anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale laddove si duole che il convenuto, da un lato, in data 8/12/2020, prelevò € 20.000,00 dal conto corrente cointestato ai coniugi ed estinse il conto stesso il 19/01/2021 acquisendo il saldo residuo;
dall'altro lato, andando ad abitare in affitto ad aprile 2021, si limitò a pagare le utenze della casa familiare, lasciando moglie e figli sprovvisti di un adeguato mantenimento.
Tali condotte, tuttavia, ferma l'eventuale rilevanza civilistica nei rapporti tra coobbligati, non sono rilevanti ai fini dell'addebito perché compiute quando la crisi matrimoniale, come sopra evidenziato, era già insorta in tutta la sua gravità e irreversibilità.
4. Mantenimento dei figli pagina 12 di 25 4.1. Quanto alla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni formulata dalla ricorrente, mette conto richiamare il più recente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (o l'assegnazione dell'immobile), fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183 del 14/08/2020).
È stato altresì precisato che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass., n. 12123 del 06/05/2024).
Circa il riparto dell'onere della prova tra il richiedente l'assegno (figlio o genitore convivente) e obbligato, è stato chiarito che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. n. 27904 del 13/10/2021). In particolare, vertendo il richiamato onere della prova sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, esso si atteggia con minor o maggior rigore a seconda della situazione concreta in cui egli si trovi: se il figlio è neomaggiorenne prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al pagina 13 di 25 mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.,
n. 26875 del 20/09/2023).
4.2. e , entrambi maggiorenni, hanno, rispettivamente, ventidue e ventisette Per_2 Per_1
anni e, in base alle ultime allegazioni delle parti, vivono insieme alla madre.
Quanto a , dev'essere confermata la valutazione di indipendenza economica recepita nei Per_1
provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c..
È infatti pacifico che il figlio, dopo il diploma di perito tessile conseguito nel 2017 presso l'istituto tecnico industriale T. Buzzi di Prato, non ha proseguito gli studi e ha lavorato tre anni consecutivi, dapprima come apprendista (con contratto di apprendistato professionalizzante, cfr. dc 30 allegato alla memoria del 5/06/2023 della ricorrente), poi in forza di contratto a tempo determinato, presso importanti aziende tessili pratesi, in linea con il percorso di studi precedentemente intrapreso e una retribuzione mensile netta di € 1.300/1.400,00 circa (c.fr doc.
30 sopra citato); dal dicembre 2020 ha poi percepito l'indennità di disoccupazione.
Avendo il ragazzo, che non ha neppure ripreso gli studi, ormai raggiunto l'indipendenza economica, l'attuale stato di disoccupazione è irrilevante e non determina il mutamento di tale status (ossia la riviviscenza della condizione di persona economicamente non autosufficiente), vieppiù considerando che la mancanza di un lavoro all'attualità pare imputabile alla volontaria inattività del figlio (cfr. Cass., n. 40282 del 15/12/2021): entrambi i genitori, all'udienza del
21/10/2021, hanno invero dichiarato che il figlio, dopo la scadenza del termine del secondo contratto, non si è impegnato per reperire una nuova occupazione lavorativa (cfr. la madre «Mio figlio è un ragazzo difficile, mi sono svenata per farlo lavorare fino al termine del Per_1
contratto perché lui si voleva licenziare;
non si sta dando da fare per trovare un lavoro, credo che stia attraversando un momento difficile anche a causa della crisi coniugale»; il padre:
« ha iniziato a lavorare subito dopo la scuola, poi alla sua seconda esperienza ha avuto Per_1
il rigetto per il lavoro e ha preferito fermarsi;
credo che ora si occupi di microinvestimenti su internet;
gli avevo trovato dei colloqui di lavoro e in un posto lo avrebbero anche preso, ma lui non ha voluto»).
Non sussistono pertanto i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento in favore di perché la ricorrente, richiedente l'assegno, non ha assolto all'onere della prova delle Per_1
condizioni che fondano il relativo diritto.
pagina 14 di 25 4.3. Diversa la situazione del figlio : il ragazzo si è diplomato nel 2022 come perito Per_2
tessile e ha lavorato per qualche tempo presso Bofrost* Italia s.p.a., nota azienda che si occupa di vendita al dettaglio di prodotti surgelati e congelati, con qualifica di operatore di vendita, in forza di un contratto a termine che aveva durata dal 6/02/2023 al 31/07/2023, periodo di prova compreso, dal quale ha dato le dimissioni prima della scadenza.
Al di là delle specifiche ragioni delle dimissioni, per escludere che grazie a tale impiego avesse raggiunto d'indipendenza economica, è assorbente la considerazione che si Per_2
trattava di un contratto di brevissima durata, di cui è ignota la retribuzione (non risultante dal doc. 9 allegato all'istanza del 7/04/2023 del convenuto), con mansioni non corrispondenti al titolo di studio conseguito.
Del resto, il sig. nei cui confronti la ricorrente ha proposto la domanda di CP_1
corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio, nella comparsa di costituzione e risposta non si era opposto, ma si era limitato a chiedere che l'obbligo a suo carico sia dichiarato solo in caso di rigetto della domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale in cui «i figli continueranno ad abitare» e che il pagamento possa essere eseguito direttamente nelle mani del figlio, richieste confermate nelle note di precisazione delle conclusioni: tale condotta processuale presuppone un implicito riconoscimento del diritto di a essere mantenuto Per_2
dai genitori, in contrasto con quanto sostenuto nell'istanza di modifica del 7/04/2023 e nella comparsa conclusionale, nella quale, peraltro, ha insistito – contraddittoriamente- nella domanda di assegnazione della casa familiare che, tuttavia, per giurisprudenza costante, presuppone la convivenza del genitore assegnatario con la prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente.
Sebbene nei due anni trascorsi dalla cessazione del rapporto di lavoro non abbia Per_2 reperito un'attività lavorativa alternativa e non vi sia prova che abbia assunto concrete iniziative per la ricerca di un lavoro né che abbia proseguito la propria formazione (professionale o universitaria), la giovane età e il tempo trascorso dal diploma fanno presumere che lo stesso sia non ancora economicamente autosufficiente senza colpa. Al contempo, le medesime circostanze devono essere valutate, in negativo, ai fini della quantificazione dell'assegno per il mantenimento del ragazzo (v. infra).
4.4. È inoltre accertata la legittimazione attiva della sig.ra quale genitore convivente Parte_1
con il figlio maggiorenne.
Al riguardo si osserva che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con pagina 15 di 25 eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo
Cass., n. 16134 del 1 7/06/2019).
È in base a tale principio che, nell'ordinanza presidenziale, con giudizio che il Collegio condivide, è stato escluso che il breve trasferimento di dalla nonna materna dal 2 al 15 Per_2 aprile 2021 e dal 24/05/2021 fino all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 nell'ottobre 2021, fosse sufficiente a recidere il legame del figlio con la casa coniugale, e ciò sia per il limitato tempo trascorso, peraltro comprensivo del periodo estivo, sia soprattutto per la ragione che aveva spinto il ragazzo ad abitare dalla nonna, che entrambe le parti hanno ricondotto, seppure diversamente, a un disagio nel permanere insieme alla sua famiglia e non a una decisione ponderata dettata da un desiderio di autonomia.
Ed infatti è pacifico che quando il padre ha lasciato la casa coniugale in attuazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, è rientrato nella casa familiare e lì abita tutt'ora Per_2
insieme alla madre e al fratello.
in qualità di genitore convivente con il figlio maggiorenne non Parte_1
economicamente indipendente, è quindi legittimata alla domanda di contribuzione al suo mantenimento.
4.5. Per determinare l'ammontare dell'assegno, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., si deve tenere conto: a) delle attuali esigenze del figlio in ragione della sua età; b) del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
c) delle condizioni economiche di entrambi i genitori (Cass., n. 4145 del 10/02/2023).
Quanto al primo parametro, si osserva che ha oggi ventidue anni e non risulta avere Per_2
particolari necessità connesse al percorso formativo, alla salute o allo sport praticato;
ha però in uso un'autovettura pagata dai genitori. Come già evidenziato, sebbene risulti pienamente capace, non risulta essersi impegnato adeguatamente per trovare un lavoro confacente al suo percorso di studi o avere intrapreso studi universitari o corsi specializzazione o di formazione professionale.
Riguardo al secondo parametro, deve rilevarsi che il tenore di vita familiare era superiore alla media perché i genitori non erano gravati da mutuo fondiario o da canoni di locazione, essendo la casa coniugale di proprietà del padre e il mutuo estinto;
dal 2018 entrambi i genitori pagina 16 di 25 lavoravano, apportando alle entrate familiari un reddito mensile netto di circa € 4.700,00; su di esso gravava la rata mensile del finanziamento accesso dalla madre per l'acquisto dell'auto in uso a , intestata al padre;
il sig. disponeva anche di telefono cellulare e Per_2 CP_1
autovettura Volvo Z quali benefit aziendali;
i genitori sono stati in grado di acquistare a un'autovettura. Per_2
Le attuali condizioni economiche dei genitori sono cambiate.
La sig.ra dopo il licenziamento comunicato dalla datrice di lavoro YT & AN Parte_1
s.r.l. con decorrenza dal 28/02/2023 (doc. 26 allegato alla memoria della ricorrente del
5/06/2023), non risulta avere reperito un'attività lavorativa alternativa e, almeno fino a novembre
2024, ha percepito la NASpI, con un rateo mensile da ultimo pari a circa € 696,00 (doc. 34 prodotto in data 11/12/2024). Si presume, pertanto, che i redditi dell'anno 2024, di cui non è stata ancora presentata la dichiarazione fiscale, siano inferiori rispetto a quelli dichiarati per l'anno 2023, pari a circa € 17.000,00, questi ultimi a loro volta ridotti rispetto a quelli percepiti prima dell'introduzione del giudizio (circa € 19.000,00).
Considerato che l'indennità di disoccupazione è stata erogata in favore della sig.ra Parte_1
fino a marzo 2025 (cioè per 718 giorni dall'accoglimento della domanda, con decorrenza dal
15/03/2023, cfr. doc. 28 allegato alla memoria del 5/06/2023 della ricorrente;
nello stesso si veda la comparsa conclusionale della ricorrente) e tenuto conto sia dell'età della ricorrente (52 anni) che dalla sua concreta capacità lavorativa, essendo pacifico che ella abbia lavorato continuativamente presso l'azienda di famiglia del marito solo dal 2018 e che prima avesse svolto lavori saltuari come assistente scolastica, è da ritenersi che ella sia priva di un reddito proprio.
La ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati o di immobili, ma beneficia dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito (v. infra).
La questione della mancata impugnazione del testamento del proprio padre, deceduto il
13/07/2012, in cui viene nominata erede universale la moglie pretermettendo la figlia erede legittimaria (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del convenuto) non è rilevante perché ove anche fosse succeduta nella quota di legittima, alla Parte_1
madre ancora vivente sarebbe stato riservato ex lege il diritto di abitazione sull'unico immobile presente nell'asse, adibito a casa familiare (art. 540, comma 2, c.c.), talché da tale bene, che comunque farà parte dell'eredità materna, allo stato non trarrebbe alcuna utilità, né per goderne direttamente né per metterlo a reddito.
pagina 17 di 25 Il sig. dopo il licenziamento dalla medesima YT & AN s.r.l. con effetti dal CP_1
28/02/2023, ha reperito dal 3/04/2023 un impiego a tempo determinato presso Gentes s.r.l.
(l'ultima proroga del termine documentata è al 31/03/2025, cfr. allegato alla nota del 6/06/2024), per il quale percepisce uno stipendio mensile netto di € 2.300/2.400,00 circa. Per l'anno 2023 egli ha dichiarato un reddito di € 41.700,00 circa, a fronte di € 49.000,00 circa nel 2022.
Si presume che dalla partecipazione sociale nella YT AN s.r.l., per una quota del 17% del capitale sociale (doc. 27 allegato alla memoria del 5/06/2023 della ricorrente), egli non tragga alcuna utilità perché nei confronti della società è stata aperta una proceduta di liquidazione giudiziale (doc. 32 prodotto dalla ricorrente il 4/03/2024).
Per pagare la «maxi rata finale» del finanziamento contratto per acquistare l'auto usata da
, il convenuto ha contratto col padre , il 2/01/2024, un prestito di € 12.000,00, Per_2 Per_3
che sta restituendo con rate mensili di € 200,00 ciascuna (doc. 13, 14 e 17 prodotti in data
8/03/2024 e 11/03/2024). Al riguardo la ricorrente sostiene l'irrilevanza di tale debito in quanto l'obbligazione di pagare la suddetta rata finale era stato assunto in costanza di convivenza matrimoniale, d'accordo con la moglie;
è però vero che, nel frattempo, la situazione finanziaria del marito è mutata perché egli percepisce oggi uno stipendio più basso e, non beneficiando più dell'auto aziendale a titolo gratuito, ha dovuto acquistare un veicolo contraendo un ulteriore finanziamento di € 14.000,00, con una rata mensile di € 309,00 circa (doc. 8 allegato all'istanza del 7/04/2023).
Il convenuto non risulta essere proprietario di altri beni immobili oltre alla casa coniugale.
Egli non sostiene spese abitative per mutui o canoni di locazioni perché, in base agli ultimi dati disponibili, abita presso i propri genitori.
Quanto, infine, all'apporto che ciascun genitore dà al mantenimento del figlio in via diretta, non si hanno notizie sulle attuali frequentazioni padre/figlio e l'unico dato conoscitivo utile risale all'anno 2021, quando dimostrò per fatti concludenti di non volere rapportarsi al sig. Per_2
uscendo e rientrando dalla e nella casa familiare in concomitanza con il trasferimento CP_1
del genitore, per cui si può presumere che il maggior contributo sia a carico della madre.
4.6. Tutto ciò considerato, il Collegio reputa equo stabilire in favore del figlio , a carico Per_2 del padre, un contributo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale.
pagina 18 di 25 Per il pregresso, restano ferme le scansioni temporali delle modifiche intervenute e l'assegno è dovuto da parte del sig. nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese CP_1
straordinarie dal 26/10/2021 e di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie dal 30/10/2023.
5. Assegnazione della casa familiare
Richiamate le suesposte considerazioni sulla non indipendenza economica del figlio e Per_2 sulla convivenza di quest'ultimo con a quest'ultima dev'essere assegnata Parte_1
la casa coniugale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c..
6. Mantenimento della moglie
6.1. La domanda di mantenimento della moglie può essere accolta per quanto di ragione.
L'assegno di cui all'art. 156 c.c., a differenza dell'assegno divorzile o post-matrimoniale, ha la funzione di fornire al coniuge separato privo di adeguati redditi propri un sostegno di carattere economico per il tempo successivo al venire meno della convivenza, con lo scopo di far mantenere allo stesso un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
Pertanto, rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, che invece non viene in considerazione ai fini dell'assegno di divorzio (v. da ultimo anche Cass., n. 17098 del
26/06/2019) in quanto «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.» (così la consolidata giurisprudenza di legittimità, es.
Cass., n. 12196 del 16/05/2017).
Secondo la preferibile esegesi della norma, l'assegno in discorso non ha, invece, la funzione di ricompensare il coniuge dei sacrifici fatti nel corso della convivenza matrimoniale (c.d. funzione compensativa), ma il fatto che le scelte di indirizzo della vita familiare prevedessero che uno dei coniugi si dedicasse, in via esclusiva o prevalente rispetto all'altro, ai compiti domestici e di cura della prole, consentendo al coniuge di accrescere la propria posizione lavorativa, può essere considerato nella valutazione dell'attitudine al lavoro proficuo del richiedente l'assegno, ai fini pagina 19 di 25 della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, «dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche»
(Cass., n. 24049 del 6/09/2021; n. 5817 del 9/03/2018; n. 6427 del 4/04/2016).
È onere della parte richiedente l'assegno provare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il coniuge e l'inadeguatezza dei propri redditi a mantenere tale livello dopo la cessazione di tale convivenza. In caso di positivo accertamento di tale presupposto, è invece onore della parte destinataria della domanda di assegno dimostrare che le proprie capacità economiche non gli consentono di somministrare alla moglie i mezzi necessari a conservare tale tenore di vita. In ogni caso, è imprescindibile una valutazione comparativa della condizione economiche – patrimoniali e reddituali – dei coniugi.
Ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare in capo al coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, è a carico di quest'ultimo l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr., ex plurimis, Cass.,
21/07/2021, n. 20866)
6.2. Nel caso all'esame, la ricorrente ha provato l'inadeguatezza dei propri redditi a conservare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il marito.
Quanto al tenore di vita medio-alto della famiglia, possono essere richiamate le considerazioni sopra svolte in relazione all'assegno del figlio.
Riguardo all'adeguatezza dei redditi della moglie, si è già detto del licenziamento della sig.ra dal 28/02/2023 e del fatto che ella non è riuscita a reperire un altro impiego, avendo Parte_1
percepito solo la NASpI fino al 5/03/2025.
Dai documenti prodotti, non risulta che la ricorrente si sia attivata per la ricerca di una nuova occupazione lavorativa, per esempio presentando domande di lavoro, effettuando colloqui finalizzati all'assunzione, partecipando a concorsi o iscrivendosi al Centro per l'Impiego.
Al contempo, si deve considerare, come già evidenziato, che appaiono già in partenza ridotte le effettive chances della ricorrente, ultracinquantenne, di reperire un'attività lavorativa corrispondente, a livello retributivo, a quella precedentemente corrisposta da YT e AN
pagina 20 di 25 s.r.l., presso cui ha lavorato per poco meno di cinque anni (giugno 2018-febbraio 2023) come operatrice aiuto campionario nel settore dell'abbigliamento (doc. 22 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6 n, 2, c.p.c. della ricorrente); è infatti altamente probabile che, ai fini di un possibile ricollocamento della sig.ra nel mercato del lavoro, a nulla valga la Parte_1
pregressa attività lavorativa prestata presso la suddetta società dal 2008 al 2014, sostanzialmente a tempo pieno, perché ella non aveva un regolare contratto di lavoro, ma nel 2010 era divenuta cessionaria di una piccola quota del capitale sociale dell'allora YT s.r.l. affinché fosse giustificata la sua costante presenza nella sede aziendale in caso di controlli: in questo sono le convergenti deposizioni dei testi e sentiti rispettivamente Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 7/02/2024 e del 25/09/2024, entrambi attendibili perché sono estranei alla causa e hanno reso dichiarazioni precise, circostanziate e tra loro coerenti, che trovano peraltro un riscontro documentale (doc. 17-19 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della ricorrente).
Né d'altra parte può essere ritenuta conseguenza di una qualche negligenza imputabile alla moglie la circostanza di non avere svolto attività lavorativa per una buona parte della vita matrimoniale: infatti, a prescindere dal fatto che la sig.ra già prima di sposarsi Parte_1 all'età di venticinque anni, avesse interrotto gli studi e non lavorasse (circostanza che potrebbe eventualmente rilevare ai fini dell'assegno divorzile), che il marito l'avesse lasciata libera di scegliere se lavorare o meno (il che dovrebbe essere scontato) e che fossero possibili soluzioni alternative grazie all'aiuto dei nonni o di una baby sitter, non è contestato che i coniugi avessero concordemente deciso che la sig.ra facesse la casalinga, dedicandosi ai figli, e che Parte_1
fosse il sig. a provvedere al mantenimento del nucleo familiare (cfr. in tal senso anche CP_1
l'audizione del convenuto all'udienza del 21/10/2021 e la risposta all'interrogatorio formale).
Per converso, il fatto che abbia pacificamente lavorato, ininterrottamente, dal Controparte_1
1990, principalmente nella società di famiglia amministrata dal padre, ha consentito allo stesso dapprima di conseguire un buon livello stipendiale e, successivamente, dopo il licenziamento, di reperire subito un nuovo impiego, sebbene con uno stipendio più basso: i redditi sono passati da
€ 50.000,00 circa nel 2022 a € 41.000,00 circa nel 2023 (al lordo dell'assegno al coniuge, indicato come onere deducibile).
Per il resto, per un confronto tra le condizioni economiche dei coniugi, è possibile rimandare al paragrafo sul mantenimento del figlio , dal quale risulta, tra moglie e marito, un divario Per_2
economico-patrimoniale.
pagina 21 di 25 È da ritenersi, in definitiva, che la ricorrente ha provato i presupposti del diritto di cui all'art. 156
c.c., mentre il convenuto non ha dimostrato che le proprie capacità economiche non gli consentono di somministrare alla moglie i mezzi necessari a conservare il tenore di vita matrimoniale.
6.3. Ai fini della quantificazione dell'assegno in favore della sig.ra si deve tenere Parte_1 conto dell'onere economico a carico del convenuto per il mantenimento del figlio , al Per_2
quale comunque, in via diretta, contribuisce anche la ricorrente. Si deve inoltre considerare che, pur con le limitazioni sopra evidenziate, la ricorrente è abile al lavoro, non ha figli piccoli da accudire, è pacifico che in passato abbia svolto lavori saltuari (come la collaboratrice scolastica nelle scuole), e non ha provato l'impossibilità di trovare un impiego, anche diverso dall'ultimo che aveva prima del licenziamento e meno remunerato.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si giudica equo determinare l'assegno alla moglie in
€ 300,00, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Anche in questo, quanto alla decorrenza, si deve stabilire che il contributo ex art. 156 c.c. è dovuto nella misura di € 400,00 dal 26/10/2021, di € 250,00 dal 30/10/2023 e di € 300,00 dalla pubblicazione della presente sentenza.
7. Spese processuali
Ai fini della soccombenza, tenuto conto che entrambe le parti hanno rinunciato ad alcune delle domande proposte, deve nuovamente richiamato il principio di diritto della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante»
(Cass., 10/09/2004, n. 18255; Cass., 10/04/1998, n. 3734); nella specie, in termini di aggravio dell'attività processuale, si deve anche considerare che, mentre la ricorrente ha rinunciato alla domanda di restituzione nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., il convenuto ha rinunciato alla ben più «consistente» domanda di addebito solo al momento della precisazione delle conclusioni.
Considerata la soccombenza reciproca – la ricorrente è vittoriosa sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e sulla domanda di assegno ex art. 156 c.c., entrambi sono soccombenti sulla domanda di addebito, il convenuto è vittorioso sulla domanda di mantenimento in favore di
-, le spese di lite sono integralmente compensate. Per_1
P.Q.M.
pagina 22 di 25 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposati a Carmignano l'11/06/1997 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 42, parte II, serie A, anno 1997;
2) prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di restituzione delle somme prelevate dal marito sul conto corrente comune e della rinuncia del convenuto alla domanda di addebito e di divisione dei beni mobili che arredano la casa coniugale e dei regali di nozze;
per l'effetto dichiara la cessazione della materia del contendere su tali domande;
3) rigetta la domanda di addebito della responsabilità della separazione proposta da
[...]
Parte_1
4) rigetta la domanda della ricorrente di previsione, a carico del convenuto, di un contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
5) assegna la casa coniugale a Parte_1
6) dispone che corrisponda a entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di € 300,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i Per_2 genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione pagina 23 di 25 organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) dichiara che l'assegno di mantenimento in favore di a carico di Per_2 [...]
è dovuto dal 26/10/2021 nella misura di € 600,00, oltre al 70% delle spese CP_1
straordinarie, dal 30/10/2023 nella misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
9) dispone che corrisponda a entro il giorno il Controparte_1 Parte_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 24 di 25 10) dichiara che l'assegno di mantenimento in favore della moglie a carico di
[...]
è dovuto dal 26/10/2021 nella misura di € 400,00 e dal 30/10/2023 nella CP_1
misura di € 250,00;
11) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carmignano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria, e agli ulteriori incombenti di legge;
12) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 9/04/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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