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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4106/2021 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente:
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Caracuta, giusta Parte_1 Parte_2
mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tanza e Daniele Imbò, giusta mandato in CP_1
atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 23.04.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sen. e il dott. con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato Parte_1 Parte_2
l'11 maggio 2021, adivano questo Tribunale, deducendo: che il 23 dicembre 2019 la sen.
con riferimento ai fondi pubblici che stavano per essere erogati dal Governo in CP_1
favore dei territori colpita da xilella, aveva pubblicato sulla propria pagina pubblica del portale
Facebook un post nel quale affermava “se è vero che l'attuale ministro abbia intenzione di
“distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene. BASTA
GIOCHI….”; che il 24 dicembre la sen. veva pubblicato nella medesima pagina Facebook CP_1
un altro post, nel quale aveva affermato che “la ministra ha confermato quanto Parte_1
purtroppo temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di GAL e DAJS che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. E' molto grave. Gravissimo….”; che tali commenti resi dalla sen. l di fuori delle sue funzioni parlamentari CP_1
erano offensivi e infamanti, avendo la sen. LE lasciato intendere che la ministra Parte_1
stava per “distrarre” e quindi regalare milioni di euro al suo segretario-amico dott. ; che Pt_2
il contenuto diffamatorio dei post era confermato dai titoli dei giornali che li avevano resi noti, avendo la testata “La Notizia” scritto che “la prova a fare un regalino al segretario”, il Parte_1
giornale “La Repubblica – Bari” intitolato l'articolo “Fondi al segretario. Bufera Bellanova”, il quotidiano “Il Manifesto” scritto “Parte dei soldi xilella a segretario ” e il quotidiano “Il Parte_1
Giornale” riportato la notizia che “LE accusa la : favori agli amici – insinuazioni Parte_1
pesanti”; che gli addebiti fatti dalla sen. LE al Ministro erano assolutamente Parte_1
infondati, in quanto il non era una struttura privata nelle mani del dott. Controparte_2
, ma uno strumento di coordinamento e programmazione previsto a livello Pt_2
comunitario, che riuniva tutti i potenziali attori – pubblici e privati – dello sviluppo locale, per cui false e denigratorie erano le asserzioni della sen. la quale aveva presentato il Ministro CP_1
come un faccendiere che distraeva soldi pubblici per darli a un suo “compagno di Parte_1
merende”; che, pertanto, la sen. ed il dott. avevano interesse a chiedere al Parte_1 Pt_2
Tribunale di dichiarare la sen. responsabile di diffamazione aggravata, di condannare la CP_1
medesima al risarcimento del danno, mediante pagamento della somma di euro 500.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, di ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, oltre che sui quattro giornali sopra citati, sulle principali testate giornalistiche a livello nazionale e locale, di disporre la rimozione degli scritti diffamatori dalla pagine facebook, di ordinare la comunicazione della decisione su almeno una testata televisiva nazionale e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sen. deducendo: che la polemica CP_1
con la sen. aveva riguardato lo stanziamento di 300 milioni di euro per il rilancio dei Parte_1
settori agricoli in crisi previsto dal d.l. 29 marzo 2019 n. 27; tale decreto aveva previsto un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia da adottarsi con decreto del Ministro dell'Agricoltura; che la sen. nel corso di taluni incontri avuti con gli agricoltori colpiti dalla CP_1
xilella, si era impegnata a che i finanziamenti previsti da tale piano fossero erogati direttamente ai proprietari danneggiati, evitando passaggi burocratici;
che nella notte del 22/23 dicembre
2019, in sede di approvazione della legge di bilancio, la sen. aveva denunciato che il CP_1
, cui spettava emanare il decreto ministeriale di approvazione del piano Persona_1
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, era intenzionato a “distrarre” lo stanziamento previsto per l'attuazione di tale piano in favore di strutture intermedie, come il
GAL e il DAJS, di cui il segretario particolare era amministratore;
che tale denuncia era stata raccolta dai parlamentari della Lega (tra cui l'ex ministro Centinaio) ed infine il decreto ministeriale 6.3.2020 n. 2484 di approvazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia aveva incrementato la dotazione dei GAL soltanto di 5 milioni di euro;
che, pertanto, le esternazioni della sen. LE erano avvenute sostanzialmente in Parlamento;
che le testate giornalistiche indicate dai ricorrenti avevano distorto il pensiero espresso dalla sen. ei due post, ma di ciò la stessa senatrice non era responsabile;
che, a ben vedere, la sen. CP_1
aveva soltanto rappresentato nei suoi post fatti oggettivi e cioè che lo stanziamento CP_1
destinato ai proprietari danneggiati dalla xilella era stato veicolato in favore del Distretto
Agroalimentare JO EN ed al GAL , di cui il dott. era CP_2 Pt_2
amministratore; che, pertanto, gli scritti della sen. LE non avevano alcun contenuto diffamatorio e comunque nella specie operava la scriminante di cui all'art. 68 Cost. , essendo tali scritti espressione esterna dell'attività svolta “intra moenia” da un senatore della
Repubblica; che comunque non vi era alcuna prova dell'allegato danno, per cui la domanda doveva essere rigettata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
I ricorrenti, replicando alle difese svolte dalla resistente, evidenziavano che la stessa si era costituita tardivamente e che perciò erano inammissibili le eccezioni in senso stretto dalla medesima sollevate.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 30.9.2022, non avendo le parti formulato alcuna richiesta istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 23.4.2025 le parti hanno provveduto a tale incombente riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è passata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
I due post pubblicati dalla sen. on hanno il contenuto diffamatorio che i ricorrenti hanno CP_1
lamentato.
Nel post del 23 dicembre 2019 la sen. i occupava dell'emanando piano straordinario per CP_1
la rigenerazione olivicola della Puglia e segnalava che le indiscrezioni non facevano presagire nulla di buono;
auspicava che il previsto stanziamento venisse destinato direttamente agli agricoltori danneggiati dalla xilella;
affermava di ritenere importanti anche i GAL e i distretti agroalimentari, ma aggiungeva che lo stanziamento di 300 milioni doveva essere destinato esclusivamente alle aree infette, come era del resto previsto dal D.L. 27/2019. Infine, concludeva affermando che “se è vero che l'attuale ministro abbia intenzione di “distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene”.
A dire dei ricorrenti l'utilizzo del termine “distrarre” era finalizzato a rappresentare il ministro come un “faccendiere”, che regalava milioni di euro al suo segretario-amico, quasi Parte_1
che fosse un “compagno di merende”.
Tale interpretazione delle espressioni usate dal sen. non può essere assolutamente CP_1
accolta: la stessa ha usato il termine “distrarre” nel senso indicato anche dal vocabolario
Treccani, che precisa che tale termine, se riferito ad una somma di denaro, è sinonimo di
“stornarla, rivolgerla ad un uso diverso da quello per cui era destinata”; e, nel caso in esame, a giudizio del sen. LE, il D.L. 27/2019 obbligava il agricole alimentari a Controparte_3
destinare tutti i fondi stanziati agli agricoltori danneggiati dalla xilella, escludendo destinazioni diverse, incluse quelle in favore di organismi importanti come il GAL e il DAJS.
Non è quindi possibile interpretare tale post come diretto a rappresentare il Ministro Parte_1
come un politico che sperpera il pubblico denaro per elargirlo agli amici;
ciò che la sen. CP_1
intendeva stigmatizzare era che il prevedesse nel piano straordinario per la Per_1
rigenerazione olivicola della Puglia una destinazione dello stanziamento in favore di soggetti diversi dagli agricoltori danneggiati, sia pure “importanti” come i GAL e i distretti agroalimentari.
Quanto al riferimento al segretario particolare amministratore di tali organismi, c'è stata indubbiamente un po' di malizia da parte della sen. che però a ben vedere si è limitata a CP_1
segnalare una dato reale, che poteva lasciare trasparire la volontà del Ministro di rafforzare politicamente un suo stretto collaboratore, ma che non giustificava assolutamente l'interpretazione malevola datagli dalle testate giornalistiche, che hanno riportato la notizia del post della con titoli che ne travisavano il significato (La Notizia:” La prova a fare CP_1 Parte_1
un regalino al segretario”; La Repubblica di Bari:” Fondi al segretario, bufera ”; Il Parte_1 Manifesto: ”Parte dei soldi xilella a segretario ”; : ” accusa la Parte_1 CP_4 CP_1
: favori agli amici”), attribuendogli un contenuto denigratorio che in effetti non aveva. Parte_1
Analoghe considerazioni devono farsi quanto al post del 24 dicembre 2019. Commentando un intervento del Ministro (che, da un lato, rassicurava sulla trasparenza dei criteri di Parte_1
erogazione dei contributi accordati ai GAL e, dall'altro, chiariva che i 300 milioni di euro stanziati sarebbero stati spesi esclusivamente per risarcire gli agricoltori danneggiati), la sen. ribadiva il suo punto di vista e cioè che “la ministra ha confermato quanto CP_1 Parte_1
purtroppo temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di GAL e DAJS che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. E' molto grave. ”. CP_5
Anche in questo caso la sen. esprime un giudizio: a suo parere i fondi stanziati dal D.L. CP_1
27/2019 non possono avere altra destinazione che quella di risarcire gli agricoltori danneggiati dalla xilella, per cui qualsiasi diversa destinazione equivale a distrarre lo stanziamento dalla destinazione legale e ciò anche se siano utilizzati per finalità apprezzabili (scrive la sen ” CP_1
Spero sia chiaro e lo ribadisco ancora una volta: tutto è importante, dalla ricerca ai distretti agro-alimentari, ma questi soldi sono per chi non ha avuto niente e ha solo disperazione e sconforto”).
Pure in questo secondo post il riferimento al dott. , presidente del e Pt_2 Controparte_2
componente del consiglio di amministrazione del Distretto Agroalimentare JO EN, è indubbiamente sarcastico, ma di per sé non diffamatorio, rappresentando un fatto reale, che si lasciava alla interpretazione dei lettori.
Tanto basta a giustificare il rigetto della domanda, senza che sia necessario esaminare l'ulteriore questione (rilevabile anche d'ufficio: v. art. 3, comma 2, legge 140/2003) dell'operatività della scriminante di cui all'art. 68 Cost., in relazione alla quale la Corte
Costituzionale (sent. 10.6.2024, n. 104) ha di recente statuito che l'insindacabilità deve essere riconosciuta alle opinioni espresse dai parlamentari, anche se rese al di fuori delle sedi di
Camera e Senato, quali quelle sui social media, se connesse all'esercizio della funzione parlamentare e rispettose della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica.
La particolarità della vicenda, da iscriversi nell'ambito di un dibattito politico, sia pure di particolare asprezza (il Ministro ha replicato ai post della sen. scrivendo che Parte_1 CP_1
non vi era stata “nessuna distrazione di fondi, piuttosto una distrazione di intelligenze”) giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, rigetta la domanda proposta, con ricorso depositato l'11.5.2021, da e nei confronti di;
spese compensate. Parte_1 Parte_2 CP_1
Così deciso in Lecce il 22.7.2025.
Il giudice unico
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Giulia Valentini.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4106/2021 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente:
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Caracuta, giusta Parte_1 Parte_2
mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tanza e Daniele Imbò, giusta mandato in CP_1
atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 23.04.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sen. e il dott. con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato Parte_1 Parte_2
l'11 maggio 2021, adivano questo Tribunale, deducendo: che il 23 dicembre 2019 la sen.
con riferimento ai fondi pubblici che stavano per essere erogati dal Governo in CP_1
favore dei territori colpita da xilella, aveva pubblicato sulla propria pagina pubblica del portale
Facebook un post nel quale affermava “se è vero che l'attuale ministro abbia intenzione di
“distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene. BASTA
GIOCHI….”; che il 24 dicembre la sen. veva pubblicato nella medesima pagina Facebook CP_1
un altro post, nel quale aveva affermato che “la ministra ha confermato quanto Parte_1
purtroppo temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di GAL e DAJS che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. E' molto grave. Gravissimo….”; che tali commenti resi dalla sen. l di fuori delle sue funzioni parlamentari CP_1
erano offensivi e infamanti, avendo la sen. LE lasciato intendere che la ministra Parte_1
stava per “distrarre” e quindi regalare milioni di euro al suo segretario-amico dott. ; che Pt_2
il contenuto diffamatorio dei post era confermato dai titoli dei giornali che li avevano resi noti, avendo la testata “La Notizia” scritto che “la prova a fare un regalino al segretario”, il Parte_1
giornale “La Repubblica – Bari” intitolato l'articolo “Fondi al segretario. Bufera Bellanova”, il quotidiano “Il Manifesto” scritto “Parte dei soldi xilella a segretario ” e il quotidiano “Il Parte_1
Giornale” riportato la notizia che “LE accusa la : favori agli amici – insinuazioni Parte_1
pesanti”; che gli addebiti fatti dalla sen. LE al Ministro erano assolutamente Parte_1
infondati, in quanto il non era una struttura privata nelle mani del dott. Controparte_2
, ma uno strumento di coordinamento e programmazione previsto a livello Pt_2
comunitario, che riuniva tutti i potenziali attori – pubblici e privati – dello sviluppo locale, per cui false e denigratorie erano le asserzioni della sen. la quale aveva presentato il Ministro CP_1
come un faccendiere che distraeva soldi pubblici per darli a un suo “compagno di Parte_1
merende”; che, pertanto, la sen. ed il dott. avevano interesse a chiedere al Parte_1 Pt_2
Tribunale di dichiarare la sen. responsabile di diffamazione aggravata, di condannare la CP_1
medesima al risarcimento del danno, mediante pagamento della somma di euro 500.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, di ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, oltre che sui quattro giornali sopra citati, sulle principali testate giornalistiche a livello nazionale e locale, di disporre la rimozione degli scritti diffamatori dalla pagine facebook, di ordinare la comunicazione della decisione su almeno una testata televisiva nazionale e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sen. deducendo: che la polemica CP_1
con la sen. aveva riguardato lo stanziamento di 300 milioni di euro per il rilancio dei Parte_1
settori agricoli in crisi previsto dal d.l. 29 marzo 2019 n. 27; tale decreto aveva previsto un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia da adottarsi con decreto del Ministro dell'Agricoltura; che la sen. nel corso di taluni incontri avuti con gli agricoltori colpiti dalla CP_1
xilella, si era impegnata a che i finanziamenti previsti da tale piano fossero erogati direttamente ai proprietari danneggiati, evitando passaggi burocratici;
che nella notte del 22/23 dicembre
2019, in sede di approvazione della legge di bilancio, la sen. aveva denunciato che il CP_1
, cui spettava emanare il decreto ministeriale di approvazione del piano Persona_1
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, era intenzionato a “distrarre” lo stanziamento previsto per l'attuazione di tale piano in favore di strutture intermedie, come il
GAL e il DAJS, di cui il segretario particolare era amministratore;
che tale denuncia era stata raccolta dai parlamentari della Lega (tra cui l'ex ministro Centinaio) ed infine il decreto ministeriale 6.3.2020 n. 2484 di approvazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia aveva incrementato la dotazione dei GAL soltanto di 5 milioni di euro;
che, pertanto, le esternazioni della sen. LE erano avvenute sostanzialmente in Parlamento;
che le testate giornalistiche indicate dai ricorrenti avevano distorto il pensiero espresso dalla sen. ei due post, ma di ciò la stessa senatrice non era responsabile;
che, a ben vedere, la sen. CP_1
aveva soltanto rappresentato nei suoi post fatti oggettivi e cioè che lo stanziamento CP_1
destinato ai proprietari danneggiati dalla xilella era stato veicolato in favore del Distretto
Agroalimentare JO EN ed al GAL , di cui il dott. era CP_2 Pt_2
amministratore; che, pertanto, gli scritti della sen. LE non avevano alcun contenuto diffamatorio e comunque nella specie operava la scriminante di cui all'art. 68 Cost. , essendo tali scritti espressione esterna dell'attività svolta “intra moenia” da un senatore della
Repubblica; che comunque non vi era alcuna prova dell'allegato danno, per cui la domanda doveva essere rigettata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
I ricorrenti, replicando alle difese svolte dalla resistente, evidenziavano che la stessa si era costituita tardivamente e che perciò erano inammissibili le eccezioni in senso stretto dalla medesima sollevate.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 30.9.2022, non avendo le parti formulato alcuna richiesta istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 23.4.2025 le parti hanno provveduto a tale incombente riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è passata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
I due post pubblicati dalla sen. on hanno il contenuto diffamatorio che i ricorrenti hanno CP_1
lamentato.
Nel post del 23 dicembre 2019 la sen. i occupava dell'emanando piano straordinario per CP_1
la rigenerazione olivicola della Puglia e segnalava che le indiscrezioni non facevano presagire nulla di buono;
auspicava che il previsto stanziamento venisse destinato direttamente agli agricoltori danneggiati dalla xilella;
affermava di ritenere importanti anche i GAL e i distretti agroalimentari, ma aggiungeva che lo stanziamento di 300 milioni doveva essere destinato esclusivamente alle aree infette, come era del resto previsto dal D.L. 27/2019. Infine, concludeva affermando che “se è vero che l'attuale ministro abbia intenzione di “distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene”.
A dire dei ricorrenti l'utilizzo del termine “distrarre” era finalizzato a rappresentare il ministro come un “faccendiere”, che regalava milioni di euro al suo segretario-amico, quasi Parte_1
che fosse un “compagno di merende”.
Tale interpretazione delle espressioni usate dal sen. non può essere assolutamente CP_1
accolta: la stessa ha usato il termine “distrarre” nel senso indicato anche dal vocabolario
Treccani, che precisa che tale termine, se riferito ad una somma di denaro, è sinonimo di
“stornarla, rivolgerla ad un uso diverso da quello per cui era destinata”; e, nel caso in esame, a giudizio del sen. LE, il D.L. 27/2019 obbligava il agricole alimentari a Controparte_3
destinare tutti i fondi stanziati agli agricoltori danneggiati dalla xilella, escludendo destinazioni diverse, incluse quelle in favore di organismi importanti come il GAL e il DAJS.
Non è quindi possibile interpretare tale post come diretto a rappresentare il Ministro Parte_1
come un politico che sperpera il pubblico denaro per elargirlo agli amici;
ciò che la sen. CP_1
intendeva stigmatizzare era che il prevedesse nel piano straordinario per la Per_1
rigenerazione olivicola della Puglia una destinazione dello stanziamento in favore di soggetti diversi dagli agricoltori danneggiati, sia pure “importanti” come i GAL e i distretti agroalimentari.
Quanto al riferimento al segretario particolare amministratore di tali organismi, c'è stata indubbiamente un po' di malizia da parte della sen. che però a ben vedere si è limitata a CP_1
segnalare una dato reale, che poteva lasciare trasparire la volontà del Ministro di rafforzare politicamente un suo stretto collaboratore, ma che non giustificava assolutamente l'interpretazione malevola datagli dalle testate giornalistiche, che hanno riportato la notizia del post della con titoli che ne travisavano il significato (La Notizia:” La prova a fare CP_1 Parte_1
un regalino al segretario”; La Repubblica di Bari:” Fondi al segretario, bufera ”; Il Parte_1 Manifesto: ”Parte dei soldi xilella a segretario ”; : ” accusa la Parte_1 CP_4 CP_1
: favori agli amici”), attribuendogli un contenuto denigratorio che in effetti non aveva. Parte_1
Analoghe considerazioni devono farsi quanto al post del 24 dicembre 2019. Commentando un intervento del Ministro (che, da un lato, rassicurava sulla trasparenza dei criteri di Parte_1
erogazione dei contributi accordati ai GAL e, dall'altro, chiariva che i 300 milioni di euro stanziati sarebbero stati spesi esclusivamente per risarcire gli agricoltori danneggiati), la sen. ribadiva il suo punto di vista e cioè che “la ministra ha confermato quanto CP_1 Parte_1
purtroppo temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di GAL e DAJS che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. E' molto grave. ”. CP_5
Anche in questo caso la sen. esprime un giudizio: a suo parere i fondi stanziati dal D.L. CP_1
27/2019 non possono avere altra destinazione che quella di risarcire gli agricoltori danneggiati dalla xilella, per cui qualsiasi diversa destinazione equivale a distrarre lo stanziamento dalla destinazione legale e ciò anche se siano utilizzati per finalità apprezzabili (scrive la sen ” CP_1
Spero sia chiaro e lo ribadisco ancora una volta: tutto è importante, dalla ricerca ai distretti agro-alimentari, ma questi soldi sono per chi non ha avuto niente e ha solo disperazione e sconforto”).
Pure in questo secondo post il riferimento al dott. , presidente del e Pt_2 Controparte_2
componente del consiglio di amministrazione del Distretto Agroalimentare JO EN, è indubbiamente sarcastico, ma di per sé non diffamatorio, rappresentando un fatto reale, che si lasciava alla interpretazione dei lettori.
Tanto basta a giustificare il rigetto della domanda, senza che sia necessario esaminare l'ulteriore questione (rilevabile anche d'ufficio: v. art. 3, comma 2, legge 140/2003) dell'operatività della scriminante di cui all'art. 68 Cost., in relazione alla quale la Corte
Costituzionale (sent. 10.6.2024, n. 104) ha di recente statuito che l'insindacabilità deve essere riconosciuta alle opinioni espresse dai parlamentari, anche se rese al di fuori delle sedi di
Camera e Senato, quali quelle sui social media, se connesse all'esercizio della funzione parlamentare e rispettose della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica.
La particolarità della vicenda, da iscriversi nell'ambito di un dibattito politico, sia pure di particolare asprezza (il Ministro ha replicato ai post della sen. scrivendo che Parte_1 CP_1
non vi era stata “nessuna distrazione di fondi, piuttosto una distrazione di intelligenze”) giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, rigetta la domanda proposta, con ricorso depositato l'11.5.2021, da e nei confronti di;
spese compensate. Parte_1 Parte_2 CP_1
Così deciso in Lecce il 22.7.2025.
Il giudice unico
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Giulia Valentini.