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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta procura allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.07.1991, in Riva del Garda, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, dipendenti dal matrimonio e tenuto conto del regime della separazione dei beni, i coniugi convengono:
a. che il signor corrisponda alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento dall' 1 marzo 2025 e /o comunque dal momento del rilascio da parte della moglie della casa familiare sita in Arco, Via Provvidenza, n. 3, concessa in comodato d'uso gratuito alla coppia dalla madre del signor Pt_1
b. che la signora , rilasci l'immobile sito in Via Provvidenza Parte_2
n. 3, 38062 Arco, entro la fine del mese di marzo 2025 per trasferirsi nell'immobile che ha reperito in locazione asportando da tale abitazione i propri effetti personali e parte dei beni mobili presenti nell'alloggio familiare, come da intese già intervenute fra i coniugi;
3. I coniugi dichiarano, di aver già definito in separata sede le questioni economiche che li riguardano e di nulla aver da pretendere al riguardo reciprocamente.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta procura allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.07.1991, in Riva del Garda, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, dipendenti dal matrimonio e tenuto conto del regime della separazione dei beni, i coniugi convengono:
a. che il signor corrisponda alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento dall' 1 marzo 2025 e /o comunque dal momento del rilascio da parte della moglie della casa familiare sita in Arco, Via Provvidenza, n. 3, concessa in comodato d'uso gratuito alla coppia dalla madre del signor Pt_1
b. che la signora , rilasci l'immobile sito in Via Provvidenza Parte_2
n. 3, 38062 Arco, entro la fine del mese di marzo 2025 per trasferirsi nell'immobile che ha reperito in locazione asportando da tale abitazione i propri effetti personali e parte dei beni mobili presenti nell'alloggio familiare, come da intese già intervenute fra i coniugi;
3. I coniugi dichiarano, di aver già definito in separata sede le questioni economiche che li riguardano e di nulla aver da pretendere al riguardo reciprocamente.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3