Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01880/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1131 del 2018, proposto da:
- NO CA, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di RO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Meo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- di ER CA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Misserini e Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Servizio Tecnico del Comune intimato n. 5365 del 5 giugno 2018, di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RO.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ER CA.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il signor CA è proprietario di una parte dell’immobile sito al Corso Umberto I n. 185 del Comune di RO.
- l’immobile, originariamente costituito dal solo piano terra e da una serie di vani interrati, formava poi oggetto di successivi ampliamenti, parzialmente abusivi.
- il sig. CA, quindi, presentava nel 2016 un’istanza di sanatoria ( prat. ediliz. n. 38/2016 ), a seguito della quale l’UTC, con note n. 6387 del 13 ottobre 2016 e n. 2921 del 4 maggio 2017, richiedeva allo stesso di produrre: 1) la tabella degli indici urbanistici attuali, riferita all’intero fabbricato e con un confronto con i valori previsti dal PRG; 2) l’indicazione degli interventi per i quali si chiedeva la sanatoria ex art. 36 TUE e di quelli per cui si chiedeva la fiscalizzazione ex art. 34 TUE, con allegazione, quanto a quest’ultimi, di una perizia giurata che attestasse l’impossibilità della demolizione senza pregiudizio per le porzioni regolari dell’edificio; 3) il nulla-osta degli altri soggetti aventi titolo per le opere realizzate su parti del lotto o su porzioni di immobile di proprietà non esclusiva.
- seguivano il preavviso di diniego prot. n. 2921 del 4 aprile 2017, le osservazioni articolate dal CA con nota del 3 maggio 2017 e, infine, il provvedimento n. 5365 del 5 giugno 2018, con cui l’UTC respingeva l’istanza di sanatoria.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, così articolato: eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; illogicità intrinseca dell’azione amministrativa; violazione di legge per omessa applicazione dell’art.10- bis l. n. 241/1990.
2.- Rilevato che l’impugnato diniego era motivato come segue: « Considerato che, entro il termine assegnato, non è stato prodotto il nulla-osta degli-altri soggetti aventi titolo ai fini della sanatoria delle opere realizzate su porzioni dell’immobile di proprietà non esclusiva e che, pertanto, tale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza non può ritenersi superato ».
3.- Osservato che:
- la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il provvedimento adottato dall’amministrazione successivamente al silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria non ha le caratteristiche dell’atto meramente confermativo del precedente silenzio diniego ma costituisce atto di conferma in senso proprio, a carattere rinnovativo, il quale riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale ( tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, VII, 11 maggio 2021, n. 3127 ).
- nelle osservazioni del 3 maggio 2017 il sig. CA evidenziava, con riguardo « alla richiesta di nulla-osta degli altri soggetti aventi titolo per le opere realizzate su parti del lotto o su porzioni di immobile di proprietà non esclusiva, (…) quanto segue.
Le porzioni di fabbricato per le quali si invoca la sanatoria sono state realizzate in concomitanza delle analoghe porzioni abusive realizzate al 1° piano.
In dette condizioni, è evidente che sia NO CA sia il proprietario del piano superiore - dante causa dell’attuale proprietaria, ER CA - hanno utilizzato in modo identico l’area di sedime necessaria alla realizzazione di detti manufatti; in tal modo facendo evidentemente venire meno la necessità di concedersi i reciproci nulla-osta per l’utilizzo di aree comuni.
Del resto, non si comprende come potrebbe il signor NO CA procedere alla demolizione delle porzioni abusivamente realizzate senza creare pregiudizio anche alla soprastante proprietà di ER CA, che per l’appunto si poggia su quella dell’esponente.
Quanto, invece, al vano esistente nel giardino retrostante l’immobile, si osserva che lo stesso è stato autorizzato da codesto Ente nel lontano 1993 e che il signor NO CA si è solo limitato a modificare la destinazione di detto vano, peraltro realizzato con struttura lignea.
Consegue che, oggi, non si pone alcun problema di assenso all’utilizza-zione dell’area di sedime, occupazione che oltretutto si protrae di oltre venti anni, con evidente acquisizione della titolarità della porzione di terreno su cui la struttura poggia, a titolo di usucapione.
A tal fine, si precisa che il signor CA ha già intrapreso contro ER CA e presso il Tribunale di Taranto azione tendente all’accertamento della intervenuta usucapione dell’intera area del giardino predetto ».
- nella memoria del 24 ottobre 2022, inoltre, la difesa del ricorrente poneva in rilievo come: « nelle more del processo, con le note n. 7850 del 21.7.2020 e n. 7851 del 22.7.2020 (…), l’UTC di RO ha comunicato al ricorrente le condizioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria invocata con la pratica di accertamento di conformità n. 38/2016, chiedendo al CA la produzione di una serie di documenti. Fra i documenti richiesti, l’Ufficio ha indicato il certificato statico a sanatoria delle opere abusivamente realizzate. La pretesa dell’Ufficio è pienamente legittima ma, quanto meno allo stato, la stessa non può essere assolta dal signor NO CA o da un tecnico abilitato al quale ci si dovesse rivolgere per tale adempimento. Infatti, in relazione all’attuale condizione dell’intero immobile in cui si trovano le opere per cui è stata richiesta la sanatoria è tuttora pendente un contenzioso civile fra il signor NO CA e la signora ER CA (proprietaria dell’appartamento che sovrasta quello del ricorrente) e che riguarda per l’appunto l’individuazione delle responsabilità nella determinazione del dissesto statico di fondazione (e non) dello stabile in questione. In dette condizioni (e a prescindere da quanto è avvenuto in relazione alla porzione di edificio che sovrasta quello di proprietà del ricorrente e al suo collaudo, peraltro parziale, perché limitato a una sola parte del piano superiore…), è evidente che nessun tecnico serio e coscienzioso potrebbe attestare la collaudabilità di opere facenti parte di una struttura della cui statica si controverte in un giudizio civile. Per tali ragioni, onde evitare che il silenzio mantenuto dal ricorrente dopo la ricezione delle predette note del 21 e del 22 luglio 2020 potesse essere inteso come atteggiamento di noncuranza nei confronti dell’UTC, il signor CA, nel prendere positivamente atto delle valutazione operate sul piano tecnico da parte dell’Ufficio stesso, ha chiesto che, nelle more di definizione delle questioni connesse al contenzioso civile predetto, l’Ufficio volesse soprassedere in ordine alla definizione della pratica di sanatoria n. 38/2016 ».
4.- Ritenuto che, in disparte la questione dell’eventuale definizione in via amministrativa della vicenda, l’impugnato diniego risulta comunque inidoneamente motivato atteso che, a fronte delle articolate osservazioni formulate dal ricorrente con la nota del 3 maggio 2017, osservazioni nelle quali si poneva in rilievo la particolare e specifica situazione dell’immobile e degli interventi abusivi nell’assetto delle due proprietà - solo questo profilo, di ordine privatistico, veniva difatti indicato dal Comune come problematico ai fini dell’accertamento di conformità -, l’Amministrazione non assolveva in alcun modo all’obbligo di evidenziare, nella motivazione del diniego, le ragioni che la inducevano appunto a disattendere le controdeduzioni formulate dalla parte ( cfr., tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, III, 7 marzo 2022, n. 1544 ).
5.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salva la riedizione del potere da parte dell’A.c., da esercitarsi con adeguata ed espressa motivazione.
- le spese di giudizio vanno eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1131 del 2018 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO