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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 228/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 228/2020 R.G. ed al n. 13/2024 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente/opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente/opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS) alla Via
Fortunato n. 86 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Sparano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.02.2020, iscritto al n. di R.G. 228/2020, , premettendo Parte_1 di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della società “Agrimed s.a.s. di TE
PE & C.” nell'anno 2018 per n. 102 giornate, di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per la medesima annualità, esponeva: a) di aver ricevuto, l'11.10.2019, missiva datata 18.09.2019 con la quale l' CP_1 le aveva comunicato un indebito sull'indennità di disoccupazione agricola n. 2019807005823, per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale e degli ulteriori benefici accessori percepiti nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, a seguito di accertamenti ispettivi ed alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate;
b) di aver ricevuto l'11.10.2019 ulteriore missiva datata 19.09.2019, con la quale l'ente previdenziale le aveva comunicato il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, presentata in data
4.02.2019, a seguito di riesame del 18.09.2019 posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”;
c) di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 30.10.2019, per il tramite del proprio patronato di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate nell'anno 2018, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nella suddetta annualità.
1.1 Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria eccependo che, con verbale di accertamento n.
2019004200/DDL del 30.05.2019, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
2. Con ricorso depositato il 5.01.2024, iscritto al n. di R.G. 13/2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300005153000, notificata in data 22.11.2023, relativamente all'avviso di addebito n.
33020200000115130000, avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi, deducendo: a) in via preliminare, l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione impugnata;
b) l'illegittimità dell'azione recuperatoria per violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999, attesa la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 228/2020; b) nel merito, contestava la fondatezza dell'azione di recupero promossa dall'ente creditore, reiterando le medesime difese già spiegate nel ricorso iscritto al n. di R.G. 228/2020.
2.1 Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva per i vizi attinenti alla procedura di riscossione (in quanto di competenza dell'ADER); b) l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c. e per inosservanza dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito n.
33020200000115130000 (sotteso alla comunicazione opposta) era stato notificato per compiuta giacenza in data 16.11.2020 e non era stato impugnato nel termine di 40 giorni di cui al succitato art. 24, comportando quindi l'irretrattabilità del credito contributivo;
c) l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
d) l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999; e) nel merito, contestava l'attività prestata dalla ricorrente alle dipendenze della società “Agrimed s.a.s. di TE
PE & C.”, richiamando le risultanze del verbale di accertamento n. 2019004200/DDL del
30.05.2019.
2.2 Con memoria di costituzione del 18.06.2024 l'ADER eccepiva l'esclusiva competenza dell'ente impositore per i vizi lamentati dalla ricorrente, concernenti il merito della pretesa creditoria, oltre che la rituale notificazione dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, chiedendo di essere mantenuta dal pagamento di spese, diritti e onorari, in quanto il comportamento tenuto dalla stessa era conforme agli obblighi imposti dalla legge.
3. Riunito il procedimento n. 13/2024 di R.G. al giudizio recante n. di R.G. 228/2020, espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Per quanto concerne il giudizio recante n. di R.G. 13/2024, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' , vertente sulla questione di inammissibilità della spiegata CP_1 opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 e del termine previsto all'art. 24, comma
5 D.lgs. n. 46/1999.
Nello specifico, parte opponente si duole, in primis, dell'estrinseca illegittimità della comunicazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, ovverosia dell'avviso di addebito n.
33020200000115130000.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che l'avviso di addebito n.
33020200000115130000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi) è stato inviato dall' con lettera racc. a/r CP_1
n. 68976642238-6 e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 16.11.2020.
Quanto alle contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla notifica dell'avviso di addebito in questione, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001,
è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf.
Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, come già detto, l'avviso di addebito opposto risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.
68976642238-6, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; pertanto, il relativo procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, con la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, avvenuta in data
16.11.2020.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione dell'atto per compiuta giacenza, il cui numero di raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento.
4.1. Di conseguenza, posto che l'avviso di addebito è stato notificato in data 16.11.2020 (in quanto l'atto è stato restituito al mittente per compiuta giacenza) e che il ricorso introduttivo del giudizio con n. di R.G. 13/2024 è stato depositato il 5.01.2024, l'opposizione risulta essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.” (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e “l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti”
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione dell'avviso di addebito oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 ha comportato l'irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'avviso impugnato, precludendo dunque la valutazione di ogni questione che attenga al merito della pretesa creditoria.
4.2 Quanto all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall' , vertente sull'inammissibilità della CP_1 domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla ricorrente (con il ricorso iscritto al n. di
R.G. 228/2020), per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è d'uopo richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
6199/2024 del 7.03.2024, a mente del quale: “prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n.
6753 del 2020); […] pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione
l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit.,
e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale […]”.
Tale statuizione giurisprudenziale costituisce il superamento della diversa tesi risalente al precedente orientamento enunciato con Cass. n. 16203/2008, secondo cui una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorrerebbe che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale (com'è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999), atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio.
Tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale deve concludersi che, non avendo tempestivamente impugnato l'avviso di addebito n. 33020200000115130000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi), l'opponente - pur avendo intrapreso, prima della notifica dell'avviso medesimo, il giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 228/2020 -, non può conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile, giacché è incorsa in una preclusione non già “di carattere meramente procedurale” (come sostenuto da Cass. n. 16203/2008), bensì di carattere sostanziale;
la perentorietà del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999 determina, quale immediata consecutio, la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi (così, in motivazione, Cass. n. 6199/2024 cit.).
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente (con ricorso iscritto al n. di R.G. 228/2020), concernente l'azione di accertamento negativo del credito, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. Sebbene quanto precede rivesta valenza assorbente, rendendo di fatto ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute fra le parti, per completezza di motivazione si osserva che, quand'anche parte opponente avesse tempestivamente impugnato l'avviso di addebito de quo, la domanda di accertamento negativo del credito (R.G. 228/2020) sarebbe stata comunque rigettata per infondatezza.
Per una migliore comprensione della vicenda, occorre rammentare che la fattispecie in esame trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, con il quale l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a disconoscere parte dei rapporti di CP_1 lavoro subordinati denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola.
6.1 Ciò posto, per quel che concerne l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. CP_1
22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970, occorre premettere che la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2018 con le missive datate 18.09.2019 e 19.09.2019, ricevute entrambe l'11.10.2019, con le quali l' le ha CP_1 comunicato rispettivamente: a) l'accertamento di un indebito sull'indennità di disoccupazione agricola (relativa all'anno 2018), per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale percepita nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, a causa degli accertamenti ispettivi condotti dall'ente previdenziale ed alla conseguente cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate;
b) il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2018, presentata in data 4.02.2019, a seguito di riesame del 18.09.2019 posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; avverso i citati provvedimenti è stato proposto, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora CISOA), in data
30.10.2019, rimasto privo di riscontro.
Ebbene, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 30.10.2019, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 18.02.2020, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di
90 giorni, concesso alla Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
Oltretutto, corre l'obbligo di evidenziare che l' si è limitato a produrre il frontespizio del CP_1 secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, omettendo di allegare l'elenco contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate e che alcun valore probatorio può ascriversi alla schermata estratta dalla piattaforma intranet dell' . CP_1
Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non può tenersi conto del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell'ente previdenziale;
sicché, deve ritenersi che il suddetto termine decorra dalla data di ricezione delle missive datate CP_1
18.09.2019 e 19.09.2019, ovverosia dall'11.10.2019.
6.2 Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023). 6.3 Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la società agricola “Agrimed s.a.s. di TE PE & C.” nell'anno 2018, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
Tuttavia, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta AGRIMED nell'anno in contestazione.
Ed invero, il teste , figlio della ricorrente, escusso all'udienza del 10.03.2022, ha Testimone_1 dichiarato: “abbiamo lavorato insieme con la nel 2018; io ho iniziato a lavorare da Parte_2 settembre a dicembre, mentre mia madre ci lavorava da prima, penso luglio o agosto, ma non ricordo con precisione il mese. Io ho lavorato con il sig. TE per molti anni, ma con la denominazione di questa ditta, solo un anno. Io mi occupavo della raccolta delle olive e facevo il macchinista, cioè mi occupavo dell'utilizzo delle macchine per scuotere gli ulivi e guidavo il trattore, mentre mia madre si occupava della pulizia dei terreni prima e quando successivamente alla raccolta. Ho lavorato insieme a mia madre nel 2018 sui terreni di Valle del Corace nel Comune di Borgia, Girifalco ed
Amato, non ricordo altro. Preciso che mia madre ha lavorato anche negli anni precedenti, come quelli successivi al 2018 con il Sig. TE, ma non so dire con quale società amministrata dal
TE è stata assunta. Normalmente mia madre faceva 102 gg;
non vivo con mia madre. Riguardo alla retribuzione venivamo pagati o in contanti o con un assegno, sia io che mia madre, del resto ci veniva rilasciata apposita busta paga. Preciso che il mio rapporto lavorativo non è stato disconosciuto dall' ”. CP_1
L'altro teste di parte ricorrente , cognato di escusso Testimone_2 Parte_1 all'udienza del 13.11.2023, ha riferito: “Sono stato dipendente della azienda agricola Agrimed s.a.s. negli anni 2017 e 2018 ed ho svolto le mansioni di bracciante agricolo. Confermo Parte_3 che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola per l'azienda agricola Agrimed s.a.s. nell'anno 2018. Non sono in grado di indicare per quante giornate mia cognata è stata assunta nell'anno 2018 in quanto io ho iniziato a lavorare in un periodo successivo. Mia cognata si occupava della raccolta delle olive e le sistemava nelle binze, ovvero cassoni quadrati nei quali venivano svuotate le cassette. Non ricordo se mia cognata si sia occupata anche della pulizia e della preparazione del terreno. Non corrisponde al vero che mia cognata effettuasse trattamenti fitosanitari. Le direttive di lavoro ci venivano impartite personalmente da TE PE o dalla figlia di questi, , o da , anch'egli dipendente dell'azienda. Con la ricorrente Per_1 Testimone_1 ho lavorato sui terreni di Amato, Girifalco e Borgia. Non ricordo se nell'anno 2018 la ricorrente è stata addetta anche alla raccolta delle cipolle che si svolgeva sui terreni siti in Falerna. Per quel che mi consta, i terreni su cui abbiamo lavorato non erano di proprietà di TE PE. Mia cognata lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.00/15.30 con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì
e, a volte, anche di sabato. Se pioveva, non si lavorava. Non so dire se mia cognata sia stata retribuita per il lavoro espletato. Posso confermare di essere stato pagato per il lavoro svolto. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2018.”. Orbene, le deposizioni dei testi citati dalla parte ricorrente - peraltro, entrambi legati da stretti vincoli di parentela - risultano parzialmente contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Pt_1
in fase ispettiva;
la medesima, infatti, pur essendo stata assunta fin dal mese di luglio 2018,
[...] ha riferito di essersi occupata soltanto della raccolta delle olive, che notoriamente si svolge a partire da settembre/ottobre (come confermato da TE PE nel corso della dichiarazione resa nel corso dell'accertamento), e non ha mai fatto cenno alla partecipazione alla raccolta di cipolle sui terreni siti in Falerna.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la domanda spiegata nel giudizio n. 228/2020 R.G. sarebbe stata rigettata per infondatezza nel merito.
7. Per quanto concernente il ricorso recante n. 13/2024 di R.G., tenuto conto della natura assorbente della declaratoria di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito (R.G. 228/2020) rispetto alle contestazioni di merito e della circostanza che, oltre alle eccezioni sopra valutate, parte opponente non ha formulato ulteriori argomentazioni a sostegno della presunta illegittimità dell'atto impugnato, la domanda deve essere rigettata.
Di conseguenza, deve essere condannata a restituire le somme portate dall'avviso Parte_1 di addebito n. 33020200000115130000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, avente ad oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di ulteriori benefici previdenziali, nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
8. Le spese del giudizio si compensano tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e del sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento negativo del credito proposta nel giudizio n. 228/2020 R.G., per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione delle Parte_1 somme portate dall'avviso di addebito n. 33020200000115130000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 17.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 228/2020 R.G. ed al n. 13/2024 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente/opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente/opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS) alla Via
Fortunato n. 86 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Maria Sparano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.02.2020, iscritto al n. di R.G. 228/2020, , premettendo Parte_1 di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della società “Agrimed s.a.s. di TE
PE & C.” nell'anno 2018 per n. 102 giornate, di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per la medesima annualità, esponeva: a) di aver ricevuto, l'11.10.2019, missiva datata 18.09.2019 con la quale l' CP_1 le aveva comunicato un indebito sull'indennità di disoccupazione agricola n. 2019807005823, per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale e degli ulteriori benefici accessori percepiti nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, a seguito di accertamenti ispettivi ed alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate;
b) di aver ricevuto l'11.10.2019 ulteriore missiva datata 19.09.2019, con la quale l'ente previdenziale le aveva comunicato il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, presentata in data
4.02.2019, a seguito di riesame del 18.09.2019 posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”;
c) di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 30.10.2019, per il tramite del proprio patronato di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate nell'anno 2018, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nella suddetta annualità.
1.1 Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria eccependo che, con verbale di accertamento n.
2019004200/DDL del 30.05.2019, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
2. Con ricorso depositato il 5.01.2024, iscritto al n. di R.G. 13/2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300005153000, notificata in data 22.11.2023, relativamente all'avviso di addebito n.
33020200000115130000, avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi, deducendo: a) in via preliminare, l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione impugnata;
b) l'illegittimità dell'azione recuperatoria per violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999, attesa la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 228/2020; b) nel merito, contestava la fondatezza dell'azione di recupero promossa dall'ente creditore, reiterando le medesime difese già spiegate nel ricorso iscritto al n. di R.G. 228/2020.
2.1 Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva per i vizi attinenti alla procedura di riscossione (in quanto di competenza dell'ADER); b) l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c. e per inosservanza dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito n.
33020200000115130000 (sotteso alla comunicazione opposta) era stato notificato per compiuta giacenza in data 16.11.2020 e non era stato impugnato nel termine di 40 giorni di cui al succitato art. 24, comportando quindi l'irretrattabilità del credito contributivo;
c) l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
d) l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999; e) nel merito, contestava l'attività prestata dalla ricorrente alle dipendenze della società “Agrimed s.a.s. di TE
PE & C.”, richiamando le risultanze del verbale di accertamento n. 2019004200/DDL del
30.05.2019.
2.2 Con memoria di costituzione del 18.06.2024 l'ADER eccepiva l'esclusiva competenza dell'ente impositore per i vizi lamentati dalla ricorrente, concernenti il merito della pretesa creditoria, oltre che la rituale notificazione dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, chiedendo di essere mantenuta dal pagamento di spese, diritti e onorari, in quanto il comportamento tenuto dalla stessa era conforme agli obblighi imposti dalla legge.
3. Riunito il procedimento n. 13/2024 di R.G. al giudizio recante n. di R.G. 228/2020, espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Per quanto concerne il giudizio recante n. di R.G. 13/2024, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' , vertente sulla questione di inammissibilità della spiegata CP_1 opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 e del termine previsto all'art. 24, comma
5 D.lgs. n. 46/1999.
Nello specifico, parte opponente si duole, in primis, dell'estrinseca illegittimità della comunicazione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, ovverosia dell'avviso di addebito n.
33020200000115130000.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che l'avviso di addebito n.
33020200000115130000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi) è stato inviato dall' con lettera racc. a/r CP_1
n. 68976642238-6 e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 16.11.2020.
Quanto alle contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla notifica dell'avviso di addebito in questione, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001,
è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf.
Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023).
Nella fattispecie in esame, come già detto, l'avviso di addebito opposto risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.
68976642238-6, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; pertanto, il relativo procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, con la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, avvenuta in data
16.11.2020.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione dell'atto per compiuta giacenza, il cui numero di raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento.
4.1. Di conseguenza, posto che l'avviso di addebito è stato notificato in data 16.11.2020 (in quanto l'atto è stato restituito al mittente per compiuta giacenza) e che il ricorso introduttivo del giudizio con n. di R.G. 13/2024 è stato depositato il 5.01.2024, l'opposizione risulta essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.” (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e “l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti”
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione dell'avviso di addebito oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 ha comportato l'irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'avviso impugnato, precludendo dunque la valutazione di ogni questione che attenga al merito della pretesa creditoria.
4.2 Quanto all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall' , vertente sull'inammissibilità della CP_1 domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla ricorrente (con il ricorso iscritto al n. di
R.G. 228/2020), per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è d'uopo richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
6199/2024 del 7.03.2024, a mente del quale: “prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n.
6753 del 2020); […] pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione
l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit.,
e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale […]”.
Tale statuizione giurisprudenziale costituisce il superamento della diversa tesi risalente al precedente orientamento enunciato con Cass. n. 16203/2008, secondo cui una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorrerebbe che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale (com'è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999), atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio.
Tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale deve concludersi che, non avendo tempestivamente impugnato l'avviso di addebito n. 33020200000115130000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi), l'opponente - pur avendo intrapreso, prima della notifica dell'avviso medesimo, il giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 228/2020 -, non può conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile, giacché è incorsa in una preclusione non già “di carattere meramente procedurale” (come sostenuto da Cass. n. 16203/2008), bensì di carattere sostanziale;
la perentorietà del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999 determina, quale immediata consecutio, la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi (così, in motivazione, Cass. n. 6199/2024 cit.).
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente (con ricorso iscritto al n. di R.G. 228/2020), concernente l'azione di accertamento negativo del credito, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. Sebbene quanto precede rivesta valenza assorbente, rendendo di fatto ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute fra le parti, per completezza di motivazione si osserva che, quand'anche parte opponente avesse tempestivamente impugnato l'avviso di addebito de quo, la domanda di accertamento negativo del credito (R.G. 228/2020) sarebbe stata comunque rigettata per infondatezza.
Per una migliore comprensione della vicenda, occorre rammentare che la fattispecie in esame trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, con il quale l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a disconoscere parte dei rapporti di CP_1 lavoro subordinati denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola.
6.1 Ciò posto, per quel che concerne l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. CP_1
22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970, occorre premettere che la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2018 con le missive datate 18.09.2019 e 19.09.2019, ricevute entrambe l'11.10.2019, con le quali l' le ha CP_1 comunicato rispettivamente: a) l'accertamento di un indebito sull'indennità di disoccupazione agricola (relativa all'anno 2018), per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale percepita nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, a causa degli accertamenti ispettivi condotti dall'ente previdenziale ed alla conseguente cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate;
b) il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2018, presentata in data 4.02.2019, a seguito di riesame del 18.09.2019 posto che “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; avverso i citati provvedimenti è stato proposto, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora CISOA), in data
30.10.2019, rimasto privo di riscontro.
Ebbene, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 30.10.2019, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 18.02.2020, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di
90 giorni, concesso alla Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
Oltretutto, corre l'obbligo di evidenziare che l' si è limitato a produrre il frontespizio del CP_1 secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, omettendo di allegare l'elenco contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate e che alcun valore probatorio può ascriversi alla schermata estratta dalla piattaforma intranet dell' . CP_1
Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non può tenersi conto del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell'ente previdenziale;
sicché, deve ritenersi che il suddetto termine decorra dalla data di ricezione delle missive datate CP_1
18.09.2019 e 19.09.2019, ovverosia dall'11.10.2019.
6.2 Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa
a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che
l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023). 6.3 Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la società agricola “Agrimed s.a.s. di TE PE & C.” nell'anno 2018, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
Tuttavia, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta AGRIMED nell'anno in contestazione.
Ed invero, il teste , figlio della ricorrente, escusso all'udienza del 10.03.2022, ha Testimone_1 dichiarato: “abbiamo lavorato insieme con la nel 2018; io ho iniziato a lavorare da Parte_2 settembre a dicembre, mentre mia madre ci lavorava da prima, penso luglio o agosto, ma non ricordo con precisione il mese. Io ho lavorato con il sig. TE per molti anni, ma con la denominazione di questa ditta, solo un anno. Io mi occupavo della raccolta delle olive e facevo il macchinista, cioè mi occupavo dell'utilizzo delle macchine per scuotere gli ulivi e guidavo il trattore, mentre mia madre si occupava della pulizia dei terreni prima e quando successivamente alla raccolta. Ho lavorato insieme a mia madre nel 2018 sui terreni di Valle del Corace nel Comune di Borgia, Girifalco ed
Amato, non ricordo altro. Preciso che mia madre ha lavorato anche negli anni precedenti, come quelli successivi al 2018 con il Sig. TE, ma non so dire con quale società amministrata dal
TE è stata assunta. Normalmente mia madre faceva 102 gg;
non vivo con mia madre. Riguardo alla retribuzione venivamo pagati o in contanti o con un assegno, sia io che mia madre, del resto ci veniva rilasciata apposita busta paga. Preciso che il mio rapporto lavorativo non è stato disconosciuto dall' ”. CP_1
L'altro teste di parte ricorrente , cognato di escusso Testimone_2 Parte_1 all'udienza del 13.11.2023, ha riferito: “Sono stato dipendente della azienda agricola Agrimed s.a.s. negli anni 2017 e 2018 ed ho svolto le mansioni di bracciante agricolo. Confermo Parte_3 che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola per l'azienda agricola Agrimed s.a.s. nell'anno 2018. Non sono in grado di indicare per quante giornate mia cognata è stata assunta nell'anno 2018 in quanto io ho iniziato a lavorare in un periodo successivo. Mia cognata si occupava della raccolta delle olive e le sistemava nelle binze, ovvero cassoni quadrati nei quali venivano svuotate le cassette. Non ricordo se mia cognata si sia occupata anche della pulizia e della preparazione del terreno. Non corrisponde al vero che mia cognata effettuasse trattamenti fitosanitari. Le direttive di lavoro ci venivano impartite personalmente da TE PE o dalla figlia di questi, , o da , anch'egli dipendente dell'azienda. Con la ricorrente Per_1 Testimone_1 ho lavorato sui terreni di Amato, Girifalco e Borgia. Non ricordo se nell'anno 2018 la ricorrente è stata addetta anche alla raccolta delle cipolle che si svolgeva sui terreni siti in Falerna. Per quel che mi consta, i terreni su cui abbiamo lavorato non erano di proprietà di TE PE. Mia cognata lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.00/15.30 con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì
e, a volte, anche di sabato. Se pioveva, non si lavorava. Non so dire se mia cognata sia stata retribuita per il lavoro espletato. Posso confermare di essere stato pagato per il lavoro svolto. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2018.”. Orbene, le deposizioni dei testi citati dalla parte ricorrente - peraltro, entrambi legati da stretti vincoli di parentela - risultano parzialmente contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Pt_1
in fase ispettiva;
la medesima, infatti, pur essendo stata assunta fin dal mese di luglio 2018,
[...] ha riferito di essersi occupata soltanto della raccolta delle olive, che notoriamente si svolge a partire da settembre/ottobre (come confermato da TE PE nel corso della dichiarazione resa nel corso dell'accertamento), e non ha mai fatto cenno alla partecipazione alla raccolta di cipolle sui terreni siti in Falerna.
Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la domanda spiegata nel giudizio n. 228/2020 R.G. sarebbe stata rigettata per infondatezza nel merito.
7. Per quanto concernente il ricorso recante n. 13/2024 di R.G., tenuto conto della natura assorbente della declaratoria di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito (R.G. 228/2020) rispetto alle contestazioni di merito e della circostanza che, oltre alle eccezioni sopra valutate, parte opponente non ha formulato ulteriori argomentazioni a sostegno della presunta illegittimità dell'atto impugnato, la domanda deve essere rigettata.
Di conseguenza, deve essere condannata a restituire le somme portate dall'avviso Parte_1 di addebito n. 33020200000115130000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, avente ad oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di ulteriori benefici previdenziali, nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il 31.12.2018, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
8. Le spese del giudizio si compensano tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e del sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento negativo del credito proposta nel giudizio n. 228/2020 R.G., per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione delle Parte_1 somme portate dall'avviso di addebito n. 33020200000115130000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 17.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino