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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 11339 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARRICONE CATALDO e TRITTO Parte_1
MARIA LUIGIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per le malattie professionali “ipoacusia neurosensoriale” e “spondilodiscopatie lombari” giudizialmente accertate e determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 10%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento delle predette patologie inutilmente invocato in via amministrativa con domanda del 24.05.2024 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che la consulenza espletata ha consentito di appurare che il ricorrente è affetto dalle lamentate e denunciate infermità e che tali infermità, avendo il ricorrente continuato a svolgere la sua attività lavorativa con la mansione di sabbiatore e verniciatore, abbiano subito un peggioramento. Il danno biologico delle discopatie lombari in seguito ad aggravamento risulta essere pari al 2% che con il 6% già riconosciuto risulta attualmente essere pari all'8%. Il danno biologico dell'ipoacusia può essere rilevato dall'audiogramma del 2021 ed è pari al 19%.
Il CTU ha concluso ritenendo che il danno biologico complessivo risulta essere pari al 25% con decorrenza dalla domanda amministrativa di revisione passiva.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 25 % con decorrenza dal 24.05.2024, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 25 % dalla domanda di revisione ( 24.05.2024), condanna l' al pagamento delle differenze CP_1
dei relativi ratei maturati e quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 11339 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARRICONE CATALDO e TRITTO Parte_1
MARIA LUIGIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per le malattie professionali “ipoacusia neurosensoriale” e “spondilodiscopatie lombari” giudizialmente accertate e determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 10%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento delle predette patologie inutilmente invocato in via amministrativa con domanda del 24.05.2024 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che la consulenza espletata ha consentito di appurare che il ricorrente è affetto dalle lamentate e denunciate infermità e che tali infermità, avendo il ricorrente continuato a svolgere la sua attività lavorativa con la mansione di sabbiatore e verniciatore, abbiano subito un peggioramento. Il danno biologico delle discopatie lombari in seguito ad aggravamento risulta essere pari al 2% che con il 6% già riconosciuto risulta attualmente essere pari all'8%. Il danno biologico dell'ipoacusia può essere rilevato dall'audiogramma del 2021 ed è pari al 19%.
Il CTU ha concluso ritenendo che il danno biologico complessivo risulta essere pari al 25% con decorrenza dalla domanda amministrativa di revisione passiva.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 25 % con decorrenza dal 24.05.2024, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 25 % dalla domanda di revisione ( 24.05.2024), condanna l' al pagamento delle differenze CP_1
dei relativi ratei maturati e quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)